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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41173/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità (l'imputata, in particolare, ritiene che il giudice di merito non abbia preso in considerazione la confessione resa dal coimputato), è generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, oltre a proporre censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza adeguato confronto con le relative argomentazioni, forniscono una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben ha chiarito come la ricorrente, insieme al coimputato, fosse stata sorpresa all'interno del veicolo oggetto di furto, perpetrato pochi minuti prima, circostanza incompatibile con l'attendibilità della dichiarazione di quest'ultimo); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come avvenuto nel caso in esame (pag.2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consiklim, estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità (l'imputata, in particolare, ritiene che il giudice di merito non abbia preso in considerazione la confessione resa dal coimputato), è generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, oltre a proporre censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza adeguato confronto con le relative argomentazioni, forniscono una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben ha chiarito come la ricorrente, insieme al coimputato, fosse stata sorpresa all'interno del veicolo oggetto di furto, perpetrato pochi minuti prima, circostanza incompatibile con l'attendibilità della dichiarazione di quest'ultimo); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come avvenuto nel caso in esame (pag.2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consiklim, estensore
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