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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 12885/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita (vedi pagg. 1-2 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti eccepiscono la sopravvenuta prescrizione del reato contestato, è manifestamente infondato.

Il ricorrente indica quale momento di consumazione del reato la data di stipula del contratto di locazione, senza tenere conto del fatto che l'appropriazione indebita si è protratta quantomeno fino alla data del 09 gennaio 2019, data in cui la persona offesa prendeva contezza dell'illecita apprensione dei beni indicati nel capo di imputazione.

In considerazione della data di commissione del reato e della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio delle udienze del 21 dicembre 2020, 12 aprile 2021, 05 luglio 2021 e 07 aprile 2022 (per complessivi 8 mesi), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà soltanto in data 09.03.2027; rilevato, che il terzo motivo con il quale si lamenta la violazione dell'art. 131- bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita (vedi pagg. 1-2 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti eccepiscono la sopravvenuta prescrizione del reato contestato, è manifestamente infondato. Il ricorrente indica quale momento di consumazione del reato la data di stipula del contratto di locazione, senza tenere conto del fatto che l'appropriazione indebita si è protratta quantomeno fino alla data del 09 gennaio 2019, data in cui la persona offesa prendeva contezza dell'illecita apprensione dei beni indicati nel capo di imputazione. In considerazione della data di commissione del reato e della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio delle udienze del 21 dicembre 2020, 12 aprile 2021, 05 luglio 2021 e 07 aprile 2022 (per complessivi 8 mesi), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà soltanto in data 09.03.2027; rilevato, che il terzo motivo con il quale si lamenta la violazione dell'art. 131- bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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