CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 1958
Cassazione n. 29247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1958 avverso l'ordinanza del 30/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano nel respingere l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto l'esecuzione della libertà vigilata per anni tre (disposta a seguito della sua condanna per associazione di stampo camorristico) ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che l'attuale pericolosità sociale del predetto si desumeva dalla gravità del reato commesso, dalla sua posizione apicale nell'ambito dell'omonimo clan camorristico e della mancanza di qualsia processo di revisione critica rispetto al proprio vissuto criminale; Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di sorveglianza e che - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per confermare la misura di sicurezza; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugn