Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:902
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0511
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 novembre 2022 (
1
)
Causa C‑511/21 P
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] de Paiva
«Impugnazione – Concorso EPSO – Eccezione di illegittimità – Articolo 277 TFUE – Ricevibilità – Bando di concorso – Regime linguistico – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso all’inglese, francese o tedesco – Contestazione del bando di concorso in una fase successiva del concorso – Base della decisione individuale o nesso giuridico diretto»
1.
[OSCURATO:PERSONA], «I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo» (
2
). Nel contesto delle istituzioni europee, si potrebbe affermare che i limiti dei linguaggi sono i limiti dell’Unione europea. La Corte ha già sottolineato l’importanza della «diversità linguistica dell’Unione» (
3
). Tale importanza si manifesta nella scelta del legislatore dell’UE di considerare le 24 lingue come lingue di lavoro delle sue istituzioni (
4
). È in questo contesto che i candidati ai concorsi banditi ai fini dell’assunzione nelle istituzioni dell’Unione possono contestare il regime linguistico stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA].
2.
Nel caso di specie, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Paiva, candidata al concorso Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e ricorrente in primo grado (in prosieguo: la «candidata»), ha chiesto l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/293/14 nel settore del diritto della concorrenza (in prosieguo: il «concorso di cui trattasi»), del 23 giugno 2016, di rigetto della domanda di riesame presentata dalla candidata a seguito della sua esclusione dall’elenco di riserva di tale concorso. Con un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 del TFUE, la candidata ha altresì contestato il regime linguistico di tale concorso, come stabilito nel bando di concorso generale (
5
) (in prosieguo: il«bando di concorso contestato»). Con sentenza del 9 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] de Paiva/[OSCURATO:PERSONA] (
6
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale dell’Unione europea ha annullato tale decisione.
3.
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza impugnata. Essa censura, in sostanza, la constatazione fatta dal Tribunale circa l’esistenza di uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato relative al regime linguistico, che prevedevano che i candidati potessero scegliere la loro seconda lingua solo tra inglese, francese e tedesco.
4.
Pertanto, il caso in esame solleva la delicata questione delle condizioni di ricevibilità di un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 del TFUE, con la quale un candidato contesta un bando di concorso a causa del regime linguistico da esso stabilito. Ai sensi di tale disposizione, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.
5.
In particolare, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle condizioni alle quali un candidato, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE contro decisioni individuali, può far valere l’illegittimità di precedenti atti di portata generale, come un bando di concorso. Inoltre, la Corte deve decidere se ai bandi di concorso debba applicarsi un criterio di ricevibilità specifico, diverso dal criterio di ricevibilità generale stabilito dalla giurisprudenza in relazione all’articolo 277 TFUE. La presente causa solleva altresì questioni relative alla modalità di valutazione dell’esistenza di uno stretto collegamento, quale descritto al precedente punto 3, nell’ambito della contestazione di un regime linguistico.
I.
Fatti
6.
Il 23 ottobre 2014 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso contestato. Il concorso è stato organizzato sotto forma di concorso per titoli ed esami.
7.
Il bando di concorso contestato prevedeva, nella sezione IV, tre test di accesso su computer con domande a scelta multipla e, nella sezione VI, prove da svolgersi presso un centro di valutazione e consistenti in uno studio di caso, un esercizio di gruppo e un’intervista strutturata. Inoltre, il bando di concorso contestato stabiliva che la valutazione del rispetto delle condizioni generali e specifiche di ammissione di cui alla sezione III e la selezione per titoli di cui alla sezione V sarebbero state effettuate in un primo tempo sulla base delle dichiarazioni rese nell’atto di candidatura e che la commissione giudicatrice avrebbe assegnato a ciascun criterio di selezione una ponderazione (da 1 a 3) e avrebbe attribuito a ciascuna risposta del candidato un punteggio da 0 a 4, sommando i punti ponderati per ottenere il punteggio complessivo.
8.
Per quanto riguarda i requisiti specifici di ammissione, il bando di concorso contestato richiedeva al punto III.2.3, intitolato «Conoscenze linguistiche» innanzitutto, per quanto riguarda la lingua principale (lingua 1), una conoscenza approfondita, corrispondente almeno al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, di una lingua ufficiale dell’Unione europea. In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda lingua (lingua 2), tale disposizione imponeva il requisito di una conoscenza soddisfacente dell’inglese, del francese o del tedesco, corrispondente almeno al livello B2 di tale Quadro. Inoltre, la seconda lingua doveva obbligatoriamente essere diversa dalla lingua principale. In tale sezione si affermava, tra l’altro, che l’opzione relativa alla seconda lingua del bando di concorso contestato era stata definita in base all’interesse del servizio, che richiedeva neoassunti immediatamente operativi e capaci di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano. Inoltre, le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali (
7
) (in prosieguo: le «disposizioni generali»), cui faceva riferimento il bando di concorso contestato e che, come indicato in tale bando, ne costituivano parte integrante, stabilivano, all’allegato II, che la limitazione della scelta della seconda lingua era giustificata anche dalla natura dei test.
9.
Ai sensi della sezione IV.3 del bando di concorso contestato i test di ammissione si sarebbero svolti nella lingua principale del concorso e ai sensi della sezione VI.3 i test presso i centri di valutazione per valutare le competenze generali e specifiche dei candidati si sarebbero svolti nella seconda lingua del concorso.
10.
Il 25 novembre 2014 la candidata, cittadina portoghese, presentava una domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi. Dall’atto di candidatura risulta che la candidata aveva scelto il portoghese, sua lingua madre, come lingua principale e il francese come seconda lingua.
11.
Con lettera del 19 marzo 2015, inviata alla candidata lo stesso giorno tramite il suo account EPSO, le è stato comunicato il superamento dei test di selezione su computer.
12.
Con lettera del 16 aprile 2015, la candidata è stata invitata a partecipare a uno studio di caso, prova che si sarebbe svolto il 13 maggio 2015. In detta lettera, l’EPSO offriva alla candidata la possibilità di utilizzare per tale prova una tastiera [OSCURATO:PERSONA], dandole al contempo la possibilità di scegliere, in alternativa, una tastiera [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/BE o [OSCURATO:PERSONA] (
8
). La candidata ha chiesto il cambio di tastiera per poter sostenere il test con una tastiera [OSCURATO:PERSONA].
13.
La candidata ha partecipato ai test che si sono svolti presso il centro di valutazione di Bruxelles (Belgio) il 13 maggio 2015 e l’11 giugno 2015.
14.
Con lettera del 9 novembre 2015, inviata alla candidata lo stesso giorno tramite il suo account EPSO, l’EPSO informava la candidata che la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi aveva deciso di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva del tale concorso, in quanto «non rientra[va] tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi complessivi più alti presso il centro di valutazione (almeno 68,59)». Come risultava da un documento intitolato «passaporto di competenze» allegato a tale lettera, la candidata aveva ottenuto un punteggio complessivo di 61,13 punti su 100.
15.
Dopo aver chiesto, con lettera del 19 novembre 2015, un riesame della decisione di non iscriverla nell’elenco di riserva, la candidata è stata informata, con lettera del 23 giugno 2016, che la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi aveva deciso di confermare tale decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
16.
Il 24 agosto 2016 la candidata ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), contro la decisione di non iscriverla nell’elenco di riserva. In tale reclamo, la candidata sosteneva che la limitazione nella scelta del tipo di tastiera da utilizzare per la realizzazione dello studio di caso costituiva una disparità di trattamento e lamentava un difetto di motivazione per quanto riguarda le limitazioni relative ai tipi di tastiera messi a disposizione dei candidati e alla scelta della seconda lingua del concorso di cui trattasi. Inoltre, la candidata ha lamentato la lunghezza della procedura di revisione.
17.
Con decisione del 22 dicembre 2016, l’EPSO, in qualità di autorità che ha il potere di nomina, ha respinto il reclamo in quanto infondato e irricevibile per tardività.
II.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
18.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2017, la candidata ha proposto un ricorso volto all’annullamento della lettera del 9 novembre 2015 e, se del caso, alla dichiarazione di illegittimità e di non applicabilità nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, del bando di concorso contestato e del regime linguistico da esso istituito. La candidata chiedeva inoltre l’annullamento della decisione di non iscriverla nell’elenco di riserva, della decisione impugnata, della decisione del 22 dicembre 2016 che respingeva il reclamo e dell’elenco di riserva del concorso di cui trattasi.
19.
A sostegno del ricorso, la candidata ha dedotto cinque motivi, il primo dei quali vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera d), dello Statuto e dei principi di non discriminazione, proporzionalità e pari opportunità, in quanto l’EPSO aveva richiesto l’utilizzo di una tastiera [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/BE o [OSCURATO:PERSONA] ai fini della realizzazione dello studio di caso. Con il secondo, terzo e quarto motivo, la ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che il bando di concorso contestato era illegittimo a causa della restrizione relativa alla lingua del concorso di cui trattasi. Con il quinto motivo, la candidata ha sostenuto che l’EPSO non aveva motivato la sua decisione di sostenere e promuovere un particolare regime linguistico.
20.
Con la sentenza impugnata, dopo aver constatato, in via preliminare, che la decisione impugnata costituiva un atto che danneggiava la candidata, il Tribunale ha esaminato in primo luogo l’eccezione di illegittimità sollevata nell’ambito del secondo, terzo e quarto motivo, la cui ricevibilità e fondatezza erano contestate dalla [OSCURATO:PERSONA].
21.
Per quanto riguarda la ricevibilità di tale eccezione di illegittimità, il Tribunale ha ricordato che, in occasione di ricorsi di annullamento promossi contro decisioni individuali, la Corte ha ammesso che possono essere validamente oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale su cui si basano dette decisioni o che presentano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni (
9
).
22.
In particolare, per quanto riguarda i bandi di concorso, il Tribunale ha dichiarato che, secondo giurisprudenza costante, nell’ambito di una procedura di assunzione, che è un’operazione amministrativa complessa composta da una successione di decisioni, un candidato ad un concorso può, in occasione di un ricorso diretto contro un atto successivo, far valere l’irregolarità degli atti anteriori ad esso strettamente connessi (
10
) e far valere, in particolare, l’illegittimità del bando di concorso in applicazione del quale l’atto in questione è stato adottato (
11
).
23.
[OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, in mancanza di uno stretto collegamento tra la motivazione stessa della decisione individuale di cui trattasi e l’eccezione di illegittimità del concorso non contestato nei termini, quest’ultima dev’essere dichiarata irricevibile, in applicazione delle norme di ordine pubblico relative ai termini di ricorso, alle quali non può derogarsi, in un caso del genere, senza violare il principio di certezza del diritto (
12
).
24.
Alla luce della giurisprudenza richiamata supra ai paragrafi da 21 a 23, il Tribunale ha formulato sei constatazioni nei punti da 52 a 59.
25.
In primo luogo, il Tribunale ha stabilito che, con la sua eccezione di illegittimità, la candidata contestava, in sostanza, le disposizioni del bando di concorso contestato riguardanti il regime linguistico.
26.
In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che, con la motivazione della decisione impugnata contenuta nella lettera del 9 novembre 2015, la candidata era stata informata del fatto che il suo nome non era stato iscritto nell’elenco di riserva in quanto ella non aveva ottenuto i punteggi più alti per le prove del centro di valutazione.
27.
In terzo luogo, il Tribunale ha considerato che dal «passaporto di competenze» rilasciato alla candidata risultava che, per la competenza generale «Comunicazione», ella aveva ottenuto 5,5 punti su 10, il che rientrava tra i giudizi e i punteggi più bassi da lei ottenuti per quanto riguarda la valutazione delle sue competenze generali svoltasi presso il centro di valutazione. La stima di tali competenze mirava, secondo il punto 1.2 delle disposizioni generali, cui rinviava la nota n. 7 del bando di concorso, a valutare la capacità del candidato a «[c]omunicare con chiarezza e precisione, oralmente e per iscritto». Il Tribunale ha ritenuto che da ciò si deduceva la constatazione della commissione giudicatrice quanto alla conoscenza da parte della candidata della lingua francese o, quantomeno, quanto alla padronanza di una competenza fortemente condizionata dalla conoscenza che quest’ultima aveva di tale lingua.
28.
In quarto luogo, il Tribunale ha affermato che, sebbene il bando di concorso contestato non prevedesse alcuna prova connessa alle conoscenze specifiche della candidata, in termini di vocabolario o di grammatica, della lingua francese, inglese o tedesca, non si poteva negare che esistesse uno stretto collegamento tra la conoscenza della candidata della lingua francese, da lei scelta come seconda lingua, e le prove che ella ha dovuto sostenere in tale lingua. Il Tribunale ha ritenuto che le conoscenze che la candidata aveva della lingua francese si riflettessero inevitabilmente e logicamente sulle prove volte a verificare le competenze generali e specifiche quali previste dal contestato concorso di cui trattasi.
29.
In quinto luogo, il Tribunale ha osservato che la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso di cui trattasi alle tre lingue di cui trattasi non aveva inciso unicamente sulla capacità dei candidati di esprimersi oralmente o per iscritto, ma aveva determinato altresì il tipo di tastiera che i candidati potevano utilizzare per la realizzazione dello studio di un caso. Era pacifico che la candidata è stata obbligata ad utilizzare un tipo di tastiera alla quale non era abituata. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, tale circostanza ha inciso sulla realizzazione e, quindi, potenzialmente, sul risultato di una prova, nel corso della quale si richiedeva di scrivere, mediante una tastiera, un testo di una certa lunghezza in un tempo limitato.
30.
In sesto luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, secondo cui sarebbe potuto sussistere uno stretto collegamento solo se i risultati delle prove di valutazione delle competenze generali dei candidati si fossero rivelati negativi o catastrofici. Il Tribunale ha affermato che un siffatto argomento equivaleva a propendere, senza giustificazione, per un’applicazione più restrittiva del requisito dell’esistenza di uno stretto collegamento qualora l’illegittimità eccepita si ricollegasse al regime linguistico del concorso.
31.
Alla luce della giurisprudenza citata e di queste sei constatazioni, il Tribunale ha ritenuto, al punto 60 della sentenza impugnata, che sussistesse uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato relative al regime linguistico del concorso di cui trattasi, la cui legittimità è contestata. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato ricevibile l’eccezione di illegittimità del bando di concorso contestato.
32.
Il Tribunale ha poi ritenuto che né le motivazioni addotte nel bando di concorso contestato né gli elementi di prova addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tali giustificazioni fossero in grado di conferire fondamento alla restrizione in parola. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che occorreva accogliere tale eccezione di illegittimità, dichiarare il bando di concorso contestato inapplicabile al caso di specie e accogliere i motivi secondo, terzo e quarto.
33.
Infine, ritenendo che non fosse più necessario pronunciarsi sul primo e sul quinto motivo del ricorso, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata.
III.
Conclusioni della ricorrente
34.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
respingere i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso proposto dalla candidata in primo grado;
–
rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci sui motivi primo e quinto del ricorso proposto dalla candidata;
–
riservare le spese.
35.
A sostegno di tali conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo unico articolato in tre parti. Con la prima parte, lamenta che il punto 54 della sentenza impugnata contiene un errore di qualificazione dei fatti, in quanto il Tribunale ha desunto da una constatazione della commissione giudicatrice circa la conoscenza del francese da parte della candidata l’esistenza di uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato relative al regime linguistico.
36.
Con la seconda parte, si contestano i punti da 55 a 57 della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha qualificato i fatti erroneamente e ha snaturato gli elementi di prova nel concludere, sulla base di un criterio vago, che vi fosse uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato, la cui legittimità è controversa.
37.
Con la terza parte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che al punto 58 della sentenza impugnata il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, basando lo «stretto collegamento» richiesto dalla giurisprudenza anche sul fatto che la candidata ha sostenuto la prova scritta con una configurazione della tastiera diversa dalla [OSCURATO:PERSONA], che ella era abituata ad utilizzare.
38.
La candidata contesta gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. Essa chiede che la Corte voglia:
–
dichiarare l’impugnazione irricevibile;
–
in subordine, nel caso in cui la Corte dovesse dichiarare l’impugnazione ricevibile, respingerla in quanto infondata nel merito;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale.
IV.
Analisi
39.
Inizierò la mia analisi dell’impugnazione formulando alcune osservazioni preliminari riguardo all’eccezione di illegittimità prevista all’articolo 277 TFUE e alla ricevibilità di tale eccezione (A). Esaminerò poi i criteri specifici di ricevibilità in relazione ai bandi di concorso EPSO (B) e, alla luce di tali criteri, le tre parti del motivo unico di impugnazione dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’eccezione di irricevibilità da essa sollevata dinanzi al Tribunale (C).
A.
Osservazioni preliminari in merito all’eccezione di illegittimità prevista dall’articolo 277 TFUE e alla ricevibilità di tale eccezione
40.
Sin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
13
), la Corte ha affermato che i Trattati hanno istituito un «sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti». Mediante l’adozione degli articoli 263 e 277 TFUE, da un lato, e dell’articolo 267 TFUE, dall’altro, tale sistema è inteso a garantire il controllo della legittimità di tutti gli atti dell’Unione europea, affidandolo al giudice dell’Unione europea (
14
). In particolare, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, ciascuna parte può contestare dinanzi al giudice dell’Unione europea misure dell’Unione che attuano direttamente atti dell’Unione di portata generale e dedurre a sostegno del proprio ricorso l’illegittimità di tali atti.
41.
In conformità a una giurisprudenza consolidata, l’articolo 277 TFUE costituisce la concreta espressione del principio generale che garantisce a qualsiasi parte di un procedimento il diritto di contestare, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione che la riguarda direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni che costituiscono il fondamento giuridico di tale decisione, qualora non avesse diritto di proporre un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento (
15
).
42.
Inoltre, poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare la legittimità di un atto di portata generale in qualsiasi caso, l’atto contestato e che applica tale atto di portata generale dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa (
16
).
43.
Pertanto, secondo una giurisprudenza consolidata, in occasione di ricorsi di annullamento proposti avverso decisioni individuali, le disposizioni di un atto di portata generale possono validamente costituire oggetto di un’eccezione di illegittimità, purché tali disposizioni rappresentino la
base
di dette decisioni (
17
) o presentino un
nesso giuridico diretto
con esse (
18
). Basandosi su tale giurisprudenza, la Corte ha ricordato queste due soluzioni alternative nella sua recente sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., pronunciata in Grande Sezione (
19
). Di conseguenza, ha ritenuto che, qualora la decisione individuale impugnata non costituisca una misura di applicazione dell’atto di portata generale né presenti un nesso giuridico diretto con quest’ultimo, l’eccezione di illegittimità dedotta in relazione a tale atto di portata generale è irricevibile (
20
).
44.
Applicando questi due requisiti alternativi, la Corte ha adottato un’interpretazione piuttosto ampia della portata dell’eccezione di illegittimità di cui all’articolo 277 TFUE, andando oltre il paradigma della «base giuridica». In particolare, adottando il requisito del nesso giuridico diretto, emerso nella giurisprudenza molto presto (
21
), la Corte ha esplicitamente aperto la strada per dedurre l’eccezione di illegittimità contro gli atti delle istituzioni che, pur non costituendo formalmente la base giuridica della decisione individuale in questione, presentano un collegamento diretto con quest’ultima (
22
).
45.
A mio avviso, tale interpretazione estensiva è giustificata, in primo luogo, dalla necessità di facilitare l’accesso alla giustizia delle persone non legittimate a proporre ricorsi diretti contro gli atti dell’Unione di portata generale (
23
). In secondo luogo, essa si spiega con la limitata efficacia normativa dell’eccezione di illegittimità prevista dall’articolo 277 TFUE: da quest’ultima disposizione del Trattato consegue solo l’«inapplicabilità» dell’atto di portata generale al caso di specie. Tali motivi di illegittimità non si traducono, nel caso dell’articolo 277 TFUE, nell’invalidità o illegittimità della disposizione considerata, bensì solo nella sua inapplicabilità ad casum e inter partes (
24
).
46.
Da tale giurisprudenza consegue che un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE può essere dedotta solo se sono soddisfatti tre criteri cumulativi. In primo luogo, l’atto che costituisce la base giuridica della decisione individuale impugnata deve essere di portata generale (il «primo criterio»). In secondo luogo, il singolo che fa valere l’eccezione di illegittimità non deve essere legittimato a proporre un ricorso diretto di annullamento contro tale atto (in prosieguo: il «secondo criterio») (
25
). Terzo e ultimo, le disposizioni dell’atto dell’Unione di portata generale devono costituire la base della decisione individuale o avere un nesso giuridico diretto con tale decisione (il «terzo criterio»). Tuttavia, sembra che, nel settore dei bandi di concorso EPSO, i requisiti di ricevibilità presentino delle differenze rispetto a quelli sopra citati.
B.
I criteri di ricevibilità delle eccezioni di illegittimità contro i bandi di concorso EPSO
47.
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di qualificazione dei fatti ritenendo che vi fosse uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e l’eccezione di illegittimità sollevata contro il bando di concorso contestato. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché non esiste uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e l’eccezione di illegittimità sollevata contro il bando di concorso contestato, che non è stato contestato in tempo utile, tale eccezione deve essere dichiarata irricevibile.
48.
È opportuno rilevare che gli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] si basano sul criterio di ricevibilità specificamente elaborato dalla Corte e dal Tribunale nell’ambito dei concorsi EPSO. Affinché un candidato possa sollevare un’eccezione di illegittimità contro un bando di concorso oltre due mesi dopo la sua pubblicazione, la giurisprudenza in materia ha stabilito requisiti specifici per i concorsi EPSO, la cui ragion d’essere si fonda sulla teoria dell’operazione amministrativa complessa. [OSCURATO:PERSONA] tale teoria, deve sussistere uno «stretto collegamento» o uno «stretto nesso» tra la motivazione della decisione individuale di cui trattasi e l’eccezione di illegittimità dedotta contro il bando di concorso.
1.
La teoria dell’«operazione amministrativa complessa»
49.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per quanto riguarda la ricevibilità delle eccezioni di illegittimità dedotte contro i bandi di concorso, la giurisprudenza abbia adottato un approccio restrittivo, giustificato dalla necessità di trovare un giusto equilibrio tra il diritto al controllo giurisdizionale e la certezza del diritto. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], tale diritto è adeguatamente tutelato dal fatto che il candidato può impugnare tutte le disposizioni del bando di concorso mediante un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 270 TFUE, seguendo la procedura di cui agli articoli 90 e 91 dello Statuto, e contestare, mediante un’eccezione di illegittimità, la legittimità delle disposizioni del bando di concorso che sono strettamente collegate alla motivazione della decisione che lo danneggia.
50.
In primo luogo, devo rilevare che un bando di concorso è un atto generale emanato da un’istituzione dell’Unione e rivolto a tutti i potenziali candidati. Conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il ricorrente dispone di un termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta ufficiale per presentare un reclamo amministrativo. Ai sensi dell’articolo 270 TFUE, un candidato a un concorso può impugnare una decisione individuale, come la decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva redatto all’esito della procedura di selezione.
51.
A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla candidata, sono del parere che un candidato sia direttamente e individualmente interessato dal bando di concorso contestato che stabilisce il regime linguistico del concorso dal momento in cui il candidato medesimo si iscrive al concorso. La Corte ha inoltre costantemente affermato che una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE diviene definitiva nei suoi confronti (
26
). Tuttavia, nel corso della preparazione di un concorso, un candidato potrebbe non avere interesse a presentare un siffatto ricorso, per timore che ciò possa influire negativamente sulle sue possibilità di successo nel concorso o per la perdita di tempo che una tale contestazione potrebbe comportare. Pertanto, la giurisprudenza consente sostanzialmente ai candidati di contestare la legittimità di un bando di concorso in una fase successiva, a condizione che vi sia uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione individuale di cui trattasi e il motivo relativo alle asserite irregolarità del bando di concorso (
27
). Partendo dal presupposto che i candidati possono presentare un ricorso contro un bando di concorso in quanto direttamente e individualmente interessati, tale giurisprudenza introduce una deroga al secondo criterio. Inoltre, tale giurisprudenza deroga anche al terzo criterio, introducendo una «lex specialis».
52.
A questo proposito, devo sottolineare che la giurisprudenza si è notevolmente evoluta. In un primo momento, nella causa Adams e a./[OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva respinto la ricevibilità di un’eccezione di illegittimità dedotta contro un bando di concorso. Aveva dichiarato che il candidato che sostiene che l’illegittimità di un bando di concorso gli abbia arrecato pregiudizio deve impugnare tale bando in tempo utile. In caso contrario, sarebbe possibile mettere in discussione un bando di concorso molto tempo che è stato pubblicato e quando la maggior parte o tutte le operazioni di concorso si sono già svolte, il che è incompatibile con i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della buona amministrazione (
28
).
53.
Tuttavia, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Noonan, la Corte, basandosi sulla teoria dell’«operazione amministrativa complessa» (
29
), ha mitigato la sua precedente giurisprudenza. Ha ritenuto che, nell’ambito di una procedura di assunzione, considerata un’operazione amministrativa complessa costituita da una successione di decisioni strettamente collegate fra loro, un ricorrente sia legittimato a far valere irregolarità verificatesi durante lo svolgimento del concorso o riguardanti le modalità di organizzazione dello stesso nell’ambito di un ricorso contro una singola decisione individuale, come la decisione di non ammettere un candidato alle prove, a condizione che l’irregolarità precedente fatta valere abbia uno
stretto collegamento
con la successiva decisione impugnata (
30
).
54.
Occorre quindi sapere cosa si possa qualificare come «operazione amministrativa complessa». A mio parere, affinché si possa affermare che una procedura di concorso abbia natura complessa, occorre che essa sia
oggettivamente
complessa. I concorsi EPSO comportano una successione di decisioni di natura tecnica strettamente collegate tra loro e che devono essere adottate nel rispetto dei principi di uguaglianza, proporzionalità e trasparenza (
31
). I requisiti imposti dall’EPSO devono essere definiti in modo chiaro, obiettivo e prevedibile. Tuttavia, la complessità oggettiva, di per sé, non giustifica che un concorso possa essere definito complesso. La procedura di concorso dovrebbe comportare anche una complessità soggettiva, nel senso che il candidato in questione deve trovarsi nella condizione di non poter contestare tempestivamente il bando di concorso, in quanto le difficoltà o le irregolarità che ne derivano si manifestano in una fase successiva o al momento della ricezione delle comunicazioni da parte dell’EPSO e della convocazione alle prove o durante gli esami o al momento della decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva. Inoltre, il candidato, che è concentrato sul superamento del concorso, potrebbe non essere in grado di presentare un ricorso di annullamento contro il bando di concorso (
32
). Pertanto, è solo quando un procedimento amministrativo comporta una complessità oggettiva e soggettiva che può essere qualificato come «operazione amministrativa complessa».
55.
L’approccio adottato nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Noonan è sostanzialmente una deroga al secondo criterio, in quanto consente a un candidato di contestare il bando di concorso indipendentemente dalla sua legittimazione a proporre un ricorso diretto contro il bando stesso. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] basa la sua argomentazione sul requisito dello «stretto collegamento» o «stretto nesso» (
33
), a cui il Tribunale ha fatto riferimento nella sentenza impugnata (
34
), che deroga al secondo criterio e, pertanto, limita e si sovrappone al terzo criterio, tratterò tale requisito approfonditamente.
2.
Il requisito dello «stretto collegamento» o dello «stretto nesso»
56.
In via preliminare, occorre sottolineare che il concetto di «stretto collegamento» o «stretto nesso» tra l’atto di portata generale e la decisione individuale di cui trattasi sembra emergere precocemente dalla giurisprudenza della Corte. Nelle sentenze Ley/[OSCURATO:PERSONA] (
35
) e Alfieri/Parlamento (
36
), la Corte ha affermato che, nell’ambito di una procedura di assunzione, un candidato può, in un ricorso con cui si impugnano gli atti di tale procedura, contestare la legittimità degli atti precedenti che sono strettamente collegati ai primi. In una successiva sentenza nella causa Sergio e a./[OSCURATO:PERSONA] (
37
), la Corte ha affermato che i candidati che non avevano impugnato un bando di concorso in tempo utile potevano comunque far valere i vizi verificatisi durante lo svolgimento del concorso, anche se l’origine di detti vizi poteva ritrovarsi nella formulazione del bando di concorso.
57.
Come già menzionato, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Noonan (
38
), la Corte ha affermato che, tenendo conto della natura specifica della procedura di assunzione «che è un’operazione amministrativa complessa composta da una successione di decisioni strettamente collegate fra loro», i bandi di concorso possono essere impugnati successivamente (
39
). Pertanto, sembra che la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità di un bando di concorso costituisca una deroga al secondo criterio, giustificata dal ricorso alla nozione di «operazione amministrativa complessa» (
40
). A mio avviso, tale giurisprudenza, che deroga al regime generale - in quanto il candidato può sollevare un’eccezione di illegittimità anche se teoricamente il bando di concorso avrebbe potuto essere impugnato nel momento in cui la persona si è candidata al concorso - è giustificata dalle seguenti ragioni.
58.
In primo luogo, in applicazione della summenzionata giurisprudenza, ai sensi del regime generale al candidato sarebbe preclusa la possibilità di sollevare un’eccezione di illegittimità in base all’articolo 277 TFUE per intervenuta prescrizione (
41
). Sembra quindi che il ragionamento delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/PB, su cui si basa la sentenza impugnata, sia fondato sull’idea che il bando di concorso «non [sia stato] contestato in tempo utile» (
42
). Tuttavia, la suddetta deroga consente al candidato che non ha superato il concorso di sollevare l’eccezione di illegittimità a prescindere dalla legittimazione a impugnare il bando di concorso. A parte il fatto che un candidato potrebbe non essere in grado (o non volere) contestare il bando di concorso durante lo svolgimento del concorso, egli potrebbe non essere a conoscenza delle questioni pratiche relative al bando che potrebbero sorgere, come il regime linguistico, durante le fasi successive del concorso. Tali questioni pratiche possono manifestarsi nelle fasi successive del concorso, quando il candidato comunica con l’EPSO o sostiene le prove. In particolare, alcuni requisiti imposti dall’EPSO che derivano dal bando di concorso possono ricevere attuazione o precisati negli inviti alle prove d’esame. In tale contesto, ritengo che il candidato dovrebbe poter dedurre l’illegittimità del bando di concorso nelle fasi successive del concorso. Di conseguenza, per dare attuazione al principio della tutela giurisdizionale effettiva (
43
), si deve ritenere che il candidato in questione non abbia «potuto chiedere» l’annullamento dell’atto di portata generale al momento della sua partecipazione al concorso.
59.
In secondo luogo, come ho già detto, ai fini della ricevibilità di un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 del TFUE, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
44
), la Corte ha interpretato in modo estensivo tale disposizione e, in particolare, il terzo criterio relativo al criterio della base o del nesso giuridico diretto (
45
). Se la Corte dovesse interpretare in modo molto restrittivo il requisito dello «stretto collegamento» o dello «stretto nesso giuridico» (
46
) tra la motivazione della decisione individuale di cui trattasi e l’eccezione di illegittimità, una siffatta interpretazione limiterebbe indebitamente questo terzo criterio.
60.
Inoltre, un approccio troppo restrittivo potrebbe avere l’effetto di rendere eccessivamente difficile la contestazione del regime linguistico dei concorsi, costituendo così un’approvazione indiretta della prassi di imporre abitualmente l’inglese, il francese e il tedesco come seconda lingua dei concorsi, senza che sia possibile verificare se l’istituzione interessata abbia rispettato gli obblighi derivanti dalla giurisprudenza della Corte. Vorrei anche ricordare che, nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’eccezione di illegittimità del bando di concorso contestato poiché né le giustificazioni in esso contenute né le prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tali giustificazioni erano tali da convalidare il regime linguistico del concorso di cui trattasi. Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato la parte della sentenza impugnata relativa al merito dell’eccezione di illegittimità.
61.
In terzo luogo, osservo che il Trattato ha stabilito che l’effetto di un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE è limitato, in quanto l’atto di portata generale non è annullato, ma semplicemente reso inapplicabile ad casum (
47
). L’effetto della dichiarazione di illegittimità è solo inter partes e non erga omnes; l’atto di portata generale sarà dichiarato inapplicabile nella misura in cui è stato applicato nella decisione individuale. Per questo motivo, sono propensa a respingere anche la considerazione relativa al principio della certezza del diritto.
62.
Pertanto, non vedo alcun motivo per cui la Corte dovrebbe rifiutare di dichiarare ricevibile il ricorso con cui si impugna un bando di concorso, tramite un’eccezione di illegittimità, laddove sussista uno stretto collegamento o uno stretto nesso giuridico tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato relative al regime linguistico.
63.
Ciò premesso, il requisito dello stretto collegamento o dello stretto nesso giuridico dovrebbe essere interpretato in modo sufficientemente restrittivo, in quanto si tratta di una deroga al regime generale, che consente a una parte di non incorrere nella prescrizione dell’impugnazione della legittimità di un atto di portata generale. Inoltre, tale interpretazione si giustifica al fine di trovare un equilibrio tra la possibilità di impugnare un atto di portata generale anche molto tempo dopo la pubblicazione del bando di concorso, da un lato, e l’introduzione di numerosi ricorsi separati contro il bando di concorso, che sovraccaricherebbero la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale, dall’altro.
64.
Di conseguenza, ritengo che il Tribunale abbia correttamente rilevato che, quando il motivo riguardante l’irregolarità del bando di concorso, non contestato in tempo utile, riguarda la motivazione della decisione individuale di cui trattasi, la ricevibilità del ricorso è ammessa dalla giurisprudenza (
48
). Per contro, in mancanza di siffatto collegamento, l’eccezione dev’essere dichiarata irricevibile (
49
).
65.
Alla luce di tali considerazioni, passo ad esaminare di seguito se il Tribunale abbia legittimamente respinto l’eccezione di irricevibilità dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro l’eccezione di illegittimità del bando di concorso contestato.
C.
L’eccezione di irricevibilità dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA]
66.
Anzitutto, devo rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti da 54 a 61 della sentenza impugnata. Non contesta le due constatazioni del Tribunale che si trovano ai punti 52 e 53 di tale sentenza. In primo luogo, essa afferma che, con l’eccezione di illegittimità, la candidata contesta, in sostanza, le disposizioni del bando di concorso relative al regime linguistico, ossia la limitazione della scelta della seconda lingua all’inglese, al francese o al tedesco. In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato che, con lettera del 9 novembre 2015, la candidata era stata informata del fatto che il suo nome non era stato iscritto nell’elenco di riserva in quanto ella non aveva ottenuto i punti più alti per le prove del centro di valutazione.
67.
La candidata sostiene che, dividendo il motivo unico in tre parti, la [OSCURATO:PERSONA] tenta di smembrare artificiosamente il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 51-61 della sentenza impugnata. Concordo sul fatto che, in tali punti, il Tribunale spiega perché sussista lo stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato relative al regime linguistico del concorso di cui trattasi, la cui legittimità è controversa. Ciononostante, ritengo che il ragionamento contenuto in tali punti possa essere esaminato separatamente, dal momento che ciascuna delle tre parti riguarda un argomento diverso.
68.
Inoltre, la candidata ritiene che queste tre parti siano dirette a contestare i fatti di causa come accertati dal Tribunale. Chiede pertanto alla Corte di respingere in toto il motivo, o ciascuna delle tre parti, in quanto irricevibile. In subordine, sostiene che il motivo di impugnazione, o ciascuna delle tre parti, debba essere respinto in quanto infondato. Affronterò tali richieste nell’analisi di ciascuna di tali tre parti.
1.
Sulla prima parte del motivo unico di impugnazione
69.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il punto 54 della sentenza impugnata contiene un errore di qualificazione dei fatti, in quanto il Tribunale afferma che vi era uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato relative al regime linguistico. Sostiene che, anche se la candidata avesse ottenuto 10/10 nella competenza generale «comunicazione», avrebbe avuto bisogno di 7,46 punti aggiuntivi per essere iscritta nell’elenco di riserva. Pertanto, le conseguenti conclusioni del Tribunale in merito all’eccezione di illegittimità, contenute nei punti da 55 a 58 della sentenza impugnata, si basano tutte sulla premessa dell’esistenza di uno stretto collegamento e sono tutte inficiate da tale errore di diritto.
70.
Anzitutto, come già indicato (
50
), rilevo che, al suddetto punto 54, il Tribunale ha ritenuto che la valutazione della competenza generale «comunicazione» svoltasi presso il centro di valutazione mirasse a valutare la capacità della candidata a «[c]omunicare con chiarezza e precisione, oralmente e per iscritto». Pertanto, da ciò si deduce, implicitamente, ma logicamente, una constatazione della commissione giudicatrice nei confronti della stessa quanto alla sua conoscenza della lingua francese o, quantomeno, quanto alla padronanza di una competenza fortemente condizionata dalla conoscenza che quest’ultima aveva di tale lingua.
71.
Devo osservare che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] si basa sulla premessa che il mancato superamento del concorso di cui trattasi da parte della candidata non è stato causato dalla competenza generale «comunicazione», ma da altre competenze per le quali ella non ha ottenuto un punteggio sufficiente. Tuttavia, nella sentenza impugnata il Tribunale non ha accertato tale fatto. Sebbene la Corte, in qualità di giudice d’appello, non sia competente a valutare i fatti (
51
), salvo laddove ne venga lamentato lo snaturamento, la qualificazione giuridica dei fatti è soggetta al suo controllo in sede di impugnazione (
52
).
72.
Poiché nella sentenza impugnata il Tribunale non ha accertato dal punto di vista fattuale quale competenza sia stata determinante ai fini della mancata iscrizione della candidata nell’elenco di riserva, la Corte dovrebbe rimanere, a mio avviso, nell’ambito del quadro fattuale definito in tale sentenza che, per quanto riguarda il punteggio della candidata, si limita ad affermare che «la [candidata] aveva ottenuto un punteggio totale di 61,13 punti su 100» e che, per la competenza generale «comunicazione», la candidata aveva «ottenuto 5,5 punti su 10, il che rientra tra i giudizi e i punteggi più bassi da lei ottenuti per quanto riguarda la valutazione delle sue competenze generali svoltasi presso il centro di valutazione» (
53
). Pertanto, nell’esaminare gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], la Corte dovrebbe resistere alla tentazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale. Tuttavia, la Corte deve stabilire se la mancanza di tale accertamento in fatto sia rilevante ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, vale a dire per stabilire uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato relative al regime linguistico.
73.
A questo proposito, ritengo che la qualificazione giuridica dei fatti in questione non debba dipendere da elementi esterni, come il punteggio ottenuto dalla candidata in un’altra competenza generale o specifica, ma piuttosto dalle ragioni specifiche della decisione individuale relativamente alla competenza specifica in questione. In altre parole, affinché l’eccezione di illegittimità sia ricevibile, è sufficiente che la candidata dimostri che la competenza in questione, il cui punteggio è stato insufficiente, presenti uno stretto collegamento con le disposizioni censurate del bando di concorso contestato. A tal fine, gli altri punteggi sono, a mio avviso, irrilevanti.
74.
Inoltre, se la Corte dovesse determinare quale dei punteggi sia stato decisivo ai fini della mancata iscrizione della candidata nell’elenco di riserva, tale determinazione non riguarderebbe l’irricevibilità, ma il merito dei motivi dedotti dalla candidata, in quanto implica una valutazione dei risultati menzionati nella decisione individuale e la sostanza degli argomenti avanzati dalla candidata.
75.
Di conseguenza, nella misura in cui la valutazione delle competenze di «comunicazione» da parte della commissione giudicatrice deriva dalle disposizioni contestate del bando di concorso contestato, la candidata può sollevare un’eccezione di illegittimità contro tali disposizioni ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Inoltre, non vi è alcun elemento nella sentenza impugnata, in particolare al punto 54 della stessa, che indichi che il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di fatto nel ritenere la sussistenza di uno stretto collegamento tra la constatazione della commissione giudicatrice in merito alla conoscenza della lingua francese da parte della candidata e il livello di padronanza nella competenza «comunicazione». In tale punto il Tribunale ha applicato correttamente i criteri di stretto collegamento o di stretto nesso, come illustrati in precedenza (
54
), e tale punto appare privo di qualsiasi errore di diritto.
76.
Alla luce di tutto quanto precede, ritengo che, sulla base dell’accertamento in fatto di cui al punto 54, il Tribunale abbia giustamente dedotto l’esistenza di uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato relative al regime linguistico nel caso di specie, tale da rendere ricevibile l’eccezione di illegittimità. Tale accertamento è sufficiente a fondare quel collegamento. Tuttavia, per completezza, analizzerò se tale stretto collegamento derivi da
motivi diversi
da quelli già indicati, vale a dire quelli indicati ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata.
2.
Sulla seconda parte del motivo unico di impugnazione
77.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di qualificazione dei fatti e snaturato gli elementi di prova quando ha concluso, ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, che esisteva uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato in virtù di un criterio che si basa sull’idea che sia più difficile per un candidato sostenere le prove nella sua seconda lingua che nella sua lingua madre. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il confronto tra il livello di conoscenza della lingua portoghese della candidata e il suo livello di conoscenza della lingua francese è irrilevante al fine di stabilire tale stretto collegamento.
78.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la candidata ha contestato il fatto di poter scegliere la seconda lingua solo tra inglese, francese e tedesco. La candidata ha sostenuto che avrebbe potuto ottenere migliori punteggi se le fosse stato consentito di sostenere le prove in spagnolo e che su questa base ha ritenuto che vi fosse uno stretto collegamento tra la decisione impugnata e il regime linguistico del concorso di cui trattasi. Anziché confrontare il livello della candidata in portoghese con il suo livello in francese, il Tribunale avrebbe dovuto confrontarlo con il suo livello in spagnolo.
79.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai detti punti, il Tribunale ha omesso di tener conto del fatto che, nel caso di specie, le due lingue che il candidato padroneggiava meglio erano l’inglese e il francese. Pertanto, la limitazione della scelta della seconda lingua non era tale da porre la ricorrente in una posizione di svantaggio, dal momento che essa aveva affermato di avere una migliore padronanza, a livello C2, di queste due lingue. Essa aveva dichiarato un’altra lingua, cioè lo spagnolo, per la quale aveva però indicato un livello di conoscenza inferiore a quello della sua conoscenza del francese e dell’inglese. Pertanto, non si può ritenere che tale limitazione abbia avuto un impatto negativo sulle prestazioni della candidata o che abbia uno stretto collegamento con la motivazione della decisione impugnata.
80.
La candidata sostiene, in sostanza, che occorre leggere congiuntamente i punti da 56 a 58 della sentenza impugnata e che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] equivale a isolare artificiosamente tali punti.
81.
Anzitutto, ricordo che, al punto 52, il Tribunale rileva che, con la sua eccezione di illegittimità, la candidata contesta, in sostanza, le disposizioni del bando di concorso contestato relative al regime linguistico, vale a dire la limitazione della scelta della seconda lingua al francese, all’inglese o al tedesco. Al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che esisteva uno stretto collegamento tra la conoscenza del francese da parte della candidata e le prove che essa doveva sostenere in tale lingua. A tal fine, il Tribunale ha sottolineato, al punto 57 della sentenza impugnata, che la candidata padroneggiava meglio il portoghese rispetto al francese.
82.
Tale confronto non può essere ritenuto corretto, poiché il portoghese era la sua lingua principale e il livello di tale lingua non può essere rilevante per decidere se la limitazione della scelta della seconda lingua fosse opportuna. Di conseguenza, le constatazioni del Tribunale, di cui ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, non possono essere sufficienti a dimostrare uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso contestato la cui legittimità è contestata (
55
).
83.
Di conseguenza, il confronto effettuato ai detti punti è viziato da un errore di diritto. Tuttavia, se dalla motivazione della sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, tale violazione non è tale da comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Occorre, piuttosto, sostituire le motivazioni (
56
). Nel caso di specie, la motivazione di cui ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata dovrebbe semplicemente essere disattesa.
3.
Sulla terza parte del motivo unico di impugnazione
84.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, al punto 58 della sentenza impugnata, abbia qualificato erroneamente i fatti basando lo stretto collegamento richiesto dalla giurisprudenza sul fatto che la candidata ha sostenuto la prova scritta con una configurazione di tastiera diversa da quella [OSCURATO:PERSONA] che la stessa era abituata a utilizzare.
85.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che la scelta della configurazione della tastiera è estranea alla motivazione della decisione impugnata. All’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha posto l’accento sul fatto che il bando di concorso contestato non conteneva alcun riferimento alla scelta della tastiera. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se è vero che l’EPSO ha proposto una scelta limitata di configurazioni di tastiere per lo studio di un caso, si tratta di una questione distinta da quella del regime linguistico del concorso di cui trattasi. Infatti, il bando di concorso contestato non fa alcun riferimento alle configurazioni della tastiera. Inoltre, il fatto che la candidata abbia optato per una tastiera [OSCURATO:PERSONA] anche se ha scelto di svolgere lo studio di un caso in francese dimostra che le questioni sono distinte e non correlate.
86.
A questo proposito, devo rilevare che, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che «la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso di cui trattasi alle tre lingue di cui trattasi non incide unicamente sulla capacità dei candidati di esprimersi oralmente o per iscritto, ma determina altresì il tipo di tastiera che i candidati possono utilizzare per la realizzazione dello studio di un caso, dato che la fornitura di tastiere ai candidati è, secondo la prassi dell’EPSO, confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, limitata alla lingua (e, se del caso, alle lingue) in cui le prove devono essere svolte». Il Tribunale ha aggiunto che, nel caso di specie, è pacifico che la candidata sia stata obbligata ad utilizzare un tipo di tastiera che non era abituata ad utilizzare considerata la sua lingua materna. [OSCURATO:PERSONA] tale giudice, tale circostanza incide sullo svolgimento e, quindi, potenzialmente, sul risultato di una prova, in occasione della quale si richiede di scrivere, mediante una tastiera, un testo di una certa lunghezza in un tempo limitato.
87.
La questione se la scelta della tastiera possa essere considerata un fatto rilevante ai fini dell’accertamento dello stretto collegamento può essere analizzata dalla Corte in un procedimento di impugnazione sulla base dei fatti accertati dal Tribunale.
88.
A questo proposito, dal punto di vista dell’EPSO, è vero che la scelta delle tastiere è una questione pratica e tecnica, che non figura da nessuna parte nel bando di concorso contestato. Tuttavia, dal punto di vista della candidata, mi sembra che il regime linguistico incida sulla sua capacità di esprimersi oralmente o per iscritto. Poiché quest’ultima dipende dalla scelta di una tastiera, non si può escludere un collegamento tra questi due elementi. Poiché il linguaggio scritto si esprime mediante mezzi tecnici rappresentati della tastiera, è possibile stabilire un collegamento tra la lingua utilizzata dalla candidata e il regime linguistico generale. Non vi è dubbio, a mio avviso, che tali due elementi siano tra loro collegati e che nelle circostanze specifiche della presente causa la fattispecie dello stretto nesso sia integrata. Il fatto che il bando di concorso contestato abbia limitato la scelta delle lingue alle tre lingue summenzionate sembra ripercuotersi sulla fornitura delle tastiere da parte dell’EPSO, che è limitata
esattamente alle stesse
lingue. Tale parallelismo sembra essere una scelta dell’EPSO conseguente alla decisione di limitare la scelta della seconda lingua.
89.
Inoltre, sono fortemente critica nei confronti dell’argomento esposto in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha sostenuto l’inesistenza di tale collegamento, in quanto le opzioni di scelta della tastiera non compaiono nel bando di concorso contestato. Se la Corte dovesse accettare questo argomento, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe basarsi su bandi di concorso vaghi o imprecisi, al fine di evitare il controllo giurisdizionale. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata sulla lettera di invito a sostenere le prove per specificare le scelte delle tastiere dimostra che, nel caso di un’operazione amministrativa complessa, come un concorso EPSO, gli atti sono strettamente collegati e che il bando di concorso deve essere sufficientemente chiaro e dettagliato. Un elemento importante, quale la scelta della tastiera utilizzata nell’ambito del concorso, dovrebbe costituire oggetto di sindacato giurisdizionale.
90.
Ne consegue che, in tali circostanze specifiche, il Tribunale non ha commesso alcun errore nell’affermare, ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata, che sussisteva uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato relative al regime linguistico del concorso di cui trattasi, e, pertanto, nel dichiarare ricevibile l’eccezione di illegittimità.
91.
Di conseguenza, ritengo che la terza parte del motivo unico di impugnazione debba essere respinta.
92.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, ai punti da 55 a 57, il Tribunale si è basato su un confronto tra il livello di portoghese della candidata e il suo livello di francese per accertare la sussistenza di uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato. L’impugnazione dovrebbe essere respinta per il resto.
D.
Costi
93.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.
94.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del citato regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’articolo 138, paragrafo 3, del citato regolamento stabilisce che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ciascuna di esse sopporta le proprie spese. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.
95.
Nel caso di specie, ritengo che, se la Corte adotterà il ragionamento da me proposto, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado che a quello di appello, tutte le spese sostenute dalla candidata in sede di impugnazione e in primo grado.
E.
Conclusione
96.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo che, ad eccezione dei punti da 55 a 57 della sentenza del 9 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] de Paiva/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑202/17
,
EU:T:2021:323
), la Corte respinga l’impugnazione e condanni la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) [OSCURATO:PERSONA], L.,
[OSCURATO:PERSONA]
. Routledge, 1961, 5.6, pag. 70.
(
3
) La cui importanza è stata ricordata all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del TUE e all’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento (
C‑377/16
,
EU:C:2019:249
, punto
36
).
(
4
) Articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (
GU 1958, P 17, pag. 385
), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (
GU 2013, L 158, pag. 1
) (in prosieguo: il «regolamento n. 1/58»).
(
5
) Il bando di concorso EPSO/AD/293/14 per la costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione, in seno alla [OSCURATO:PERSONA] europea, di amministratori di grado AD 7 nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia industriale e della macroeconomia (
GU 2014, C 376 A, pag. 1
, rettifica in
GU 2014, C 425 A, pag. 1
).
(
6
)
T‑202/17
,
EU:T:2021:323
.
(
7
)
GU 2014, C 60 A, pag. 1
.
(
8
) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono le diverse configurazioni in cui sono disposti i caratteri dell’alfabeto latino sui tasti delle macchine da scrivere e delle tastiere per computer. Gli schemi prendono il nome dalle prime sei lettere che compaiono sulla prima fila dei tasti alfabetici. I nomi degli schemi indicano il Paese in cui sono utilizzati, ovvero FR/BE (Francia o Belgio), UK ([OSCURATO:PERSONA]) o Germania (DE).
(
9
) V. sentenza dell’8 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., (
C‑119/19 P e C‑126/19 P
,
EU:C:2020:676
, punto
69
e giurisprudenza citata).
(
10
) V., in tal senso, sentenza dell’11 agosto 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Noonan (
C‑448/93
,
EU:C:1995:264
, punto
17
e giurisprudenza citata).
(
11
) V. sentenza del 14 dicembre 2017, PB/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑609/16
EU:T:2017:910
, punto
26
e giurisprudenza citata).
(
12
) Ibidem, punti 28 e 29.
(
13
) V. sentenza del 23 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (
294/83
,
EU:C:1986:166
, punto
23
).
(
14
) Sentenze del 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑50/00 P
,
EU:C:2002:462
, punto
40
); del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑131/03 P
,
EU:C:2006:541
, punto
80
); del 12 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑59/11
,
EU:C:2012:447
, punto
34
); del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (
C‑583/11 P
,
EU:C:2013:625
, punto
92
), e del 28 marzo 2017, Rosneft,
C‑72/15
,
EU:C:2017:236
, punto
66
).
(
15
) V, in tal senso, sentenze del 6 marzo 1979, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA] (
92/78
,
EU:C:1979:53
, punto
39
), e del 19 gennaio 1984, Andersen e a./Parlamento (
262/80
,
EU:C:1984:18
, punto
6
). Risulta, inoltre, dalla giurisprudenza che il rimedio dell’eccezione di illegittimità è esperibile solo in mancanza di un altro mezzo di ricorso disponibile (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1994, TWD [OSCURATO:PERSONA],
C‑188/92
,
EU:C:1994:90
, punto
17
; del 15 febbraio 2001, [OSCURATO:PERSONA],
C‑239/99
,
EU:C:2001:101
, punto
37
, e dell’8 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA],
C‑441/05
,
EU:C:2007:150
, punto
40
).
(
16
) Sentenza dell’8 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑119/19 P e C‑126/19 P
,
EU:C:2020:676
, punto
68
e giurisprudenza citata). Per quanto riguarda il Tribunale, v. sentenze del 15 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑455/16 P
, non pubblicata,
EU:T:2017:169
, punto
34
), e del 22 novembre 2017, von Blumenthal e a./BEI (
T‑558/16
, non pubblicata,
EU:T:2017:827
, punto
71
).
(
17
) V., in tal senso, in particolare, sentenze del 28 ottobre 1981, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
275/80 e 24/81
,
EU:C:1981:247
, punto
32
), e dell’11 luglio 1985, Salerno e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (
87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84
, non pubblicata,
EU:C:1985:318
, punto
36
).
(
18
) V., in tal senso, in particolare, sentenze del 31 marzo 1965, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
21/64
,
EU:C:1965:30
, pagg. 175, 187); del 10 giugno 1986, Usinor/[OSCURATO:PERSONA] (
81/85 e 119/85
,
EU:C:1986:234
, punto
13
); del 9 settembre 2003, Kik/UAMI (
C‑361/01 P
,
EU:C:2003:434
, punto
76
) e del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, punto
237
).
(
19
) Sentenza dell’8 settembre 2020, (
C‑119/19 P e C‑126/19 P
,
EU:C:2020:676
, punto
69
e giurisprudenza citata).
(
20
) Ibid., punto 70 e giurisprudenza ivi citata.
(
21
) V, in tal senso, sentenza del 31 marzo 1965, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
21/64
,
EU:C:1965:30
, pag. 245).
(
22
) Sentenze del 13 luglio 1966, Italia/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (
32/65
,
EU:C:1966:42
), e del 16 marzo 2022, MEKH e FGSZ/ACER (
T‑684/19 e T‑704/19
,
EU:T:2022:138
, punto
58
). Per quanto riguarda il Tribunale, v., tra le altre, sentenze del 2 ottobre 2001, Martinez e a./Parlamento (
T‑222/99, T‑327/99 e T‑329/99
,
EU:T:2001:242
, punto
135
); del 20 novembre 2007, Ianniello/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑308/04
,
EU:T:2007:347
, punto
33
), e del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA (
T‑177/12
,
EU:T:2014:849
, punto
25
).
(
23
) Sentenze del 26 ottobre 1993, Reinarz/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑6/92 e T‑52/92
,
EU:T:1993:89
, punto
56
), e del 21 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
T‑439/08
, non pubblicata,
EU:T:2010:442
, punto
50
).
(
24
) Conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑440/14 P
,
EU:C:2015:545
, paragrafo
66
).
(
25
) In relazione al secondo criterio, sottolineo che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla notificazione al candidato, o in mancanza, dal giorno in cui il candidato ne ha avuto conoscenza. Si potrebbe in teoria sostenere che, per contestare un bando di un concorso EPSO, un soggetto potrebbe contestare un atto di portata generale dal momento della sua ammissione quale candidato a un concorso.
(
26
) Sentenza del 14 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑122/16 P
,
EU:C:2017:861
, punto
83
e giurisprudenza citata).
(
27
) V., in tal senso, sentenze del 16 settembre 1993, Noonan/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑60/92
,
EU:T:1993:74
, punto
27
), e del 31 gennaio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
, punto
42
).
(
28
) V, in tal senso, sentenze dell’11 marzo 1986, Adams e a./[OSCURATO:PERSONA] (
294/84
,
EU:C:1986:112
, punto
17
), e del 31 gennaio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
, punto
42
).
(
29
) V., in tal senso, sentenza dell’11 agosto 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Noonan (
C‑448/93 P
,
EU:C:1995:264
, punti
17
e
19
).
(
30
) Ibid. V. anche sentenza del 14 dicembre 2017, PB/[OSCURATO:PERSONA], (
T‑609/16
,
EU:T:2017:910
, punti
26
e segg.).
(
31
) V. anche, in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑566/10 P
,
EU:C:2012:752
, punti
90
e
92
).
(
32
) V. supra, paragrafo 51.
(
33
) Punto 13 del ricorso d’impugnazione.
(
34
) V. punti 50, 55, 59 e 60 della sentenza impugnata.
(
35
) Sentenza del 31 marzo 1965, Ley/[OSCURATO:PERSONA] (
12/64 e 29/64
,
EU:C:1965:28
, punto
14
).
(
36
) Sentenza del 7 aprile 1965, Alfieri/Parlamento (
35/64
,
EU:C:1965:40
, punto
3
).
(
37
) Sentenza dell’8 marzo 1988, Sergio e a./[OSCURATO:PERSONA] (
64/86, 71/86-73/86 e 78/86
,
EU:C:1988:119
).
(
38
) Sentenza dell’11 agosto 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Noonan (
C‑448/93 P
,
EU:C:1995:264
, punto
12
).
(
39
) V. supra, paragrafo 53.
(
40
) A questo proposito, è importante notare che, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑119/19 P e C‑126/19 P
,
EU:C:2020:676
), la Corte non ha menzionato il criterio di vicinanza né il margine di discrezionalità dell’organo decisionale. La Corte ha invece ricordato il criterio consolidato, secondo il quale possono esistere due opzioni alternative: o l’atto di portata generale di cui trattasi costituisce la
base
della decisione individuale controversa, oppure fra questi due atti vi è un
nesso giuridico diretto
.
(
41
) V. nota 15.
(
42
) Sentenze del 31 gennaio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
, punto
41
), e del 14 dicembre 2017, PB/[OSCURATO:PERSONA], (
T‑609/16
,
EU:T:2017:910
, punto
28
).
(
43
) [OSCURATO:PERSONA] una costante giurisprudenza, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancisce, a favore di ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (v., fra le altre, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika,
C‑896/19
,
EU:C:2021:311
, punto
40
).
(
44
) V. anche, paragrafi 44 e 45 supra.
(
45
) V. supra, paragrafi da 44 a 46.
(
46
) Sentenza del 14 dicembre 2017, PB/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑609/16
,
EU:T:2017:910
, punto
29
e giurisprudenza citata).
(
47
) Conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑440/14 P
,
EU:C:2015:545
, paragrafo
66
).
(
48
) Punto 49 della sentenza impugnata.
(
49
) Punto 50 della sentenza impugnata.
(
50
) V. supra, paragrafo 27.
(
51
) V., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2013, Versalis/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑511/11 P
,
EU:C:2013:386
, punto
66
).
(
52
) V. sentenze del 1o giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑136/92 P
,
EU:C:1994:211
, punto
49
), e del 23 novembre 2017, Bionorica e Diapharm/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑596/15 P e C‑597/15 P
,
EU:C:2017:886
, punto
55
e giurisprudenza citata).
(
53
) Punti 11 e 54 della sentenza impugnata.
(
54
) V. supra, paragrafi da 57 a 63.
(
55
) Anziché confrontare il livello di portoghese della candidata con il suo livello di francese, il Tribunale avrebbe dovuto confrontarlo con il suo livello di spagnolo.
(
56
) Sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (
C-120/06 P e C-121/06 P
,
EU:C:2008:476
, punto
187
), del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] (
C-413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
94
) e del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci (
da C‑622/16 P a C-624/16 P
,
EU:C:2018:873
, punto
48
).