Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 147/1973
ECLI:IT:COST:1973:147
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
In data 7 settembre 1957, il cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA]
veniva arrestato in [OSCURATO:PERSONA] per rispondere del reato di omicidio
volontario a scopo di rapina commesso a Wellington nei confronti di un
connazionale. Condannato in data 2 dicembre 1957 alla pena capitale,
successivamente commutata in ergastolo, il [OSCURATO:PERSONA], dopo dieci anni
di detenzione veniva graziato e ricondotto in Italia, dove su ordine di
cattura per il medesimo reato, il 28 maggio 1968 veniva arrestato ai
sensi dell'art. 11 del codice penale. Con sentenza istruttoria del 25
marzo 1970 egli veniva rinviato a giudizio per rispondere, in stato di
custodia preventiva, del delitto di omicidio volontario e di rapina.
Su istanza presentata il 12 maggio 1970 dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la scarcerazione dell'imputato per
decorrenza dei termini di custodia preventiva, la sezione istruttoria
della Corte d'appello di Palermo, con ordinanza 9 giugno 1970,
disponeva la scarcerazione dell'imputato sulla base del rilievo che la
sentenza di rinvio a giudizio era stata depositata dopo che era
interamente decorso il termine di due anni previsto per la carcerazione
preventiva, in quanto, alla carcerazione preventiva sofferta in Italia
(dal 28 maggio 1968 al 25 marzo 1970) doveva aggiungersi quella
scontata in [OSCURATO:PERSONA] dal 7 settembre al 2 dicembre 1957.
In seguito a ricorso promosso dal pubblico ministero, la Corte di
cassazione con sentenza 30 marzo 1971, annullava senza rinvio
l'ordinanza della sezione istruttoria, ritenendo che nel termine legale
previsto per la carcerazione preventiva non potesse essere computato il
periodo di custodia preventiva sofferta dall'imputato in [OSCURATO:PERSONA].
Con ordinanza emessa il 21 luglio 1971, la sezione istruttoria
della Corte d'appello di Palermo riteneva rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta dal difensore dell'imputato, degli artt. 137 e 138 del codice
penale, nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione
preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della
carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato.
Secondo il giudice a quo, le norme impugnate sarebbero in contrasto con
gli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, "relativi ai diritti
inviolabili dell'uomo e di eguaglianza di tutti i cittadini davanti
alla legge, nonché alle disposizoni che regolano i limiti della
carcerazione preventiva".
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata Costituzione di
parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri e
pertanto la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi
dell'art. 9 delle Norme integrative.
:
Viene proposta alla Corte questione di costituzionalità degli
artt. 137 e 138 del codice penale, dal cui combinato disposto risulta
che, quando nei confronti di un cittadino o di uno straniero il
giudizio penale seguito all'estero è rinnovato nello Stato, si tiene
conto della carcerazione preventiva subita all'estero, ma solo ai fini
dello scomputo della pena e - come deve intendersi nel silenzio della
legge - non anche a quelli della durata della stessa carcerazione
preventiva cui l'imputato viene sottoposto nello Stato e della
decorrenza del connesso termine per la scarcerazione automatica.
Secondo il giudice a quo, la mancata previsione legislativa, che
non consente di considerare e computare ai fini della carcerazione
preventiva da subire nello Stato quella cui l'imputato è già stato
sottoposto all'estero, violerebbe gli artt. 2, 3 e 13 della
Costituzione.
La questione non è fondata.
1. - La carcerazione preventiva ha scopi essenzialmente connessi al
processo e natura prevalentemente cautelare (sentenze nn. 64 e 96 del
1970). Essa è perciò limitata, nei suoi effetti, all'ambito del
processo nel corso del quale è stata disposta, sì che non è
immaginabile che possa assolvere alla funzione che le è propria una
precedente carcerazione preventiva subita dall'imputato, benché per
gli stessi fatti, ma in altro processo celebrato all'estero e secondo
le norme di un altro ordinamento giuridico.
2. - Perciò, nel giudizio che contro l'imputato viene rinnovato
nello Stato, la carcerazione da lui subita all'estero, benché produca
effetti ai fini della durata della pena dalla quale deve essere
scomputata, non ne produce alcuno rispetto alla carcerazione preventiva
cui egli, nel nuovo giudizio debba essere sottoposto. Essa non può
pertanto né escluderne l'attuazione né influire sul termine massimo
di durata.
La differenza di efficacia nei due casi non viola il principio di
eguaglianza, stante la diversità dei loro presupposti.
Infatti, la carcerazione preventiva, come parte, anche se
anticipata, della pena, ha lo stesso contenuto afflittivo, comunque e
dovunque sofferta, mentre la cautela processuale che in essa si
estrinseca ha scopi propri in ciascuno dei due processi, quello
svoltosi all'estero e quello che si rinnova nello Stato.
Sotto questo profilo le due situazioni giuridiche sono diverse e
perciò non si configura, nel caso, la denunziata violazione dell'art.
3, comma primo, della Costituzione.
3. - Né ha consistenza la pur dedotta violazione dell'articolo 2,
rispetto alla quale ogni considerazione può essere omessa, perché è
stata proposta censura anche in riferimento all'art. 13 della
Costituzione, più specificatamente pertinente nella materia in esame,
in cui si discute del diritto del cittadino alla libertà personale e
del limite massimo della carcerazione preventiva.
4. - Ma anche la questione così posta, in riferimento alla norma
dell'art. 13, comma quinto, è da ritenersi non fondata.
Deve osservarsi in proposito che, solo basandosi su un equivoco,
può dirsi che, nel caso, non sarebbe posto dalla legge un limite o che
quello da essa imposto possa in fatto venir superato.
E l'equivoco deriva dalla convinzione del giudice a quo che la
durata della carcerazione preventiva sofferta dall'imputato all'estero
possa o debba sommarsi con la durata di quella cui egli nel processo
contro di lui rinnovato venga poi sottoposto per soddisfare le esigenze
di cautela processuale che le sono proprie.
Ora una tale operazione non è concepibilie tra due periodi di
carcerazione preventiva che non sono fra loro fungibili, in quanto,
secondo si è già detto, ognuno di essi è volto a soddisfare esigenze
proprie in ciascuno dei due processi e non idoneo perciò a spiegare
alcun effetto nell'altro.
La reiterazione della misura cautelare nel processo che si rinnova
è una conseguenza naturale e ineliminabile della stessa rinnovazione
del processo, prevista in norme del codice penale della cui
legittimità costituzionale non si dubita e rispetto alle quali,
comunque, nessuna questione è stata posta nell'ordinanza di rinvio.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 137 e 138 del codice penale, proposta, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, e
13, comma quinto, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere