CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 28432/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13868/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministripro tempore; Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Segretario comunale – Collocazione in disponibilità ex art. 101 comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 – Iscrizione liste mobilità ex art. 33, D. Lgs. n. 165/2001 – Cancellazione dall’albo dei segretari comunali - Disciplina R.G.N. 13868/2019 Ud. 24/10/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 13868/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 2 di 10 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore; [OSCURATO:PERSONA],in persona del Prefetto pro tempore ; tutti domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lirappresenta e difende –controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO MILANO n. 1410/2018 depositata il 23/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1410/2018, depositata in data 23 ottobre 2018, la Corte d ’appello di Milano, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto congiuntamente da: MINISTERO DELL'INTERNO; [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Como n. 35/2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] PAGANOaveva adito il Tribunale di Como, riferendo di essere già stata iscritta all'albo dei segretari comunali e provinciali ed inquadrata nellafa sc ia professionale B di cui all'art.31 CCNL; di essere stata collocata in posizione di disponibilità dal 1° settembre 2008 ex art. 101 comma 1, D. Lgs. n. 267/ 20 00; che con nota 31 gennaio 2011 il Ministero dell'Interno le aveva comunicato Sez. S4/L- R.G. 13868/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 3 di 10 l'avvio - secondo le modalità di cui all'art. 33 D. Lgs. n. 165/ 20 01 - della procedura di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni per essere decorso il termine biennale di cui al medesimo art. 101 D.Lgs. n. 267/2000; di essere stata successivamente iscritta nell'elenco di cui all'art. 34 D. L g s. n. 165/ 20 01; che la [OSCURATO:PERSONA],con decreto 7 febbraio 2013, l 'aveva assegnata ad un posto di dirigente vacante presso l'ASL della Provincia di Mantova ma quest’ultima aveva rappresentato l'impossibilità di procedere ad assunzioni; di essere stata quindi cancellata dall'albo dei segretari comunali e provinciali con decorrenza 21 marzo 2013 per infruttuoso decorso del termine di 24 mesi di iscrizione nelle liste di mobilità. Aveva quindi contestato l’applicabilità ai segretari comunali della procedura di mobilità di cui agli artt. 33 segg., D. Lgs. n. 165/01 , deducendo l’applicabilità della diversa normativa di cui al D. Lgs. 267/2000, chiedendo –ed ottenendo dal Tribunale – la condanna alla ricollocazione nella posizione giuridica di segretario comunale in disponibilità; la riassunzione in servizio e l’ iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, oltre alle differenze retributive. 3. La Corte d’appello di Milano, disattese le eccezioni preliminari in rito, ha, in primo luogo, affermato che, alla luce del disposto di cui all'art. 3-ter, D.L. n. 136 /2004 , l'applicazione degli art t . 33 e 34 , D. Lgs. n. 165/2001, risultava estesa al rapporto di lavoro con i segretari comunali, fermo restando che la situazione di eccedenza cui tali ultime previsioni si riferiscono viene a sussistere con il decorso del termine biennale di disponibilità ai sensi della L. n. 311/2004 , termine nella specie pacificamente decorso. La Corte territoriale ha invece escluso che la previsione di cui all'art. 70 D. Lgs n. 165 /2001 – a mente della quale per i segretari comunali resta fermo quanto stabilito dal Titolo IV, Capo II, D.Lgs. n. Sez. S4/L- R.G. 13868/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 4 di 10 267/2000 — possa incidere sull'applicabilità delle norme generali in tema di rapporto di lavoro contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione qualora non incompatibili con la speciale figura dei segretari comunali, affermando la compatibilità del la procedura di mobilità. La Corte d’appello, infine, ha negato rilevanza: − alle deduzioni relative a violazioni della procedura di mobilità medesima, sia perché esposte in termini del tutto generici sia perché le stesse risultavano comunque inidonee ad integrare una diritto al ricollocamento dell'appellata nella posizione di segretario comunale in disponibilità ed alla riassunzione in servizio con la relativa iscrizione nel previsto albo, essendo in ogni caso decorso il termine di disponibilità senza che si fosse perfezionata l'assunzione da parte dell'amministrazione assegnataria; − alle deduzioni relative alla mancata attivazione dei procedimenti previsti dalla legge per la nomina dei segretari comunali nelle sedi vacanti ovvero per il conferimento di incarichi di reggenza o supplenza, sia perché la scelta di nominare un segretario comunale rientra, per il suo carattere fiduciario, nella sfera discrezionale dell'ente locale sia perché nel concreto l’appellata risultava in ogni caso essere stata assegnata ad incarichi di supplenza e reggenza, cui tuttavia non era seguita l'assegnazionedefinitiva della titolarità della sede. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resistono unitariamente con controricorso MINISTERO DELL'INTERNO; [OSCURATO:PERSONA]; Sez. S4/L- R.G. 13868/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 5 di 10 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinquemotivi. 1.1. Il primo motivo di ricorsodeduce, testualmente, “Violazione delle disposizioni di cui al Titolo III, Libro II cod.proc. civ.” 1.2. Con il secondo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 97, comma1;99, comma 3, D.lgs n. 267/2000; 15, comma 2, d .P.R. n. 465/1997; 19, commi 2, 3, 4, 5, d.P.R. n. 465/1997; 101, comma 2-bis, del D. L gs . n. 267/2000. Si deduce la illegittimità sia della mancata copertura delle sedi comunali prive di segretario comunale sia del ricorso eccessivo allo strumento della reggenza, per concludere, da un lato, una inadeguata applicazione della sospensione del periodo di disponibilità di cui all’art. 101, D. Lgs. n. 267/2000 e, dall’altro lato la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 70, comma 2, D.lgs n. 165/2001. Argomenta, in sintesi, il ricorso che: − l’ipotesi di cui all’art. 33, D. Lgs. n. 165/2001 sarebbe stata applicata in una fattispecie in cui non era ravvisabile una eccedenza di personale; − la Corte d’appello avrebbe proceduto ad una errata applicazione degli artt. 70, D. Lgs. n. 165/2001; 101, D. Sez. S4/L- R.G. 13868/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 6 di 10 Lgs. 267/2000 e 3-ter, D.L. n. 136/2004, ritenendo che tale ultima previsione venga a prevalere sullo stesso art. 70, D. Lgs. n. 165/2001 e quindi sul richiamo che quest’ultimo fa al D. Lgs. 267/2000; − avrebbe adottato una interpretazione che viene a violare gli artt. 6 e 36, D. Lgs. n. 165/2001. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 9 e 31, D. Lgs n. 165/2001, e 7 ed 8,“CCNL di categoria”. Argomenta, in particolare, il ricorso che le Amministrazioni controricorrenti non avrebbero dato prova del rispetto della procedura di collocamento in disponibilità, nonostante la stessa ricorrente avesse sollecitato la produzione di documentazione che attestasse tale rispetto. 1.5.Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 34, comma 6, 34 - bis , comm i 1 e 5, D.Lgs. n. 165/2001. La ricorrente censura la decisione impugnata, in quanto la stessa non avrebbe verificato sul piano probatorio – omettendo il ricorso ai poteri d’ufficio – se le odierne controricorrenti avessero dato o meno prova della impossibilità di collocare la ricorrente stessa per ricoprire posti vacanti nelle amministrazioni pubbliche. 2. I motivi di ricorso sono, nel complesso, inammissibili. 2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso non rispetta, in primo luogo, il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. omettendo radicalmente l’individuazione degli atti processuali sui quali viene a fondarsi e, ulteriormente, omette di individuare gli specifici errores in procedendo nei quali la Corte territoriale sarebbe incorsa, procedendo Sez. S4/L- R.G. 13868/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 7 di 10 invece il motivo alla disorganica deduzione di una serie di profili del tutto eterogenei. 2.2. Quanto al secondo motivo, inammissibile appare in primo luogo il richiamo generico ed assolutamente non argomentato all’art. 360, n. 5), c.p.c. Inammissibile risulta anche la censura riferita al disposto di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., dal momento che il motivo di ricorso non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza, la quale ha negato rilevanza alle deduzioni della ricorrente sulla mancata attivazione dei procedimenti per la nomina dei segretari comunali nelle sedi vacanti, osservando che tali deduzioni avrebbero potuto fondare al più una pretesa risarcitoria – nella specie no n formulata – ma non erano in grado di fondare un diritto all’incarico, e quindi alla conservazione dell’iscrizione nell’albo. Ulterioreprofilo di inammissibilità è la commistione tra profili in diritto e profili in fatto, deducendosi nel ricorso una circostanza – l’omessa copertura delle sedi disponibili –che risulta del tutto estranea all’ambito dell’accertamento operato dal giudice di merito. Detta impostazione si pone evidentemente al di fuori dei limiti della formulazione del motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., il quale impone al ricorrente specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. Sez. S4/L- R.G. 13868/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 8 di 10 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). 2.3. Non diversi sono i profili di inammissibilità che caratterizzano il terzo motivo di ricorso il quale, nuovamente, viene a riproporre una serie di eterogenee censure che si collocano al di fuori dell’ambito dell’art. 360, n. 3), c.p.c. Il motivo, infatti, viene a dedurre profili in fatto –la sussistenza o meno di eccedenza di personale –eventuali errores in procedendo – la tardività del richiamo operato in appello dalle odierne controricorrenti all’art. 3-ter, D. L. n. 136/2004– profili di nullità delle nuove assunzioni di segretari comunali –che non risultano essere stati dedotti in precedenza – violando in tal modo il principio per cui il ricorrente che deduca il vizio di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). 2.4. Quanto al quarto motivo, lo stesso, ancora una volta, non si confronta con il concreto decisum della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che le deduzioni della ricorrente sul punto fossero “del tutto generiche”, e quindi di fatto inammissibili, e comunque inidonee a fondare la pretesa al ricollocamento nella condizione di segretario comunale in disponibilità. Sez. S4/L- R.G. 13868/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 9 di 10 Il motivo di ricorso si sottrae radicalmente al confronto con tali argomentazioni, in quanto, da un lato, omette di contrastare l’affermazione della genericità delle allegazioni originarie della ricorrente, provvedendo alla riproduzione o localizzazione di tali allegazioni, e, dall’altro lato, non censura adeguatamente il giudizio di inidoneità nel merito delle deduzioni medesime. 2.5. Quanto al quinto ed ultimo motivo, lo stesso, pur deducendo in rubrica la violazione di una serie di previsioni in tema di disponibilità e mobilità, non svolge alcuna concreta critica alle affermazioniin diritto contenute nella decisione impugnata ma viene a tradursi in una generica critica sia sulla valutazione delle emergenze probatorie sia sull’omesso esercizio di poteri istruttori d’ufficio, senza tuttavia neppure indicare quali poteri nello specifico avrebbero potuto essere utilmente esercitati. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, Sez. S4/L- R.G. 13868/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 10 di 10 dichiara il ricorso inammissibile; condanna laricorrente a rifondere a i controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a