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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09299/2026

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llo Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Serena- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 939/2017 depositata in data 8/03/2017, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23801/2017Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 9299/2026Data pubblicazione 13/04/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento n.06820150087015711 relativa al recupero di interessi, per la somma dieuro 68.902,11, per il periodo di sospensione giudiziale dal 27/10/2024al 25/05/2015 disposta dalla CTP di Milano nel giudizio avente adoggetto il presupposto avviso di accertamento, adducendo la nondebenza degli interessi e comunque la duplicazione della richiesta aseguito del pagamento della somma portata nella intimazione n.068201559050432434.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva ilricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettaval’appello erariale; evidenziava che, inapplicabile ratione temporis l’art.39 d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di interessi da sospensionegiudiziale e non amministrativa, gli interessi erano dovuti ai sensidell’art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973, e che era fondata la tesi della societàper cui tali interessi erano già stati inclusi nella cartella emessa inconseguenza della decisione di merito, prodotta dalla contribuente,mentre l’affermazione dell’Agenzia che tale cartella riguardasse solo gliinteressi per il secondo periodo non appariva dimostrata da alcundocumento.3.

Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoaffidato a un motivo.La società resiste con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R.n. 602 del 1973; la difesa erariale deduce: che l’estratto ruoloNumero registro generale 23801/2017Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 9299/2026Data pubblicazione 13/04/2026depositato in giudizio escludeva qualsiasi duplicazione della richiestapoiché gli interessi di cui alla intimazione erano stati calcolati al nettodel periodo in questione e il calcolo della controparte era errato poichégli interessi erano stati calcolati su una base errata, comprensiva a suavolta degli interessi compensativi; che gli interessi compensativi ex art.20 erano stati calcolati dalla data in cui erano dovuti fino alla data dinotifica dell’avviso, posto che poi, trattandosi di atto impoesattivo aisensi dell’art. 29 lett. f, d.l. n. 78 del 2010, gli interessi di mora sonodovuti dalla data di notifica dello stesso, per cui non vi poteva esseresovrapposizione tra gli uni e gli altri; che, ancora, nel caso di specie lapretesa impositiva nasceva da omessa ritenuta su dividendi e che inbase all’art. 8 d.P.R. n. 602 del 1973 gli interessi compensativi eranostati calcolati dal 17 aprile 2008 cioè del giorno successivo allascadenza del pagamento delle ritenute.2.

Il motivo è ammissibile e fondato nei termini che seguono.2.1.

Il motivo è ammissibile poiché deduce in merito alla correttaapplicazione della normativa in tema di interessi e non allaricostruzione fattuale della fattispecie.2.2.

La vicenda appare compiutamente descritta dalla CTR e, su talipunti, non censurata dalle parti.La società impugnava un avviso di accertamento.L’agente della riscossione procedeva all’affidamento alconcessionario per un terzo dell’importo in pendenza di giudizio.Nel corso del giudizio la CTP sospendeva l’esecuzione dell’attoimpugnato, sospensione che aveva fine alla data di pubblicazione dellasentenza di rigetto del ricorso.Era emessa una intimazione di pagamento (la n.068201559050432434) relativa alla somma originariamente iscritta aruolo, aggiornata con i successivi interessi.L’importo intimato era versato dalla società.Numero registro generale 23801/2017Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 9299/2026Data pubblicazione 13/04/2026Infine, era emessa cartella (la n. 06820150087015711) per ilrecupero degli interessi per il periodo di sospensione giudiziale.La società proponeva ricorso contro tale atto in base a due motivi;evidenziava, quale primo motivo, la non debenza degli interessi,essendo inapplicabile l’art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, e, quale secondomotivo, la duplicazione della richiesta di interessi contenuta in talecartella rispetto a quanto intimato (e pagato) nella secondaintimazione, tale ultima includendo già gli interessi moratori ex art. 30anche per il periodo di sospensione giudiziale, ad un tasso superiore aquello di cui all’art. 39 citato.La CTP, rigettato il primo motivo, riteneva sussistente laduplicazione accertando che nella somma pagata a seguito dellaintimazione gli interessi erano stati calcolati anche per il periodo disospensione giudiziale.La CTR riteneva anch’essa sussistente tale duplicazione in base alleallegazioni della società ed evidenziando che quanto dedotto dall’ufficionon trovava supporto né in documentazione né in considerazioni anchesolo presuntive, e che l’ente, pur avendo a disposizione i documentiidonei a provare quanto affermato, non li aveva prodotti.2.3.

Ciò premesso, non appare fondata l’eccezione di giudicatointerno per mancata impugnazione dell’affermazione secondo cui nonsarebbe applicabile ratione temporis l’art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973;premesso che la CTP aveva rigettato tale motivo di ricorso, da taleargomentazione la CTR non sembra aver inteso far conseguire la nondebenza assoluta degli interessi ma l’applicabilità della disposizionedell’art. 20 d.P.R. n. 602/1973, per poi procedere all’esame in fattodell’esistenza o meno della invocata duplicazione, così assumendoanche rilevanza e spiegazione la pronuncia di assorbimento delleulteriori questioni non esaminate (tra cui l’appello incidentale dellasocietà).Numero registro generale 23801/2017Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 9299/2026Data pubblicazione 13/04/20262.4.

I criteri di calcolo degli interessi (sia quelli da ritardataiscrizione a ruolo, ex art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973, sia quelli di mora,ex art. 30 d.P.R. cit.) sono previsti direttamente dalla legge.In particolare, l’art. 20 prevede la misura del 4 per cento sugliimporti liquidati o accertati per i ruoli resi esecutivi dal 1° ottobre 2009.L’art. 30 prevede l’applicazione del tasso determinato annualmentecon decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassibancari attivi, e ciò, per i ruoli consegnati fino al 12 luglio 2011sull’importo di tributi, sanzioni e interessi, mentre per i ruoli consegnatia decorrere dal 13 luglio 2011 sulle somme iscritte a ruolo, esclusisanzioni e interessi (a seguito della novella di cui all’art. 7, comma 2-sexies del d.l. n. 70 del 2011).Infine, in caso di avviso di accertamento impoesattivo, l’art. 29,comma 1 lett. f) del d.l. n. 78 del 2010, prevede che «a partire dalprimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sonomaggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi».Si tratta di fattispecie di interessi diversi che si applicano a momentidiversi e che non si cumulano.Nel caso di specie, la CTR, senza dare conto di aver compiuto unreale accertamento in fatto sugli importi e sul loro calcolo, attribuiscerilevanza, in primo luogo, ad un insussistente onere di produzione dinon meglio precisati documenti da parte dell’Agenzia delle entrate(peraltro essendo stato prodotto l’estratto ruolo, da un lato, e laintimazione, dall’altro), e in secondo luogo a generici elementipresuntivi offerti dalla società.Numero registro generale 23801/2017Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 9299/2026Data pubblicazione 13/04/2026Inoltre, non appare neanche immediatamente chiaro il riferimentoesclusivo formulato all’art. 20 citato posto che appare pacifico si discutadell’importo degli interessi di mora.2.5.

Deve appena precisarsi che nel giudizio di legittimità non operala riproposizione di cui all’art. 346 c.p.c. (Cass. n. 33109/2021) per quile questioni indicate come riproposte dal controricorrente andrannoesaminate dal giudice del rinvio.3.

Concludendo, il ricorso va accolto; la sentenza va per l’effettocassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, e allaquale si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 4 marzo 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Serena- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 939/2017 depositata in data 8/03/2017, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23801/2017Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 9299/2026Data pubblicazione 13/04/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento n.06820150087015711 relativa al recupero di interessi, per la somma dieuro 68.902,11, per il periodo di sospensione giudiziale dal 27/10/2024al 25/05/2015 disposta dalla CTP di Milano nel giudizio avente adoggetto il presupposto avviso di accertamento, adducendo la nondebenza degli interessi e comunque la duplicazione della richiesta aseguito del pagamento della somma portata nella intimazione n.068201559050432434.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva ilricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettaval’appello erariale; evidenziava che, inapplicabile ratione temporis l’art.39 d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di interessi da sospensionegiudiziale e non amministrativa, gli interessi erano dovuti ai sensidell’art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973, e che era fondata la tesi della societàper cui tali interessi erano già stati inclusi nella cartella emessa inconseguenza della decisione di merito, prodotta dalla contribuente,mentre l’affermazione dell’Agenzia che tale cartella riguardasse solo gliinteressi per il secondo periodo non appariva dimostrata da alcundocumento.3. Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoaffidato a un motivo.La società resiste con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R.n. 602 del 1973; la difesa erariale deduce: che l’estratto ruoloNumero registro generale 23801/2017Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 9299/2026Data pubblicazione 13/04/2026depositato in giudizio escludeva qualsiasi duplicazione della richiestapoiché gli interessi di cui alla intimazione erano stati calcolati al nettodel periodo in questione e il calcolo della controparte era errato poichégli interessi erano stati calcolati su una base errata, comprensiva a suavolta degli interessi compensativi; che gli interessi compensativi ex art.20 erano stati calcolati dalla data in cui erano dovuti fino alla data dinotifica dell’avviso, posto che poi, trattandosi di atto impoesattivo aisensi dell’art. 29 lett. f, d.l. n. 78 del 2010, gli interessi di mora sonodovuti dalla data di notifica dello stesso, per cui non vi poteva esseresovrapposizione tra gli uni e gli altri; che, ancora, nel caso di specie lapretesa impositiva nasceva da omessa ritenuta su dividendi e che inbase all’art. 8 d.P.R. n. 602 del 1973 gli interessi compensativi eranostati calcolati dal 17 aprile 2008 cioè del giorno successivo allascadenza del pagamento delle ritenute.2. Il motivo è ammissibile e fondato nei termini che seguono.2.1. Il motivo è ammissibile poiché deduce in merito alla correttaapplicazione della normativa in tema di interessi e non allaricostruzione fattuale della fattispecie.2.2. La vicenda appare compiutamente descritta dalla CTR e, su talipunti, non censurata dalle parti.La società impugnava un avviso di accertamento.L’agente della riscossione procedeva all’affidamento alconcessionario per un terzo dell’importo in pendenza di giudizio.Nel corso del giudizio la CTP sospendeva l’esecuzione dell’attoimpugnato, sospensione che aveva fine alla data di pubblicazione dellasentenza di rigetto del ricorso.Era emessa una intimazione di pagamento (la n.068201559050432434) relativa alla somma originariamente iscritta aruolo, aggiornata con i successivi interessi.L’importo intimato era versato dalla società.Numero registro generale 23801/2017Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 9299/2026Data pubblicazione 13/04/2026Infine, era emessa cartella (la n. 06820150087015711) per ilrecupero degli interessi per il periodo di sospensione giudiziale.La società proponeva ricorso contro tale atto in base a due motivi;evidenziava, quale primo motivo, la non debenza degli interessi,essendo inapplicabile l’art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, e, quale secondomotivo, la duplicazione della richiesta di interessi contenuta in talecartella rispetto a quanto intimato (e pagato) nella secondaintimazione, tale ultima includendo già gli interessi moratori ex art. 30anche per il periodo di sospensione giudiziale, ad un tasso superiore aquello di cui all’art. 39 citato.La CTP, rigettato il primo motivo, riteneva sussistente laduplicazione accertando che nella somma pagata a seguito dellaintimazione gli interessi erano stati calcolati anche per il periodo disospensione giudiziale.La CTR riteneva anch’essa sussistente tale duplicazione in base alleallegazioni della società ed evidenziando che quanto dedotto dall’ufficionon trovava supporto né in documentazione né in considerazioni anchesolo presuntive, e che l’ente, pur avendo a disposizione i documentiidonei a provare quanto affermato, non li aveva prodotti.2.3. Ciò premesso, non appare fondata l’eccezione di giudicatointerno per mancata impugnazione dell’affermazione secondo cui nonsarebbe applicabile ratione temporis l’art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973;premesso che la CTP aveva rigettato tale motivo di ricorso, da taleargomentazione la CTR non sembra aver inteso far conseguire la nondebenza assoluta degli interessi ma l’applicabilità della disposizionedell’art. 20 d.P.R. n. 602/1973, per poi procedere all’esame in fattodell’esistenza o meno della invocata duplicazione, così assumendoanche rilevanza e spiegazione la pronuncia di assorbimento delleulteriori questioni non esaminate (tra cui l’appello incidentale dellasocietà).Numero registro generale 23801/2017Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 9299/2026Data pubblicazione 13/04/20262.4. I criteri di calcolo degli interessi (sia quelli da ritardataiscrizione a ruolo, ex art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973, sia quelli di mora,ex art. 30 d.P.R. cit.) sono previsti direttamente dalla legge.In particolare, l’art. 20 prevede la misura del 4 per cento sugliimporti liquidati o accertati per i ruoli resi esecutivi dal 1° ottobre 2009.L’art. 30 prevede l’applicazione del tasso determinato annualmentecon decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassibancari attivi, e ciò, per i ruoli consegnati fino al 12 luglio 2011sull’importo di tributi, sanzioni e interessi, mentre per i ruoli consegnatia decorrere dal 13 luglio 2011 sulle somme iscritte a ruolo, esclusisanzioni e interessi (a seguito della novella di cui all’art. 7, comma 2-sexies del d.l. n. 70 del 2011).Infine, in caso di avviso di accertamento impoesattivo, l’art. 29,comma 1 lett. f) del d.l. n. 78 del 2010, prevede che «a partire dalprimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sonomaggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi».Si tratta di fattispecie di interessi diversi che si applicano a momentidiversi e che non si cumulano.Nel caso di specie, la CTR, senza dare conto di aver compiuto unreale accertamento in fatto sugli importi e sul loro calcolo, attribuiscerilevanza, in primo luogo, ad un insussistente onere di produzione dinon meglio precisati documenti da parte dell’Agenzia delle entrate(peraltro essendo stato prodotto l’estratto ruolo, da un lato, e laintimazione, dall’altro), e in secondo luogo a generici elementipresuntivi offerti dalla società.Numero registro generale 23801/2017Numero sezionale 2050/2026Numero di raccolta generale 9299/2026Data pubblicazione 13/04/2026Inoltre, non appare neanche immediatamente chiaro il riferimentoesclusivo formulato all’art. 20 citato posto che appare pacifico si discutadell’importo degli interessi di mora.2.5. Deve appena precisarsi che nel giudizio di legittimità non operala riproposizione di cui all’art. 346 c.p.c. (Cass. n. 33109/2021) per quile questioni indicate come riproposte dal controricorrente andrannoesaminate dal giudice del rinvio.3. Concludendo, il ricorso va accolto; la sentenza va per l’effettocassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, e allaquale si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 4 marzo 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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