CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39923/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (per carenza degli elementi costitutivi del reato), della mancata qualificazione giuridica del fatto accertato ex art. 641 cod. pen. e della ritenuta sussistenza dei presupposti per la costituzione di parte civile non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, valorizzando gli elementi indicati a pagg. 3 e seguenti della sentenza impugnata (ed, in particolare, a fondamento della dichiarazione di responsabilità e della legittimazione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di quest'ultima, motivatamente ritenute attendibili anche perché corroborate dalla documentazione acquisita; a fondamento della qualificazione giuridica dei fatti accertati, la "condotta di simulazione di circostanze e condizioni non vere" posta in essere dall'imputato); ritenuto che i motivi di ricorso riguardanti la conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono privi della necessaria specificità, poiché il ricorso evoca genericamente ed assertivamente, come elementi sintomatici di meritevolezza, le "circostanze concrete" (delle quali non specifica il tenore e la possibile valenza), i "minimi precedenti" (senza precisare perché essi, lungi dal costituire elementi negativi, andrebbero addirittura considerati come elementi favorevoli all'imputato) e la "personalità dell'imputato" (senza indicare le ragioni per le quali essa renderebbe l'imputato meritevole di benefici, pur in presenza di precedenti penali e nonostante la commissione dell'ulteriore reato accertato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C