CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33975/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per articolo 372 cod. pen.); esaminati motivi di ricorso. Rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente si limita ad effettuare una rivisitazione critica della vicenda oggetto di giudizio senza confrontarsi con la sentenza di appello che, dopo avere assolto per il reato di calunnia, ha confermato la condanna per il reato di falsa testimonianza e ha motivato puntualmente sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di quest'ultimo reato. A pagina 13 della sentenza impugnata si legge infatti che l'imputato ha certamente riferito circostanze false in grado di incidere, ove credute, sulle decisioni del Tribunale e del Giudice di pace di Taranto, in ragione della falsa rappresentazione riguardo alla documentazione posta a fondamento delle pretese creditorie nelle rispettive sedi rivendicate. La sentenza impugnata si sofferma, inoltre, alla medesima pagina, sul fatto che tutte le circostanze emerse dalla deposizione dell'imputato sono state smentite dagli esiti della istruzione dibattimentale. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., la Corte ha rilevato che l'interesse di fatto vantato dall'imputato non era ostativo all'obbligo di testimoniare e non determinava, pertanto, alcuna incapacità a testimoniare neppure nella sede del processo civile (vedi pagg. 13 e 14). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i