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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 42314/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] f avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata indicazione nella sentenza della discussione orale svoltasi alla udienza del 22 marzo 2023 ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; Ritenuto, al riguardo, che rispetto al primo motivo deve escludersi un concreto em.,rta;9., Atri.° •.„ Dr,,ttet j ....tef — interesse del ricorrente poiche\idaTrà—M- ahcata indidazione della discussione orale non e - derivato un concreto pregiudizio all'imputato (peraltro nemmeno specificamente indicato), atteso che nella sentenza sono stati affrontati tutti i motivi di gravame e che l'omissione sopra indicata non determina la lamentata nullità della decisione; Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata nel minimo edittale (dando atto dell'errore materiale in cui era incorso il primo giudice nell'indicare il reato più grave), tenuto conto del giudizio di equivalenza tra recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione nella misura di soli otto mesi di reclusione, di talché non era necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte della Corte territoriale dato che il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 tte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] f avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata indicazione nella sentenza della discussione orale svoltasi alla udienza del 22 marzo 2023 ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; Ritenuto, al riguardo, che rispetto al primo motivo deve escludersi un concreto em.,rta;9., Atri.° •.„ Dr,,ttet j ....tef — interesse del ricorrente poiche\idaTrà—M- ahcata indidazione della discussione orale non e - derivato un concreto pregiudizio all'imputato (peraltro nemmeno specificamente indicato), atteso che nella sentenza sono stati affrontati tutti i motivi di gravame e che l'omissione sopra indicata non determina la lamentata nullità della decisione; Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata nel minimo edittale (dando atto dell'errore materiale in cui era incorso il primo giudice nell'indicare il reato più grave), tenuto conto del giudizio di equivalenza tra recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione nella misura di soli otto mesi di reclusione, di talché non era necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte della Corte territoriale dato che il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 tte
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