Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 27444/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso nonché - nell'interesse della ricorrente - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto i motivi di impugnazione e ha insistito nell'accoglimento del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associata alle argomentazioni del codifensore e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 luglio 2022 il G.u.p. del Tribunale di Pistoia ha applicato - su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. - la pena di anni due di reclusione a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui agli artt. 479 cod. pen., in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen., 378 cod. pen., 228 legge fall. e 375 cod. pen., concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 375, comma 4, cod. pen. con giudizio di prevalenza, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza nonché avverso l'ordinanza resa dal G.u.p. il 13 luglio 2022, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. e dell'art. 6 Carta E.D.U. deducendo che sarebbe stata la pena applicata: - (punto 1.a) nonostante l'imputata abbia espresso, rispetto alla richiesta avanzata dal proprio procuratore speciale, una volontà contraria (con dichiarazione depositata il 20 giugno 2022 e ribadita all'udienza del 22 giugno 2022) prima che il Pubblico ministero esprimesse il consenso (all'udienza del 13 luglio 2022); - (punto 1.b) quantunque la Sarno abbia rappresentato che era stata presentata richiesta di applicazione pena nel suo interesse in ragione di «un fraintendimento [...] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]», esponendo che era intervenuto un «cambio di legale» e manifestando la volontà che si procedesse nelle forme ordinarie, ragion per cui erroneamente il Giudice di merito avrebbe richiamato la giurisprudenza relativa all'immodificabilità dell'accordo tra le parti poiché nella specie sarebbe in questione l'effettività e la validità della volontà dell'imputata che avrebbe dovuto determinare la celebrazione del procedimento secondo il rito ordinario o, al più, il compimento di altri e più approfonditi accertamenti al riguardo (art. 446, comma 5, cod. proc. pen.).

2.2. Con il secondo motivo: - (punto a.1) è stata denunciata la violazione della legge penale, in relazione al delitto di cui al capo 4 della rubrica (falso per omissione nella relazione ex art. 33 legge fall.), deducendo di aver chiesto in ordine ad esso una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. in ragione della non riconducibilità della condotta dell'imputata al disposto di cui all'art. 479 cod. pen. poiché il curatore può rispondere solo della veridicità o meno dei fatti rappresentati e non delle proprie valutazioni; nonché in relazione all'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dello stesso articolo, in quanto la relazione ex art. 33 cit. non rientra tra gli atti dotati di fede privilegiata; ed evidenziando che il G.u.p. non avrebbe affrontato le questioni di diritto prospettate; - (punto a.2) è stata assunta la violazione della legge penale e del principio del ne bis in idem sostanziale in relazione al delitto di cui al capo

5. (favoreggiamento personale): assumendo l'insussistenza del fatto tipico e dell'elemento soggettivo (poiché l'imputata aveva prospettato nel proprio elaborato la sussistenza di fattispecie dolose di falso in bilancio seguite da fallimento e sul punto il G.u.p. sarebbe incorso in un palese errore di diritto, allorché ha ritenuto che nella relazione si evidenziassero solo ipotesi meno gravi di bancarotta semplice, non ricorrendo dunque il dolo, senza che rilevi che il Pubblico ministero non ha contestato tali fatti); deducendo che il delitto di favoreggiamento personale non può concorrere con quello di depistaggio (che tutela il medesimo bene giuridico); assumendo, infine, che - ammessa la sussistenza della ritrattazione ex art. 375, comma 4, cod. pen. - il G.u.p. avrebbe dovuto ritenere non punibile il favoreggiamento (ai sensi dell'art. 376 cod. pen.); - (punto a.3) in relazione all'imputazione di cui al capo 6 (interesse personale del curatore nella procedura fallimentare), si è rassegnato che l'indeterminatezza della norma incriminatrice richiederebbe un'interpretazione costituzionalmente orientata che la riconduca a un'ipotesi speciale di abuso d'ufficio (richiedendo il dolo intenzionale ed escludendo la sussistenza del reato quando sia comunque perseguita una finalità inerente alla funzione), dovendosi pertanto nella specie tenere conto della deposizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], della motivazione posta a sostegno dell'archiviazione in ordine al fatto originariamente prospettato e dell'approvazione da parte del Giudice delegato della transazione de qua (al più inopportuna ma non illecita); - (punto a.4) in relazione all'imputazione di cui al capo

7. (depistaggio), si è addotto che essa non può concorrere con il favoreggiamento personale e che, dalla stessa formulazione del capo di imputazione, si evincerebbe l'insussistenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 375, comma 2, cod. pen., ciò da cui conseguirebbe l'erronea esclusione da parte del G.u.p. (con ordinanza) dell'applicabilità della ritrattazione (ex art. 376 cod. pen.); - (punto 2.b) sono state prospettate l'omessa motivazione nonché la violazione degli artt.125 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., poiché il G.u.p. non avrebbe argomentato per confutare le argomentazioni in diritto esposte dalla difesa nella propria memoria scritta (all'udienza del 22 giugno 2022), relative alla sussistenza dei presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine a tutti i fatti in imputazione, ciò da cui conseguirebbe la nullità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta: - il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); - difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione [...], deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati», «dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865); - ed è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico.

Risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che: - la richiesta di applicazione pena della Sarno è stata avanzata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui la ricorrente aveva conferito procura speciale con atto depositato il 9 giugno 2022) con atto depositato il 13 giugno 2022; e il Pubblico ministero - dato questo pretermesso dalla difesa - ha prestato il consenso in calce ad essa il 14 giugno 2022; - il consenso espresso dal Pubblico ministero all'udienza del 13 luglio 2022 è relativo all'istanza di applicazione della pena formulata all'udienza del 22 giugno 2022, ossia a quella avanzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che, per l'appunto, l'aveva presentata all'udienza del 22 giugno 2022 e rispetto alla quale la Parte pubblica si era riservata di esprimersi in quella sede: cfr. i verbali delle udienza citate) e non anche a quella proposta dalla Sarno nei termini appena sopra esposti; tanto che proprio dal verbale dell'udienza del 22 giugno 2022 - fermo quanto appena sopra rilevato - consta che il Pubblico ministero udienza aveva già espresso il consenso sulla richiesta di applicazione pena della Sarno e, in effetti, la stessa imputata già nella propria nota del 20 giugno 2022, richiamata dalla difesa, ha dato atto che era stato già prestato il consenso da parte del Pubblico ministero (come appena sopra rilevato); - dunque, allorché l'imputata ha espresso la propria volontà contraria all'applicazione della pena (con la detta nota del 20 giugno 2022 e a all'udienza del 22 giugno 2022), il negozio processuale si era già perfezionato (come esposto, il 14 giugno 2022) e dunque tale volontà era irretrattabile (cfr. Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038 - 01: «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento», fattispecie in cui, in applicazione del principio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall'imputata nell'udienza celebrata dopo il perfezionamento dell'accordo; cfr. pure, tra le altre, Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021,Melileo, Rv. 281492 - 01, e già Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009, Bevilacqua, Rv. 244892 - 01: «la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile dopo che la parte abbia espresso il proprio consenso, in quanto l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti determina effetti irreversibili già prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice).

Quanto poi all'asserito fraintendimento da parte della difesa dell'imputata della sua volontà di accedere al rito alternativo, deve osservarsi che «in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio» (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 - 01), indicazione che nella specie non può ravvisarsi, essendosi dedotto in maniera del tutto generica - ed anzi apodittica - un fraintendimento, correlandolo (altrettanto genericamente ed apoditticamente) al cambio dei difensori senza neppure indicare in che termini esso abbia avuto rilievo, quantunque l'imputata abbia loro conferito, in uno con la nomina fiduciaria, la prescritta procura speciale anche per formulare richiesta di applicazione della pena e siano stati proprio costoro a presentare la richiesta di applicazione della pena.

E, in effetti, anche nella già citata nota del 20 giugno 2020 l'imputata si era limitata a rappresentare una «errata interpretazione della propria reale volontà» da parte dei difensori (che avrebbero esorbitato dai limiti delle istruzioni loro impartite); e all'udienza del 22 giugno 2022 la stessa Sarno aveva fatto riferimento al «cambio di legale» e a un «fraintendimento avvenuto con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]», senza alcuna specificazione.

Il che, con evidenza, esclude che il G.u.p. dovesse attivare i poteri provvedere ai sensi dell'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., per verificare la volontarietà della richiesta dell'imputata, difettando le «obiettive e palesi situazioni» che depone per il compimento della medesima verifica (Sez. 1, n. 15557/2018, cit.).

3. Il secondo motivo è inammissibile poiché propone censure che, a mente dell'art. 448, comma 2 -bis, cit. e secondo i princìpi sopra esposti, non possono essere avanzate sia perché attengono alla qualificazione giuridica dei fatti, senza che consti che essa, con indiscussa immediatezza, sia palesemente eccentrica rispetto alle contestazioni; sia allorché - peraltro in maniera generica - hanno assunto il mancato apprezzamento delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.4.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso nonché - nell'interesse della ricorrente - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto i motivi di impugnazione e ha insistito nell'accoglimento del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associata alle argomentazioni del codifensore e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 luglio 2022 il G.u.p. del Tribunale di Pistoia ha applicato - su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. - la pena di anni due di reclusione a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui agli artt. 479 cod. pen., in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen., 378 cod. pen., 228 legge fall. e 375 cod. pen., concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 375, comma 4, cod. pen. con giudizio di prevalenza, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza nonché avverso l'ordinanza resa dal G.u.p. il 13 luglio 2022, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. e dell'art. 6 Carta E.D.U. deducendo che sarebbe stata la pena applicata: - (punto 1.a) nonostante l'imputata abbia espresso, rispetto alla richiesta avanzata dal proprio procuratore speciale, una volontà contraria (con dichiarazione depositata il 20 giugno 2022 e ribadita all'udienza del 22 giugno 2022) prima che il Pubblico ministero esprimesse il consenso (all'udienza del 13 luglio 2022); - (punto 1.b) quantunque la Sarno abbia rappresentato che era stata presentata richiesta di applicazione pena nel suo interesse in ragione di «un fraintendimento [...] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]», esponendo che era intervenuto un «cambio di legale» e manifestando la volontà che si procedesse nelle forme ordinarie, ragion per cui erroneamente il Giudice di merito avrebbe richiamato la giurisprudenza relativa all'immodificabilità dell'accordo tra le parti poiché nella specie sarebbe in questione l'effettività e la validità della volontà dell'imputata che avrebbe dovuto determinare la celebrazione del procedimento secondo il rito ordinario o, al più, il compimento di altri e più approfonditi accertamenti al riguardo (art. 446, comma 5, cod. proc. pen.). 2.2. Con il secondo motivo: - (punto a.1) è stata denunciata la violazione della legge penale, in relazione al delitto di cui al capo 4 della rubrica (falso per omissione nella relazione ex art. 33 legge fall.), deducendo di aver chiesto in ordine ad esso una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. in ragione della non riconducibilità della condotta dell'imputata al disposto di cui all'art. 479 cod. pen. poiché il curatore può rispondere solo della veridicità o meno dei fatti rappresentati e non delle proprie valutazioni; nonché in relazione all'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dello stesso articolo, in quanto la relazione ex art. 33 cit. non rientra tra gli atti dotati di fede privilegiata; ed evidenziando che il G.u.p. non avrebbe affrontato le questioni di diritto prospettate; - (punto a.2) è stata assunta la violazione della legge penale e del principio del ne bis in idem sostanziale in relazione al delitto di cui al capo 5. (favoreggiamento personale): assumendo l'insussistenza del fatto tipico e dell'elemento soggettivo (poiché l'imputata aveva prospettato nel proprio elaborato la sussistenza di fattispecie dolose di falso in bilancio seguite da fallimento e sul punto il G.u.p. sarebbe incorso in un palese errore di diritto, allorché ha ritenuto che nella relazione si evidenziassero solo ipotesi meno gravi di bancarotta semplice, non ricorrendo dunque il dolo, senza che rilevi che il Pubblico ministero non ha contestato tali fatti); deducendo che il delitto di favoreggiamento personale non può concorrere con quello di depistaggio (che tutela il medesimo bene giuridico); assumendo, infine, che - ammessa la sussistenza della ritrattazione ex art. 375, comma 4, cod. pen. - il G.u.p. avrebbe dovuto ritenere non punibile il favoreggiamento (ai sensi dell'art. 376 cod. pen.); - (punto a.3) in relazione all'imputazione di cui al capo 6 (interesse personale del curatore nella procedura fallimentare), si è rassegnato che l'indeterminatezza della norma incriminatrice richiederebbe un'interpretazione costituzionalmente orientata che la riconduca a un'ipotesi speciale di abuso d'ufficio (richiedendo il dolo intenzionale ed escludendo la sussistenza del reato quando sia comunque perseguita una finalità inerente alla funzione), dovendosi pertanto nella specie tenere conto della deposizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], della motivazione posta a sostegno dell'archiviazione in ordine al fatto originariamente prospettato e dell'approvazione da parte del Giudice delegato della transazione de qua (al più inopportuna ma non illecita); - (punto a.4) in relazione all'imputazione di cui al capo 7. (depistaggio), si è addotto che essa non può concorrere con il favoreggiamento personale e che, dalla stessa formulazione del capo di imputazione, si evincerebbe l'insussistenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 375, comma 2, cod. pen., ciò da cui conseguirebbe l'erronea esclusione da parte del G.u.p. (con ordinanza) dell'applicabilità della ritrattazione (ex art. 376 cod. pen.); - (punto 2.b) sono state prospettate l'omessa motivazione nonché la violazione degli artt.125 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., poiché il G.u.p. non avrebbe argomentato per confutare le argomentazioni in diritto esposte dalla difesa nella propria memoria scritta (all'udienza del 22 giugno 2022), relative alla sussistenza dei presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine a tutti i fatti in imputazione, ciò da cui conseguirebbe la nullità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta: - il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); - difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione [...], deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati», «dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865); - ed è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). 2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico. Risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che: - la richiesta di applicazione pena della Sarno è stata avanzata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui la ricorrente aveva conferito procura speciale con atto depositato il 9 giugno 2022) con atto depositato il 13 giugno 2022; e il Pubblico ministero - dato questo pretermesso dalla difesa - ha prestato il consenso in calce ad essa il 14 giugno 2022; - il consenso espresso dal Pubblico ministero all'udienza del 13 luglio 2022 è relativo all'istanza di applicazione della pena formulata all'udienza del 22 giugno 2022, ossia a quella avanzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che, per l'appunto, l'aveva presentata all'udienza del 22 giugno 2022 e rispetto alla quale la Parte pubblica si era riservata di esprimersi in quella sede: cfr. i verbali delle udienza citate) e non anche a quella proposta dalla Sarno nei termini appena sopra esposti; tanto che proprio dal verbale dell'udienza del 22 giugno 2022 - fermo quanto appena sopra rilevato - consta che il Pubblico ministero udienza aveva già espresso il consenso sulla richiesta di applicazione pena della Sarno e, in effetti, la stessa imputata già nella propria nota del 20 giugno 2022, richiamata dalla difesa, ha dato atto che era stato già prestato il consenso da parte del Pubblico ministero (come appena sopra rilevato); - dunque, allorché l'imputata ha espresso la propria volontà contraria all'applicazione della pena (con la detta nota del 20 giugno 2022 e a all'udienza del 22 giugno 2022), il negozio processuale si era già perfezionato (come esposto, il 14 giugno 2022) e dunque tale volontà era irretrattabile (cfr. Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038 - 01: «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento», fattispecie in cui, in applicazione del principio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall'imputata nell'udienza celebrata dopo il perfezionamento dell'accordo; cfr. pure, tra le altre, Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021,Melileo, Rv. 281492 - 01, e già Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009, Bevilacqua, Rv. 244892 - 01: «la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile dopo che la parte abbia espresso il proprio consenso, in quanto l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti determina effetti irreversibili già prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice). Quanto poi all'asserito fraintendimento da parte della difesa dell'imputata della sua volontà di accedere al rito alternativo, deve osservarsi che «in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio» (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 - 01), indicazione che nella specie non può ravvisarsi, essendosi dedotto in maniera del tutto generica - ed anzi apodittica - un fraintendimento, correlandolo (altrettanto genericamente ed apoditticamente) al cambio dei difensori senza neppure indicare in che termini esso abbia avuto rilievo, quantunque l'imputata abbia loro conferito, in uno con la nomina fiduciaria, la prescritta procura speciale anche per formulare richiesta di applicazione della pena e siano stati proprio costoro a presentare la richiesta di applicazione della pena. E, in effetti, anche nella già citata nota del 20 giugno 2020 l'imputata si era limitata a rappresentare una «errata interpretazione della propria reale volontà» da parte dei difensori (che avrebbero esorbitato dai limiti delle istruzioni loro impartite); e all'udienza del 22 giugno 2022 la stessa Sarno aveva fatto riferimento al «cambio di legale» e a un «fraintendimento avvenuto con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]», senza alcuna specificazione. Il che, con evidenza, esclude che il G.u.p. dovesse attivare i poteri provvedere ai sensi dell'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., per verificare la volontarietà della richiesta dell'imputata, difettando le «obiettive e palesi situazioni» che depone per il compimento della medesima verifica (Sez. 1, n. 15557/2018, cit.). 3. Il secondo motivo è inammissibile poiché propone censure che, a mente dell'art. 448, comma 2 -bis, cit. e secondo i princìpi sopra esposti, non possono essere avanzate sia perché attengono alla qualificazione giuridica dei fatti, senza che consti che essa, con indiscussa immediatezza, sia palesemente eccentrica rispetto alle contestazioni; sia allorché - peraltro in maniera generica - hanno assunto il mancato apprezzamento delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna ricorrente
Sentenza Cassazione n. 27444/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris