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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10701/2026

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ppello di Napoli n. 62/2025 depositatail 11/07/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], suricorso degli ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato aperta la Liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, contumace e cancellata dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/20261.1. — [OSCURATO:PERSONA], nella veste di ultimo liquidatore dellasocietà assoggettata a Liquidazione giudiziale, ha proposto reclamo ex art.51 CCII per difetto dei requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d)CCII, trattandosi di una “impresa minore” che negli ultimi tre esercizi nonaveva avuto alcun attivo patrimoniale, né ricavi, e aveva maturato debitiper complessivi € 210.399,89, come da documentazione prodotta (bilanciodi liquidazione, visure cronologiche degli automezzi iscritti al PRA, chiusuradel c/c bancario e altro) e prova testimoniale articolata.1.2. — La Corte d’appello di Napoli, nella contumacia degli appellati edopo aver rimesso la causa sul ruolo per consentire al reclamantel’accesso agli atti della procedura di Liquidazione e la produzione delledichiarazioni dei redditi, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato ilreclamo per non assolvimento dell’onere probatorio gravante sul debitorein merito ai requisiti dimensionali, stante il mancato deposito dei bilancirelativi agli ultimi tre esercizi e il riferimento della documentazionedepositata (dichiarazioni IVA, situazioni contabili, dichiarazioni dei redditi)a periodi non rilevanti (compresi tra l’anno 2010 e l’anno 2020), negandoaltresì rilevanza alla ulteriore documentazione relativa alla titolarità dellecircostanze oggetto dell’articolata prova testimoniale, «in quanto,comunque, insufficienti a fornire la prova della sussistenza congiunta deirequisiti previsti dall’art. 2 comma 1 lettera d) CCII».2. — Il reclamante ha impugnato detta decisione con ricorso percassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria.

Gli intimati nonhanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia la nullità della sentenza permotivazione inesistente e apparente, in violazione degli artt. 132, comma2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma 6 Cost., avuto riguardoalle ragioni per le quali sarebbero insufficienti le prove richieste e nonammesse.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello, «limitandosi arilevare che "la documentazione fiscale versata in atti risulta insufficienteNumero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/2026alla ricostruzione dell’attuale situazione economica e finanziaria delreclamante, in specie quanto all’entità dell’attivo patrimoniale nonché deidebiti dell’impresa", non si è preoccupata di chiarire in base a quali dati difatto e a quale percorso logico sia pervenuta alla propria conclusione».2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta l’omesso esame di fattidecisivi, in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, nonché ilmancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 51, comma 10, CCII,in relazione alla dimostrazione della inattività della società nel triennioanteriore (mancata emissione di fatture; dimissioni per giusta causa deidue dipendenti rimasti; ultimo cantiere nel 2020 in Teano, per lavori dipiccola muratura) e della conseguente assenza di ricavi, nonché inrelazione alla consistenza dell’attivo patrimoniale.

In proposito, ilricorrente dà atto che con decreto del 24.7.2025 (di cui in memoria siil proprio reclamo ex art. 124 CCII contro il decreto del GD di rigettoparziale dell’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui era volta aottenere copia delle fatture emesse nei tre esercizi anteriori allaLiquidazione giudiziale, autorizzando il curatore (che all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato di aver già consegnato tutta ladocumentazione in suo possesso), nell’ipotesi in cui effettivamente nonfossero state emesse, a rilasciarne attestazione (tanto più consideratal’obbligatorietà della fatturazione elettronica dal 1.1.2019).2.3. — Con il terzo si deduce analogamente l’omesso esame di fattidecisivi con riferimento alla mancata ammissione della prova testimonialee di altre prove decisive per la dimostrazione della inconsistenza dell’attivopatrimoniale, in relazione alle varie categorie contabili, risultandoragionevole presumere che negli anni 2019 e 2020 la società non loavesse incrementato, disponendo di una limitata forza-lavoro.

Sul punto,viene invocato il precedente di Cass. Sez. 1, n. 10576 del 2025 (per cui èpossibile provare i requisiti dimensionali anche mediante la produzionedegli stati patrimoniali) e vengono trascritti in ricorso il prospetto diNumero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/2026bilancio al 31.12.2018, le visure cronologiche dei mezzi e i quindici capitolidi prova testimoniale, con allegazione della relativa rilevanza.2.4. — Il quarto mezzo prospetta, in termini analoghi, l’omesso esamedi fatti decisivi e il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi conriguardo ai debiti, stante l’omessa acquisizione dello stato passivo delleinsinuazioni, tempestive e tardive, e della relazione del curatore, cheavrebbero consentito di accertare che la società aveva, alla data diapertura della procedura, debiti ampiamente inferiori alla soglia di legge.Viene invocato, sul punto, il precedente di Cass. Sez. 1, n. 14431 del 2025(di conferma della decisione fondata sull’acquisizione d’ufficio dello statopassivo delle insinuazioni, tempestive e tardive, e della relazione delcuratore ex art. 33 l. fall., al fine di verificare il superamento della sogliadi fallibilità quanto dell’ammontare dei debiti, anche non scaduti, alla datadella dichiarazione di fallimento).2.5. — Il quinto motivo prospetta l’omesso esame di ulteriori fattistorici decisivi - puntualmente trascritti e illustrati - in relazione agli artt.2697, 2727 e 2729 c.c., con riguardo alla ritenuta irrilevanza delladocumentazione fiscale e contabile prodotta, relativa a periodi compresitra l’anno 2010 e l’anno 2020, antecedenti il triennio di legge; fatti che,valutati nel loro complesso, dimostrerebbero in via presuntiva che lasocietà aveva valori di attivo patrimoniale e ricavi inferiori alla soglia difallibilità persino durante il periodo di sua piena operatività (cessazionedell’attività con scioglimento e messa in liquidazione in data 1.1.2020,mancanza di dipendenti dal 17.9.2020, chiusura del conto correntebancario in data 4.8.2021, perdita di autocarro Iveco e furgone Fiat).3. — Esclusa la radicale nullità della sentenza impugnata per meraapparenza della motivazione (che, sebbene sintetica e a tratti ellittica,consente di comprendere la ratio decidendi) - con conseguenteinfondatezza del primo motivo - possono trovare accoglimento il secondoe il terzo, con assorbimento dei restanti due, fermi restando i riflessidell’accoglimento sull’accertamento, anche officioso, della soglia debitoria.Numero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/20264. — Occorre muovere innanzitutto dal consolidato principio per cui lamancata ammissione di un mezzo istruttorio (come nel caso di specie laprova testimoniale), si traduce in un vizio della sentenza se il giudice ponea fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorioex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo (ex multis,da ultimo, Cass. 27479/2025, con cui è stata cassata la sentenza dimerito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo dimotivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli diprova elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quantoastrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata ingiudizio).4.1. — Occorre poi considerare l’altrettanto consolidato orientamento -maturato in costanza della legge fallimentare ma sicuramente applicabileanche nel vigore delle corrispondenti norme del CCII - per cui il debitorepuò fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. anchecon strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre eserciziprevisti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti a provalegale – avvalendosi così delle scritture contabili dell'impresa, come diqualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa,suscettibile di fornire, in ogni modo, la rappresentazione storica dei fatti edei dati economici e patrimoniali dell'impresa (ex plurimis, Cass.25025/2020, 3581/2022), con conseguente possibilità di avvalersidell'intero arco documentale disponibile, inclusa la cd. corrispondenzad'impresa di cui all'art. 2220 c.c. (così, da ultimo, Cass. 7642/2025).4.2. — L’orientamento appena detto si completa con il tradizionaleprincipio per cui residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosafinalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplicanell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4, l. fall.),nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino(e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore: art. 1, comma 2,lettera b, l. fall.) e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenutinecessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l. fall.Numero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/2026Un simile ruolo di supplenza, tendendo a colmare le lacune probatorie diparte, è necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazionidifensive (Cass. 6991/2019), ma non è rimesso a presupposti vincolanti,poiché richiede una valutazione del giudice di merito sia in ordine allaincompletezza del materiale probatorio e all'individuazione di quello utilealla definizione del procedimento, sia in ordine alla sua concretaacquisibilità (anche in punto di corretta formazione) e rilevanza decisoria,così che, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, ilmancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice nondetermina ex se l'illegittimità della sentenza e, ove congruamentemotivato, non è sindacabile in cassazione (Cass. 24721/2015).

Parimenti,l’intervento accertativo del giudice del reclamo si esplica sul medesimoperimetro fattuale, solo aggiungendosi la necessità di scriminare, negliapporti documentali, i rispetti contributi rispettando le regole diopponibilità nei confronti della massa, nel frattempo costituita erappresentata dall’organo concorsuale, a prescindere dalla suacostituzione o meno in giudizio.4.3. — Il ricorrente, assolvendo pienamente l’onere di autosufficienzadel ricorso, ha mostrato di aver offerto in produzione un ampio arcodocumentale che investe i tre profili indicati nell’art. 2, comma 1, lett. d)CCII e di aver dedotto una consistente prova testimoniale, articolata suuna serie di circostanze specifiche, al fine di dimostrare i riflessi dellainattività ultratriennale sui valori di attivo, ricavi e debiti della società deltriennio di legge, a sostegno della dedotta qualifica di impresa minore.4.4. — La motivazione della corte territoriale è errata laddovecondiziona l’ammissibilità di mezzi di prova diversi dai bilanci degli ultimitre esercizi al fatto che gli stessi siano «riferiti all’arco temporale chiestodall’art. 2 comma 1, lettera d), CCII»; limitazione che il formantegiurisprudenziale di legittimità per vero non registra, ben potendo anchecircostanze non ricadenti nel triennio di legge risultare rilevanti e decisive,semmai anche per via presuntiva – ovviamente secondo il prudenteapprezzamento riservato al giudice di merito – ai fini del riscontro delNumero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/2026mancato superamento delle soglie di assoggettabilità a Liquidazionegiudiziale.Errata è dunque la stessa conclusione per cui «non può ritenersi assoltol’onere probatorio posto a carico del debitore» sul rilievo che «ladocumentazione depositata (…) è riferita a periodi non rilevanti (compresitra l’anno 2010 e l’anno 2020)».5. — Segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio allacorte d’appello, in diversa composizione, anche per la statuizione sullespese del presente giudizio.

P.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti ilquarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Napoli n. 62/2025 depositatail 11/07/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], suricorso degli ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato aperta la Liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, contumace e cancellata dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/20261.1. — [OSCURATO:PERSONA], nella veste di ultimo liquidatore dellasocietà assoggettata a Liquidazione giudiziale, ha proposto reclamo ex art.51 CCII per difetto dei requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d)CCII, trattandosi di una “impresa minore” che negli ultimi tre esercizi nonaveva avuto alcun attivo patrimoniale, né ricavi, e aveva maturato debitiper complessivi € 210.399,89, come da documentazione prodotta (bilanciodi liquidazione, visure cronologiche degli automezzi iscritti al PRA, chiusuradel c/c bancario e altro) e prova testimoniale articolata.1.2. — La Corte d’appello di Napoli, nella contumacia degli appellati edopo aver rimesso la causa sul ruolo per consentire al reclamantel’accesso agli atti della procedura di Liquidazione e la produzione delledichiarazioni dei redditi, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato ilreclamo per non assolvimento dell’onere probatorio gravante sul debitorein merito ai requisiti dimensionali, stante il mancato deposito dei bilancirelativi agli ultimi tre esercizi e il riferimento della documentazionedepositata (dichiarazioni IVA, situazioni contabili, dichiarazioni dei redditi)a periodi non rilevanti (compresi tra l’anno 2010 e l’anno 2020), negandoaltresì rilevanza alla ulteriore documentazione relativa alla titolarità dellecircostanze oggetto dell’articolata prova testimoniale, «in quanto,comunque, insufficienti a fornire la prova della sussistenza congiunta deirequisiti previsti dall’art. 2 comma 1 lettera d) CCII».2. — Il reclamante ha impugnato detta decisione con ricorso percassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria. Gli intimati nonhanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia la nullità della sentenza permotivazione inesistente e apparente, in violazione degli artt. 132, comma2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma 6 Cost., avuto riguardoalle ragioni per le quali sarebbero insufficienti le prove richieste e nonammesse. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello, «limitandosi arilevare che "la documentazione fiscale versata in atti risulta insufficienteNumero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/2026alla ricostruzione dell’attuale situazione economica e finanziaria delreclamante, in specie quanto all’entità dell’attivo patrimoniale nonché deidebiti dell’impresa", non si è preoccupata di chiarire in base a quali dati difatto e a quale percorso logico sia pervenuta alla propria conclusione».2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta l’omesso esame di fattidecisivi, in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, nonché ilmancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 51, comma 10, CCII,in relazione alla dimostrazione della inattività della società nel triennioanteriore (mancata emissione di fatture; dimissioni per giusta causa deidue dipendenti rimasti; ultimo cantiere nel 2020 in Teano, per lavori dipiccola muratura) e della conseguente assenza di ricavi, nonché inrelazione alla consistenza dell’attivo patrimoniale. In proposito, ilricorrente dà atto che con decreto del 24.7.2025 (di cui in memoria siil proprio reclamo ex art. 124 CCII contro il decreto del GD di rigettoparziale dell’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui era volta aottenere copia delle fatture emesse nei tre esercizi anteriori allaLiquidazione giudiziale, autorizzando il curatore (che all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato di aver già consegnato tutta ladocumentazione in suo possesso), nell’ipotesi in cui effettivamente nonfossero state emesse, a rilasciarne attestazione (tanto più consideratal’obbligatorietà della fatturazione elettronica dal 1.1.2019).2.3. — Con il terzo si deduce analogamente l’omesso esame di fattidecisivi con riferimento alla mancata ammissione della prova testimonialee di altre prove decisive per la dimostrazione della inconsistenza dell’attivopatrimoniale, in relazione alle varie categorie contabili, risultandoragionevole presumere che negli anni 2019 e 2020 la società non loavesse incrementato, disponendo di una limitata forza-lavoro. Sul punto,viene invocato il precedente di Cass. Sez. 1, n. 10576 del 2025 (per cui èpossibile provare i requisiti dimensionali anche mediante la produzionedegli stati patrimoniali) e vengono trascritti in ricorso il prospetto diNumero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/2026bilancio al 31.12.2018, le visure cronologiche dei mezzi e i quindici capitolidi prova testimoniale, con allegazione della relativa rilevanza.2.4. — Il quarto mezzo prospetta, in termini analoghi, l’omesso esamedi fatti decisivi e il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi conriguardo ai debiti, stante l’omessa acquisizione dello stato passivo delleinsinuazioni, tempestive e tardive, e della relazione del curatore, cheavrebbero consentito di accertare che la società aveva, alla data diapertura della procedura, debiti ampiamente inferiori alla soglia di legge.Viene invocato, sul punto, il precedente di Cass. Sez. 1, n. 14431 del 2025(di conferma della decisione fondata sull’acquisizione d’ufficio dello statopassivo delle insinuazioni, tempestive e tardive, e della relazione delcuratore ex art. 33 l. fall., al fine di verificare il superamento della sogliadi fallibilità quanto dell’ammontare dei debiti, anche non scaduti, alla datadella dichiarazione di fallimento).2.5. — Il quinto motivo prospetta l’omesso esame di ulteriori fattistorici decisivi - puntualmente trascritti e illustrati - in relazione agli artt.2697, 2727 e 2729 c.c., con riguardo alla ritenuta irrilevanza delladocumentazione fiscale e contabile prodotta, relativa a periodi compresitra l’anno 2010 e l’anno 2020, antecedenti il triennio di legge; fatti che,valutati nel loro complesso, dimostrerebbero in via presuntiva che lasocietà aveva valori di attivo patrimoniale e ricavi inferiori alla soglia difallibilità persino durante il periodo di sua piena operatività (cessazionedell’attività con scioglimento e messa in liquidazione in data 1.1.2020,mancanza di dipendenti dal 17.9.2020, chiusura del conto correntebancario in data 4.8.2021, perdita di autocarro Iveco e furgone Fiat).3. — Esclusa la radicale nullità della sentenza impugnata per meraapparenza della motivazione (che, sebbene sintetica e a tratti ellittica,consente di comprendere la ratio decidendi) - con conseguenteinfondatezza del primo motivo - possono trovare accoglimento il secondoe il terzo, con assorbimento dei restanti due, fermi restando i riflessidell’accoglimento sull’accertamento, anche officioso, della soglia debitoria.Numero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/20264. — Occorre muovere innanzitutto dal consolidato principio per cui lamancata ammissione di un mezzo istruttorio (come nel caso di specie laprova testimoniale), si traduce in un vizio della sentenza se il giudice ponea fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorioex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo (ex multis,da ultimo, Cass. 27479/2025, con cui è stata cassata la sentenza dimerito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo dimotivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli diprova elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quantoastrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata ingiudizio).4.1. — Occorre poi considerare l’altrettanto consolidato orientamento -maturato in costanza della legge fallimentare ma sicuramente applicabileanche nel vigore delle corrispondenti norme del CCII - per cui il debitorepuò fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. anchecon strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre eserciziprevisti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti a provalegale – avvalendosi così delle scritture contabili dell'impresa, come diqualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa,suscettibile di fornire, in ogni modo, la rappresentazione storica dei fatti edei dati economici e patrimoniali dell'impresa (ex plurimis, Cass.25025/2020, 3581/2022), con conseguente possibilità di avvalersidell'intero arco documentale disponibile, inclusa la cd. corrispondenzad'impresa di cui all'art. 2220 c.c. (così, da ultimo, Cass. 7642/2025).4.2. — L’orientamento appena detto si completa con il tradizionaleprincipio per cui residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosafinalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplicanell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4, l. fall.),nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino(e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore: art. 1, comma 2,lettera b, l. fall.) e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenutinecessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l. fall.Numero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/2026Un simile ruolo di supplenza, tendendo a colmare le lacune probatorie diparte, è necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazionidifensive (Cass. 6991/2019), ma non è rimesso a presupposti vincolanti,poiché richiede una valutazione del giudice di merito sia in ordine allaincompletezza del materiale probatorio e all'individuazione di quello utilealla definizione del procedimento, sia in ordine alla sua concretaacquisibilità (anche in punto di corretta formazione) e rilevanza decisoria,così che, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, ilmancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice nondetermina ex se l'illegittimità della sentenza e, ove congruamentemotivato, non è sindacabile in cassazione (Cass. 24721/2015). Parimenti,l’intervento accertativo del giudice del reclamo si esplica sul medesimoperimetro fattuale, solo aggiungendosi la necessità di scriminare, negliapporti documentali, i rispetti contributi rispettando le regole diopponibilità nei confronti della massa, nel frattempo costituita erappresentata dall’organo concorsuale, a prescindere dalla suacostituzione o meno in giudizio.4.3. — Il ricorrente, assolvendo pienamente l’onere di autosufficienzadel ricorso, ha mostrato di aver offerto in produzione un ampio arcodocumentale che investe i tre profili indicati nell’art. 2, comma 1, lett. d)CCII e di aver dedotto una consistente prova testimoniale, articolata suuna serie di circostanze specifiche, al fine di dimostrare i riflessi dellainattività ultratriennale sui valori di attivo, ricavi e debiti della società deltriennio di legge, a sostegno della dedotta qualifica di impresa minore.4.4. — La motivazione della corte territoriale è errata laddovecondiziona l’ammissibilità di mezzi di prova diversi dai bilanci degli ultimitre esercizi al fatto che gli stessi siano «riferiti all’arco temporale chiestodall’art. 2 comma 1, lettera d), CCII»; limitazione che il formantegiurisprudenziale di legittimità per vero non registra, ben potendo anchecircostanze non ricadenti nel triennio di legge risultare rilevanti e decisive,semmai anche per via presuntiva – ovviamente secondo il prudenteapprezzamento riservato al giudice di merito – ai fini del riscontro delNumero registro generale 17100/2025Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 10701/2026Data pubblicazione 22/04/2026mancato superamento delle soglie di assoggettabilità a Liquidazionegiudiziale.Errata è dunque la stessa conclusione per cui «non può ritenersi assoltol’onere probatorio posto a carico del debitore» sul rilievo che «ladocumentazione depositata (…) è riferita a periodi non rilevanti (compresitra l’anno 2010 e l’anno 2020)».5. — Segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio allacorte d’appello, in diversa composizione, anche per la statuizione sullespese del presente giudizio. P.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti ilquarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.Il PresidenteMassimo Ferro
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