CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11769/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, i motivi nuovi e la memoria del 23/02/2022; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza e lesioni, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (si propone una lettura alternativa dei fatti e delle prove, asseritamente travisate, e si denuncia il travisamento del fatto- vizio non deducibile in questa sede-); considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-6 relativamente alla condotta oppositiva, non riducibile al mero divincolamento, ma consistita in aggressione fisica ai danni del carabiniere Giaccio; alla natura dolosa e non colposa delle lesioni da questi subite; alla procedibilità d'ufficio delle lesioni in ragione dell'aggravante contestata del nesso teleologico); rilevato che i motivi nuovi sostanzialmente ribadiscono le censure e i motivi già articolati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliereAstensore [OSCURATO:PERSONA] Cr7 scuolo Giorgio idelbo [OSCURATO:PERSONA],..