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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 26419/2026

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ordinanza del 14/04/2026 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengariqualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza del 14/04/2026, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],decidendo in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, che erastata presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-Hortus, in persona del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], di revoca dell’ordine di sgombero da persone ecose presenti in due chioschi siti in Pompei che era stato emesso dal pubblicoministero nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-Hortus, che aveva ladisponibilità dei due chioschi, i quali erano stati sottoposti a sequestro preventivo“impeditivo” in relazione al reato di invasione di terreno demaniale.La richiesta di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-Hortus veniva rigettata perché il G.i.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] reputava che il suindicato sgombero costituisseuna modalità di esecuzione del sequestro “impeditivo” proporzionata eindispensabile per soddisfare le esigenze cautelari sottese a tale provvedimento.2.

Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale diTorre [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del propriodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-Hortus, in persona del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale denuncia,in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degliartt. 2 e 3 Cost. e dell’art. 8 CEDU, «poiché il Giudice dell’esecuzione non haoperato un corretto bilanciamento degli interessi contrapposti, omettendo diapplicare il principio di proporzionalità (sub-specie di non indispensabilità dellosgombero per dare esecuzione/attuazione al provvedimento di sequestro) comeelaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU».3.

Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art.667, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., con la trasmissione degli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché proceda alla necessaria fase, appunto,dell’opposizione.4.

La Corte di cassazione ha da tempo avuto modo di chiarire che ilprovvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari decide sull’ordinedel pubblico ministero di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, inquanto emesso quale giudice dell’esecuzione, è impugnabile con l’opposizione,secondo la disciplina che è dettata dall’art. 667, comma 4, secondo periodo, cod.proc. pen., comma che è richiamato dall’art. 676, comma 1, dello stesso codice(Sez. 6, n. 14251 del 02/03/2017, Uva, Rv. 269808-01.

Più di recente: Sez. 2,n. 31293 del 11/09/2025, Formisano, non massimata).Tale provvedimento del giudice per le indagini preliminari, infatti, poichéconcerne «cose sequestrate», rientra tra le materie che sono indicate nel comma1 dell’art. 676 cod. proc. pen., il quale rinvia alla disciplina di cui all’art. 667,comma 4, dello stesso codice, alla stregua della quale il provvedimento, emessode plano (primo periodo), è soggetto non a ricorso per cassazione bensì aopposizione, così che il giudice provveda in contraddittorio ed emetta, all’esito,un provvedimento ricorribile per cassazione (secondo periodo).5.

Ne discende che il ricorso, possedendone i requisiti e risultando a tale finetempestivo, deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667,comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen.Infatti, secondo l’orientamento nettamente maggioritario della Corte dicassazione, che è condiviso dal Collegio, il ricorso per cassazione che sia statoerroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzioneassunto de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (o anche,irritualmente, nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.), nondeve essere dichiarato inammissibile ma, nel rispetto del principio generale dellaconservazione degli atti giuridici, deve essere qualificato come opposizione, conla conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 3063 del15/09/2023, Quarto, Rv. 285720-01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv.283858-01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061-01; Sez. 3, n.49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538-01).Ciò anche in quanto il principio della conversione dell’impugnazioneerroneamente proposta, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è statoritenuto applicabile, in quanto espressione del già menzionato principio generaledi conservazione degli atti giuridici, anche nel caso di gravami in senso lato, qualii riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi che non sonoassoggettati, in tutto o in parte, alle regole che sono previste per le impugnazioniin senso stretto.Solo in sede di opposizione, peraltro, come è stato evidenziato in alcunedelle pronunce che si sono richiamate, all’interessato è assicurata la possibilità diottenere una seconda pronuncia di merito in ordine alle proprie doglianze.6.

In conclusione, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti devonoessere trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché proceda allanecessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, secondoperiodo, cod. proc. pen.

P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, secondo periodo,c.p.p. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriorecorso.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza del 14/04/2026 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengariqualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 14/04/2026, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],decidendo in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, che erastata presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-Hortus, in persona del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], di revoca dell’ordine di sgombero da persone ecose presenti in due chioschi siti in Pompei che era stato emesso dal pubblicoministero nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-Hortus, che aveva ladisponibilità dei due chioschi, i quali erano stati sottoposti a sequestro preventivo“impeditivo” in relazione al reato di invasione di terreno demaniale.La richiesta di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-Hortus veniva rigettata perché il G.i.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] reputava che il suindicato sgombero costituisseuna modalità di esecuzione del sequestro “impeditivo” proporzionata eindispensabile per soddisfare le esigenze cautelari sottese a tale provvedimento.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale diTorre [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del propriodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-Hortus, in persona del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale denuncia,in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degliartt. 2 e 3 Cost. e dell’art. 8 CEDU, «poiché il Giudice dell’esecuzione non haoperato un corretto bilanciamento degli interessi contrapposti, omettendo diapplicare il principio di proporzionalità (sub-specie di non indispensabilità dellosgombero per dare esecuzione/attuazione al provvedimento di sequestro) comeelaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU».3. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art.667, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., con la trasmissione degli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché proceda alla necessaria fase, appunto,dell’opposizione.4. La Corte di cassazione ha da tempo avuto modo di chiarire che ilprovvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari decide sull’ordinedel pubblico ministero di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, inquanto emesso quale giudice dell’esecuzione, è impugnabile con l’opposizione,secondo la disciplina che è dettata dall’art. 667, comma 4, secondo periodo, cod.proc. pen., comma che è richiamato dall’art. 676, comma 1, dello stesso codice(Sez. 6, n. 14251 del 02/03/2017, Uva, Rv. 269808-01. Più di recente: Sez. 2,n. 31293 del 11/09/2025, Formisano, non massimata).Tale provvedimento del giudice per le indagini preliminari, infatti, poichéconcerne «cose sequestrate», rientra tra le materie che sono indicate nel comma1 dell’art. 676 cod. proc. pen., il quale rinvia alla disciplina di cui all’art. 667,comma 4, dello stesso codice, alla stregua della quale il provvedimento, emessode plano (primo periodo), è soggetto non a ricorso per cassazione bensì aopposizione, così che il giudice provveda in contraddittorio ed emetta, all’esito,un provvedimento ricorribile per cassazione (secondo periodo).5. Ne discende che il ricorso, possedendone i requisiti e risultando a tale finetempestivo, deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667,comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen.Infatti, secondo l’orientamento nettamente maggioritario della Corte dicassazione, che è condiviso dal Collegio, il ricorso per cassazione che sia statoerroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzioneassunto de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (o anche,irritualmente, nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.), nondeve essere dichiarato inammissibile ma, nel rispetto del principio generale dellaconservazione degli atti giuridici, deve essere qualificato come opposizione, conla conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 3063 del15/09/2023, Quarto, Rv. 285720-01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv.283858-01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061-01; Sez. 3, n.49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538-01).Ciò anche in quanto il principio della conversione dell’impugnazioneerroneamente proposta, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è statoritenuto applicabile, in quanto espressione del già menzionato principio generaledi conservazione degli atti giuridici, anche nel caso di gravami in senso lato, qualii riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi che non sonoassoggettati, in tutto o in parte, alle regole che sono previste per le impugnazioniin senso stretto.Solo in sede di opposizione, peraltro, come è stato evidenziato in alcunedelle pronunce che si sono richiamate, all’interessato è assicurata la possibilità diottenere una seconda pronuncia di merito in ordine alle proprie doglianze.6. In conclusione, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti devonoessere trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché proceda allanecessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, secondoperiodo, cod. proc. pen. P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, secondo periodo,c.p.p. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriorecorso.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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