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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26963/2026

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CROTONE il 03/04/1998avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di FrancescoPullano;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello diCatanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedentesentenza disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 11 febbraio2024, ha confermato, per la parte qui di interesse, la sentenza del Tribunale diCrotone in data 24 maggio 2022 con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità dei predetti imputati in relazione ai reati di violazione della leggesulle armi, ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana edi detenzione di cartucce (rispettivamente capi A, B, C e D della rubrica delleimputazioni) commessi in data 11 giugno 2020.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso unitarioper cassazione il difensore degli imputati, deducendo la mancanza di motivazionein relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimoedittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabilenei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, [come nel casoin esame – ndr.] se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sialimitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sonoimpliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).che, sempre nel caso in esame, le modalità di determinazione deltrattamento sanzionatorio risultano correttamente indicate a pag. 6 dellasentenza impugnata.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto aciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CROTONE il 03/04/1998avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di FrancescoPullano;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello diCatanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedentesentenza disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 11 febbraio2024, ha confermato, per la parte qui di interesse, la sentenza del Tribunale diCrotone in data 24 maggio 2022 con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità dei predetti imputati in relazione ai reati di violazione della leggesulle armi, ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana edi detenzione di cartucce (rispettivamente capi A, B, C e D della rubrica delleimputazioni) commessi in data 11 giugno 2020.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso unitarioper cassazione il difensore degli imputati, deducendo la mancanza di motivazionein relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimoedittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabilenei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, [come nel casoin esame – ndr.] se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sialimitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sonoimpliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).che, sempre nel caso in esame, le modalità di determinazione deltrattamento sanzionatorio risultano correttamente indicate a pag. 6 dellasentenza impugnata.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto aciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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