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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 22003/2026

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NZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che, qualificato il ricorso come appello, gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, all'esito dell'udienza camerale predibattimentale del 16 luglio 2025, alla luce delle risultanze in atti, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, per i capi di imputazione a), c), d), relativi, rispettivamente, ai reati di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, agli artt. 83, 93 e 95 del medesimo d.P.R., e agli artt. 54 e 1161 cod. nav., ritenendo la lieve entità del fatto - in ragione, in particolare, di valutazionioperate in ordine al ripristino spontaneo dello stato dei luoghi, e all'unicità della condotta - e ha assolto l'imputato dal capo b), relativo al reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per intervenuto volontario ripristino.

2. Avverso la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censura la violazione dell'art. 131- bis cod. pen., in riferimento ai capi di imputazione a), c), d).

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censura la violazione dell'art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione al capo di imputazione di cui alla lettera b).

3. Con memoria del 19 gennaio 2026, la difesa ha chiesto la riqualificazione del ricorso in atto di appello, sul rilievo che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554- ter cod. proc. pen. è impugnabile esclusivamente con appello, ai sensi dell'art. 554-quater cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione, neppure per salturn.

Ha chiesto, altresì, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, per difetto di sottoscrizione digitale, assumendo che lo stesso sia stato trasmesso a mezzo PEC in assenza della prescritta sottoscrizione digitale del Pubblico Ministero.

Si osserva che la dichiarazione di impugnazione costituisce atto a forma vincolata e che, pertanto, le modalità di deposito e sottoscrizione rappresentano requisiti essenziali non suscettibili di equipollenti.

Nel regime transitorio antecedente alla piena operatività del processo penale telematico, troverebbe applicazione l'art. 87- bis del d.lgs. n. 150/2022, il quale stabilisce che, qualora il deposito dell'impugnazione avvenga mediante posta elettronica certificata, l'atto debba essere sottoscritto digitalmente, prevedendo, al comma 7, l'inammissibilità dell'impugnazione in difetto di tale requisito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione prospettata dalla difesa.

Va osservato che la funzione della sottoscrizione digitale, nel regime transitorio del deposito telematico, è quella di garantire la provenienza e l'autenticità dell'atto, assicurando la riconducibilità dello stesso al soggetto che lo ha formato.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso del pubblico ministero non risulta trasmesso direttamente dal singolo magistrato, bensì proveniente dalla Segreteria 2della Procura, che ha curato il deposito dell'atto e ha apposto il relativo timbro.

In tale situazione, la provenienza dell'impugnazione dall'ufficio requirente è certa e documentalmente attestata, sicché risulta pienamente soddisfatta la funzione propria della sottoscrizione digitale.

È coerente con tale funzione la disciplina transitoria fissata dall'art. art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022 - richiamato nella memoria difensiva - il quale, nello stabilire che, qualora il deposito dell'impugnazione avvenga mediante posta elettronica certificata, l'atto debba essere sottoscritto digitalmente, prevedendo, al comma 7, l'inammissibilità dell'impugnazione in difetto di tale requisito, si riferisce evidentemente alle sole impugnazioni presentate dal difensore e non anche a quelle presentate dal pubblico ministero.

Solo per le prime può porsi, infatti, un problema di attestazione della provenienza, mentre per le seconde, la provenienza è, come visto, attestata dal deposito in Segreteria.

Non può pertanto ritenersi configurabile una causa di inammissibilità, in mancanza di qualsivoglia incertezza circa la paternità dell'atto o circa la volontà impugnatoria dell'ufficio del pubblico ministero.

3. L'impugnazione presentata dal Procuratore della Repubblica è stata da questo qualificata come ricorso diretto per cassazione, ma non appare condivisibile il rilievo del ricorrente secondo cui trova applicazione nel caso di specie l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra cui rientrano quelli contestati all'odierno imputato (di cui uno punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda).

Trova applicazione, invece, l'art. 554-quater cod. proc. pen., norma speciale, che prevede espressamente l'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere emanate all'esito di udienza predibattimentale, alle quali espressamente si riferisce.

L'impugnazione presentata nel presente procedimento non è, dunque, un ricorso diretto per cassazione.

Deve allora valutarsi se possa essere qualificata come ricorso per saltum.

4. L'istituto dell'udienza c.d.

"filtro", introdotta, per i procedimenti a citazione diretta, dal d.lgs. n. 150 del 2022 risponde a più finalità: da un lato, consentire un vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezza dell'azione penale; «dall'altro lato, concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attività giudiziaria, liberando il giudice che 3vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie.

Incombenze che, spesso, in ragione della loro non prevedibilità ex ante, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimento e, in particolare, dell'istruttoria» (così, la relazione illustrativa).

In questa prospettiva, all'udienza predibattimentale, nei procedimenti a citazione diretta, è stato assegnato anche il compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (ora trasmessi integralmente al giudice ex art. 553 cod. proc. pen.), già emergano elementi che conducono a un proscioglimento, oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

In particolare, l'art. 554-ter cod. proc. pen. stabilisce che: «Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'art. 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna».

Il regime di impugnabilità di tali sentenze predibattimentali è fissato dall'art. 554-quater cod. proc. pen. e ricalca quello stabilito dall'art. 428 cod. proc. pen. per le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito di udienza preliminare.

Si indicano (commi 1 e 2): il mezzo di impugnazione (appello) e i soggetti legittimati (Procuratore della Repubblica e Procuratore generale nei casi di cui all'art. 593-bis, comma 2; l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; la persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall'art. 552, comma 3).

In armonia con quanto previsto dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc., è fissato (comma 6) un limite oggettivo di inappellabilità in relazione alle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (le quali pertanto saranno solo ricorribili per cassazione e per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).

La peculiare natura delle sentenze di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen. è testimoniata anche dalla loro assoggettabilità a revoca ai sensi dell'art. 554-quinquies, come accade per quelle pronunciate ex art. 425 cod. proc. pen. (ai sensi degli artt. 434 e ss. cod. proc. pen.).

Il regime degli artt. 554-ter e 554-quater cod. proc. pen. ricalca, dunque, quello degli artt. 425 e 428 cod. proc. pen. e, vista la sua specialità, nell'ammettere l'appello del pubblico ministero - con la sola limitazione oggettiva delle sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena 4alternativa - deroga a quello generale fissato dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il quale, a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 114 del 2024, addirittura esclude in toto la legittimazione del pubblico ministero a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (vale a dire per tutti quelli oggetto di citazione diretta).

Si tratta, evidentemente, di una deroga giustificata dalla necessità di dare spazio al regime speciale, contro una norma generale la cui applicazione avrebbe un'efficacia sostanzialmente abrogante del regime speciale stesso.

5. Altra questione è quella - rilevante nel presente procedimento - del rapporto tra tale disciplina e quella dell'art. 569, cod. proc. pen., il quale attribuisce alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione, limitatamente ai casi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b), c), cod. proc. pen. 5.1.

Esiste, sul punto, un contrasto giurisprudenziale, che vede numericamente prevalenti le pronunce che escludono la possibilità di proporre ricorso per saltum contro le sentenze di non luogo a procedere pronunciate ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen.

In tal senso, si è affermato che la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattirnentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a norma deli'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste.

Ne consegue che, in caso di proposizione di ricorso immediato per cassazione, l'impugnazione deve essere qualificata come appello (ex multis, Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Rv. 289327; Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Rv. 286724).

Si riprendono, data l'identità di struttura e caratteri, gli approdi ermeneutici elaborati con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., dando continuità a quell'orientamento, maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 22551 del 12/04/2024, Rv. 286561; Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, Rv.

A _ 5275916; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Rv. 273426; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963).

Si richiamano due ordini di ragioni a conforto del principio espresso: in primo luogo, la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen. che, riferendosi alla "sentenza di primo grado", impiega una formula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all'estensione - ove non espressamente prevista - del ricorso diretto alle sentenze processuali di non luogo a procedere che precedono il giudizio; in secondo luogo, la specificità del regime dettato dall'art. 554-quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello deve fissare una data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole; in sostanza, gli stessi epiloghi del giudizio impugnatorio di appello sono tipizzati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modifica della formula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a loro volta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).

Le sentenze che escludono il ricorso immediato per cassazione rilevano, poi, che, nel testo antecedente alla modifica legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006, l'art. 428 cod. proc. pen. prevedeva l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere e, al comma 4, anche la possibilità, per il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato, di proporre ricorso immediato a norma dell'art. 569 cod. proc. pen.; possibilità, tuttavia, oggi non reintrodotta nel novellato art. 428, cod proc. pen., nonostante il ripristino dell'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere.

5.2. Secondo un diverso orientamento, la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. - ma il principio può riferirsi evidentemente anche a quella pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale, vista l'analogia dei due regimi - è impugnabile con ricorso per cassazione per saltum, seppure per fare valere soltanto vizi di legittimità, in quanto il disposto dell'art. 569 cod. proc. pen., nel riferirsi alla "sentenza di primo grado" senza alcuna precisazione ulteriore, non limita la proponibilità immediata dell'impugnativa alle sentenze emesse in esito al giudizio di merito.

Poiché avverso la sentenza di non luogo a procedere è attualmente possibile proporre appello anche per ragioni di merito ed avverso la sentenza di appello è poi possibile proporre ricorso per cassazione, sia pure soltanto per far valere vizi di legittimità, non può negarsi che detta sentenza sia una «sentenza di primo grado» e rientri, 6dunque, tra i provvedimenti impugnabili con il ricorso di cui all'art. 569 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29406 del 08/07/2025, Rv. 288383).

In senso analogo, Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, Rv. 283367, ha affermato che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, pronunziata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è impugnabile sia in appello, ex art. 428, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 del decreto cit. alle norme del codice di rito, sia con ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. 5.3.

Tra i due orientamenti sopra esposti, questo Collegio ritiene preferibile il secondo, perché più aderente alla lettera del richiamato art. 569 e, comunque, pienamente conciliabile con il sistema delle impugnazioni delle sentenze di non luogo a procedere, rese in udienza preliminare (artt. 425 e 428 cod. proc. pen.) o in udienza "filtro" (artt. 554-ter e 554-quater cod. proc. pen.).

Non appare convincente l'argomento, speso dal primo orientamento, relativo all'interpretazione del riferimento dell'art. 569 cod. proc. pen. alla "sentenza di primo grado" come ristretto alle sole sentenze rese all'esito di celebrazione del giudizio.

Si può infatti osservare, in contrario, che la sentenza di non luogo procedere presenta comunque un regime di impugnabilità che prevede l'appello e il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, ovvero un regime di impugnabilità analogo a quello delle sentenze rese nel giudizio.

Da questo discende l'unitarietà della categoria delle sentenze di primo grado, alla quale quelle di non luogo a procedere possono essere ricondotte.

Né appare convincente l'argomento riferito alla tipizzazione degli epiloghi del giudizio impugnatorio di appello da parte degli artt. 428 e 554-quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modifica della formula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale), perché contro tali epiloghi, tipici del giudizio di merito ed evidentemente non estensibili al giudizio di cassazione, le stesse disposizioni espressamente ammettono il ricorso per cassazione.

Del resto, le differenze fra giudizio di appello e giudizio di cassazione - nei modi della celebrazione, nei motivi di impugnazione, nella portata del sindacato, negli esiti - caratterizzano il sistema impugnatorio riferibile a ogni tipo di sentenza, ivi comprese quelle per le quali è pacifico che sia ammesso il ricorso per saltum, in quanto rese all'esito di giudizio di primo grado.

Non risulta, infine, probante, la circostanza che, nel testo antecedente alla modifica legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006, l'art. 428 cod. proc. pen. prevedesse l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere e, al comma 4, anche la possibilità, per il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato, di proporre ricorso immediato a norma dell'art. 569 cod. proc. pen.; 7possibilità oggi non reintrodotta nel novellato art. 428, cod. proc. pen., nonostante il ripristino dell'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere.

Si può, infatti, ritenere, che tale mancata reintroduzione abbia per oggetto una disposizione sostanzialmente pleonastica, perché ripetitiva del principio generale già fissato dall'art. 569 cod. proc. pen. e riferito a tutte le sentenze di primo grado, ivi comprese quelle di non luogo a procedere.

Pare, dunque, possibile conciliare la specialità del regime delle sentenze di non luogo a procedere con la previsione generale dell'art. 569 cod. proc. pen., giacché il generale ricorso per saltum si somma e non si sostituisce alle impugnazioni proprie di tale speciale regime.

6. Fatte queste premesse, deve rilevarsi che i motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente - sono fondati.

6.1. È opportuno premettere sinteticamente i principi giurisprudenziali applicabili nel caso di specie.

Va ricordato, in primo luogo, che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili assoggettati a vincolo paesaggistico, eseguita dal trasgressore, estingue, per la sua natura eccezionale, il reato previsto dal comma 1 dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che l'autore dell'abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che l'amministrazione la disponga, giacché l'effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta e che anticipi l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio (ex plurimis, Sez. 3, n. 26325 del 03/07/2020, Rv. 279943).

Inoltre, la rimessione in pristino deve essere totale e deve risultare come tale dagli atti, non potendosi limitare ad alcune delle opere realizzate.

Va poi richiamato il principio secondo cui la pluralità di reati non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064). 8Inoltre, va precisata la portata dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, nel senso che la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (ex plurimis, Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Rv. 266586).

Più nello specifico, in tema di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'esimente agli effetti dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa (ex plurimis, Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Rv. 287336).

In altri termini, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, pur assumendo rilievo tra i parametri da considerare, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497).

6.2. Tali principi non sono stati correttamente applicati nel caso di specie.

Sussiste, in primo luogo, la denunciata violazione dell'art. 131-bis cod. pen., in riferimento ai capi di imputazione a), c), d).

Risulta manifestamente infondata l'affermazione del giudice con cui si valorizza, ritenendola sostanzialmente dirimente, la pretesa esistenza di un'unica condotta criminosa, a fronte della violazione di distinte disposizioni di legge e, dunque, di una pluralità di reati che avrebbero dovuto essere valutati nella loro globalità.

Ed è parimenti erronea la valorizzazione dell'avvenuto ripristino della situazione antecedente agli interventi edilizi contestati, data l'asserita demolizione dei manufatti, ritenuta in grado di elidere in radice l'antigiuridicità sostanziale delle condotte.

Sul punto, non si tiene conto del fatto che il ripristino sembra avere, secondo quanto riportato nella stessa pronuncia, carattere parziale, essendo 9limitato alle ultime tra le opere realizzate (pag. 6 della sentenza); circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica considerazione, anche ai fini del reato di cui al capo b), per il quale l'imputato è stato assolto proprio per tale ragione.

L'elemento che avrebbe dovuto essere valutato in via prioritaria è la consistenza dell'abuso nel suo complesso, che, per come descritta nella stessa sentenza, pare preclusiva dell'applicazione della disposizione di favore relativa alla rimozione degli effetti della condotta.

Il giudice, invece, scorrettamente interpretando la portata dell'art. 131-bis cod. proc. pen., ha considerato il parziale ripristino, ritenendolo dirimente, senza contestualizzarne la portata in relazione agli altri indici richiamati dalla disposizione.

Infine, dallo stesso provvedimento impugnato, pare emergere che l'attività di ripristino richiamata, oltre a essere stata parziale, non sia stata spontanea, in quanto la relativa domanda era stata presentata dall'interessato il giorno successivo rispetto alla notificazione dell'ordinanza di demolizione e, quindi, solo dopo l'intervento di un provvedimento autoritativo in tal senso.

Si tratta di un elemento che, per quanto emerge dagli atti, potrebbe essere preclusivo dell'assoluzione dell'imputato dal capo b).

7. Da quanto precede, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, perché proceda a nuovo giudizio, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenz P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che, qualificato il ricorso come appello, gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, all'esito dell'udienza camerale predibattimentale del 16 luglio 2025, alla luce delle risultanze in atti, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, per i capi di imputazione a), c), d), relativi, rispettivamente, ai reati di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, agli artt. 83, 93 e 95 del medesimo d.P.R., e agli artt. 54 e 1161 cod. nav., ritenendo la lieve entità del fatto - in ragione, in particolare, di valutazionioperate in ordine al ripristino spontaneo dello stato dei luoghi, e all'unicità della condotta - e ha assolto l'imputato dal capo b), relativo al reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per intervenuto volontario ripristino. 2. Avverso la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censura la violazione dell'art. 131- bis cod. pen., in riferimento ai capi di imputazione a), c), d). 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censura la violazione dell'art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione al capo di imputazione di cui alla lettera b). 3. Con memoria del 19 gennaio 2026, la difesa ha chiesto la riqualificazione del ricorso in atto di appello, sul rilievo che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554- ter cod. proc. pen. è impugnabile esclusivamente con appello, ai sensi dell'art. 554-quater cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione, neppure per salturn. Ha chiesto, altresì, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, per difetto di sottoscrizione digitale, assumendo che lo stesso sia stato trasmesso a mezzo PEC in assenza della prescritta sottoscrizione digitale del Pubblico Ministero. Si osserva che la dichiarazione di impugnazione costituisce atto a forma vincolata e che, pertanto, le modalità di deposito e sottoscrizione rappresentano requisiti essenziali non suscettibili di equipollenti. Nel regime transitorio antecedente alla piena operatività del processo penale telematico, troverebbe applicazione l'art. 87- bis del d.lgs. n. 150/2022, il quale stabilisce che, qualora il deposito dell'impugnazione avvenga mediante posta elettronica certificata, l'atto debba essere sottoscritto digitalmente, prevedendo, al comma 7, l'inammissibilità dell'impugnazione in difetto di tale requisito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione prospettata dalla difesa. Va osservato che la funzione della sottoscrizione digitale, nel regime transitorio del deposito telematico, è quella di garantire la provenienza e l'autenticità dell'atto, assicurando la riconducibilità dello stesso al soggetto che lo ha formato. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso del pubblico ministero non risulta trasmesso direttamente dal singolo magistrato, bensì proveniente dalla Segreteria 2della Procura, che ha curato il deposito dell'atto e ha apposto il relativo timbro. In tale situazione, la provenienza dell'impugnazione dall'ufficio requirente è certa e documentalmente attestata, sicché risulta pienamente soddisfatta la funzione propria della sottoscrizione digitale. È coerente con tale funzione la disciplina transitoria fissata dall'art. art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022 - richiamato nella memoria difensiva - il quale, nello stabilire che, qualora il deposito dell'impugnazione avvenga mediante posta elettronica certificata, l'atto debba essere sottoscritto digitalmente, prevedendo, al comma 7, l'inammissibilità dell'impugnazione in difetto di tale requisito, si riferisce evidentemente alle sole impugnazioni presentate dal difensore e non anche a quelle presentate dal pubblico ministero. Solo per le prime può porsi, infatti, un problema di attestazione della provenienza, mentre per le seconde, la provenienza è, come visto, attestata dal deposito in Segreteria. Non può pertanto ritenersi configurabile una causa di inammissibilità, in mancanza di qualsivoglia incertezza circa la paternità dell'atto o circa la volontà impugnatoria dell'ufficio del pubblico ministero. 3. L'impugnazione presentata dal Procuratore della Repubblica è stata da questo qualificata come ricorso diretto per cassazione, ma non appare condivisibile il rilievo del ricorrente secondo cui trova applicazione nel caso di specie l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra cui rientrano quelli contestati all'odierno imputato (di cui uno punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda). Trova applicazione, invece, l'art. 554-quater cod. proc. pen., norma speciale, che prevede espressamente l'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere emanate all'esito di udienza predibattimentale, alle quali espressamente si riferisce. L'impugnazione presentata nel presente procedimento non è, dunque, un ricorso diretto per cassazione. Deve allora valutarsi se possa essere qualificata come ricorso per saltum. 4. L'istituto dell'udienza c.d. "filtro", introdotta, per i procedimenti a citazione diretta, dal d.lgs. n. 150 del 2022 risponde a più finalità: da un lato, consentire un vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezza dell'azione penale; «dall'altro lato, concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attività giudiziaria, liberando il giudice che 3vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie. Incombenze che, spesso, in ragione della loro non prevedibilità ex ante, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimento e, in particolare, dell'istruttoria» (così, la relazione illustrativa). In questa prospettiva, all'udienza predibattimentale, nei procedimenti a citazione diretta, è stato assegnato anche il compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (ora trasmessi integralmente al giudice ex art. 553 cod. proc. pen.), già emergano elementi che conducono a un proscioglimento, oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. In particolare, l'art. 554-ter cod. proc. pen. stabilisce che: «Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'art. 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna». Il regime di impugnabilità di tali sentenze predibattimentali è fissato dall'art. 554-quater cod. proc. pen. e ricalca quello stabilito dall'art. 428 cod. proc. pen. per le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito di udienza preliminare. Si indicano (commi 1 e 2): il mezzo di impugnazione (appello) e i soggetti legittimati (Procuratore della Repubblica e Procuratore generale nei casi di cui all'art. 593-bis, comma 2; l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; la persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall'art. 552, comma 3). In armonia con quanto previsto dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc., è fissato (comma 6) un limite oggettivo di inappellabilità in relazione alle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (le quali pertanto saranno solo ricorribili per cassazione e per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.). La peculiare natura delle sentenze di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen. è testimoniata anche dalla loro assoggettabilità a revoca ai sensi dell'art. 554-quinquies, come accade per quelle pronunciate ex art. 425 cod. proc. pen. (ai sensi degli artt. 434 e ss. cod. proc. pen.). Il regime degli artt. 554-ter e 554-quater cod. proc. pen. ricalca, dunque, quello degli artt. 425 e 428 cod. proc. pen. e, vista la sua specialità, nell'ammettere l'appello del pubblico ministero - con la sola limitazione oggettiva delle sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena 4alternativa - deroga a quello generale fissato dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il quale, a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 114 del 2024, addirittura esclude in toto la legittimazione del pubblico ministero a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (vale a dire per tutti quelli oggetto di citazione diretta). Si tratta, evidentemente, di una deroga giustificata dalla necessità di dare spazio al regime speciale, contro una norma generale la cui applicazione avrebbe un'efficacia sostanzialmente abrogante del regime speciale stesso. 5. Altra questione è quella - rilevante nel presente procedimento - del rapporto tra tale disciplina e quella dell'art. 569, cod. proc. pen., il quale attribuisce alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione, limitatamente ai casi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b), c), cod. proc. pen. 5.1. Esiste, sul punto, un contrasto giurisprudenziale, che vede numericamente prevalenti le pronunce che escludono la possibilità di proporre ricorso per saltum contro le sentenze di non luogo a procedere pronunciate ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. In tal senso, si è affermato che la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattirnentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a norma deli'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste. Ne consegue che, in caso di proposizione di ricorso immediato per cassazione, l'impugnazione deve essere qualificata come appello (ex multis, Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Rv. 289327; Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Rv. 286724). Si riprendono, data l'identità di struttura e caratteri, gli approdi ermeneutici elaborati con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., dando continuità a quell'orientamento, maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 22551 del 12/04/2024, Rv. 286561; Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, Rv. A _ 5275916; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Rv. 273426; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963). Si richiamano due ordini di ragioni a conforto del principio espresso: in primo luogo, la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen. che, riferendosi alla "sentenza di primo grado", impiega una formula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all'estensione - ove non espressamente prevista - del ricorso diretto alle sentenze processuali di non luogo a procedere che precedono il giudizio; in secondo luogo, la specificità del regime dettato dall'art. 554-quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello deve fissare una data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole; in sostanza, gli stessi epiloghi del giudizio impugnatorio di appello sono tipizzati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modifica della formula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a loro volta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.). Le sentenze che escludono il ricorso immediato per cassazione rilevano, poi, che, nel testo antecedente alla modifica legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006, l'art. 428 cod. proc. pen. prevedeva l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere e, al comma 4, anche la possibilità, per il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato, di proporre ricorso immediato a norma dell'art. 569 cod. proc. pen.; possibilità, tuttavia, oggi non reintrodotta nel novellato art. 428, cod proc. pen., nonostante il ripristino dell'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere. 5.2. Secondo un diverso orientamento, la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. - ma il principio può riferirsi evidentemente anche a quella pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale, vista l'analogia dei due regimi - è impugnabile con ricorso per cassazione per saltum, seppure per fare valere soltanto vizi di legittimità, in quanto il disposto dell'art. 569 cod. proc. pen., nel riferirsi alla "sentenza di primo grado" senza alcuna precisazione ulteriore, non limita la proponibilità immediata dell'impugnativa alle sentenze emesse in esito al giudizio di merito. Poiché avverso la sentenza di non luogo a procedere è attualmente possibile proporre appello anche per ragioni di merito ed avverso la sentenza di appello è poi possibile proporre ricorso per cassazione, sia pure soltanto per far valere vizi di legittimità, non può negarsi che detta sentenza sia una «sentenza di primo grado» e rientri, 6dunque, tra i provvedimenti impugnabili con il ricorso di cui all'art. 569 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29406 del 08/07/2025, Rv. 288383). In senso analogo, Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, Rv. 283367, ha affermato che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, pronunziata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è impugnabile sia in appello, ex art. 428, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 del decreto cit. alle norme del codice di rito, sia con ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. 5.3. Tra i due orientamenti sopra esposti, questo Collegio ritiene preferibile il secondo, perché più aderente alla lettera del richiamato art. 569 e, comunque, pienamente conciliabile con il sistema delle impugnazioni delle sentenze di non luogo a procedere, rese in udienza preliminare (artt. 425 e 428 cod. proc. pen.) o in udienza "filtro" (artt. 554-ter e 554-quater cod. proc. pen.). Non appare convincente l'argomento, speso dal primo orientamento, relativo all'interpretazione del riferimento dell'art. 569 cod. proc. pen. alla "sentenza di primo grado" come ristretto alle sole sentenze rese all'esito di celebrazione del giudizio. Si può infatti osservare, in contrario, che la sentenza di non luogo procedere presenta comunque un regime di impugnabilità che prevede l'appello e il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, ovvero un regime di impugnabilità analogo a quello delle sentenze rese nel giudizio. Da questo discende l'unitarietà della categoria delle sentenze di primo grado, alla quale quelle di non luogo a procedere possono essere ricondotte. Né appare convincente l'argomento riferito alla tipizzazione degli epiloghi del giudizio impugnatorio di appello da parte degli artt. 428 e 554-quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modifica della formula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale), perché contro tali epiloghi, tipici del giudizio di merito ed evidentemente non estensibili al giudizio di cassazione, le stesse disposizioni espressamente ammettono il ricorso per cassazione. Del resto, le differenze fra giudizio di appello e giudizio di cassazione - nei modi della celebrazione, nei motivi di impugnazione, nella portata del sindacato, negli esiti - caratterizzano il sistema impugnatorio riferibile a ogni tipo di sentenza, ivi comprese quelle per le quali è pacifico che sia ammesso il ricorso per saltum, in quanto rese all'esito di giudizio di primo grado. Non risulta, infine, probante, la circostanza che, nel testo antecedente alla modifica legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006, l'art. 428 cod. proc. pen. prevedesse l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere e, al comma 4, anche la possibilità, per il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato, di proporre ricorso immediato a norma dell'art. 569 cod. proc. pen.; 7possibilità oggi non reintrodotta nel novellato art. 428, cod. proc. pen., nonostante il ripristino dell'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere. Si può, infatti, ritenere, che tale mancata reintroduzione abbia per oggetto una disposizione sostanzialmente pleonastica, perché ripetitiva del principio generale già fissato dall'art. 569 cod. proc. pen. e riferito a tutte le sentenze di primo grado, ivi comprese quelle di non luogo a procedere. Pare, dunque, possibile conciliare la specialità del regime delle sentenze di non luogo a procedere con la previsione generale dell'art. 569 cod. proc. pen., giacché il generale ricorso per saltum si somma e non si sostituisce alle impugnazioni proprie di tale speciale regime. 6. Fatte queste premesse, deve rilevarsi che i motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente - sono fondati. 6.1. È opportuno premettere sinteticamente i principi giurisprudenziali applicabili nel caso di specie. Va ricordato, in primo luogo, che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili assoggettati a vincolo paesaggistico, eseguita dal trasgressore, estingue, per la sua natura eccezionale, il reato previsto dal comma 1 dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che l'autore dell'abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che l'amministrazione la disponga, giacché l'effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta e che anticipi l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio (ex plurimis, Sez. 3, n. 26325 del 03/07/2020, Rv. 279943). Inoltre, la rimessione in pristino deve essere totale e deve risultare come tale dagli atti, non potendosi limitare ad alcune delle opere realizzate. Va poi richiamato il principio secondo cui la pluralità di reati non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064). 8Inoltre, va precisata la portata dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, nel senso che la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (ex plurimis, Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Rv. 266586). Più nello specifico, in tema di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'esimente agli effetti dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa (ex plurimis, Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Rv. 287336). In altri termini, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, pur assumendo rilievo tra i parametri da considerare, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497). 6.2. Tali principi non sono stati correttamente applicati nel caso di specie. Sussiste, in primo luogo, la denunciata violazione dell'art. 131-bis cod. pen., in riferimento ai capi di imputazione a), c), d). Risulta manifestamente infondata l'affermazione del giudice con cui si valorizza, ritenendola sostanzialmente dirimente, la pretesa esistenza di un'unica condotta criminosa, a fronte della violazione di distinte disposizioni di legge e, dunque, di una pluralità di reati che avrebbero dovuto essere valutati nella loro globalità. Ed è parimenti erronea la valorizzazione dell'avvenuto ripristino della situazione antecedente agli interventi edilizi contestati, data l'asserita demolizione dei manufatti, ritenuta in grado di elidere in radice l'antigiuridicità sostanziale delle condotte. Sul punto, non si tiene conto del fatto che il ripristino sembra avere, secondo quanto riportato nella stessa pronuncia, carattere parziale, essendo 9limitato alle ultime tra le opere realizzate (pag. 6 della sentenza); circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica considerazione, anche ai fini del reato di cui al capo b), per il quale l'imputato è stato assolto proprio per tale ragione. L'elemento che avrebbe dovuto essere valutato in via prioritaria è la consistenza dell'abuso nel suo complesso, che, per come descritta nella stessa sentenza, pare preclusiva dell'applicazione della disposizione di favore relativa alla rimozione degli effetti della condotta. Il giudice, invece, scorrettamente interpretando la portata dell'art. 131-bis cod. proc. pen., ha considerato il parziale ripristino, ritenendolo dirimente, senza contestualizzarne la portata in relazione agli altri indici richiamati dalla disposizione. Infine, dallo stesso provvedimento impugnato, pare emergere che l'attività di ripristino richiamata, oltre a essere stata parziale, non sia stata spontanea, in quanto la relativa domanda era stata presentata dall'interessato il giorno successivo rispetto alla notificazione dell'ordinanza di demolizione e, quindi, solo dopo l'intervento di un provvedimento autoritativo in tal senso. Si tratta di un elemento che, per quanto emerge dagli atti, potrebbe essere preclusivo dell'assoluzione dell'imputato dal capo b). 7. Da quanto precede, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, perché proceda a nuovo giudizio, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenz P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22003/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris