CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5047- 20 23 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Collinense 16,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1587 / 2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, pubblicatail 25/11/2022 e notificata il 16/12/2022 ; Ric. 2023n. sez. S2 -ud. 15-10-2025 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.1587/2022, la Corte d’appello di Salerno, per quel che qui ancora rileva, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 567/2018 con cui il Tribunale di Salerno aveva, in accoglimento della sua domanda riconvenzionale, dichiarato la risoluzione del preliminare intercorso il 14/12/2002 con [OSCURATO:PERSONA] - che ne aveva chiesto l’esecuzione coattiva ex art. 2932 cod. civ.- per inadempimento di quest’ultimo, ma aveva rigettato la sua domanda di indennizzo per occupazione abusiva dell’immobile. 1.1. In particolare, integralmente confermando la sentenza di primo grado, con lo stesso iter argomentativo, la Corte territoriale ha rimarcato che l’occupazione era stata pienamente tollerata dal promittente venditore Rocco e, in ogni caso, non era da lui stata fornita alcuna prova e, prima ancora, alcuna sufficiente allegazione del preteso danno. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per mancanza di prova del perfezionamento della sua notifica. In particolare, dall’esame del fascicolo risulta che il ricorso, a cui la procura è stata apposta a margine, è stato depositato con firma elettronica dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; né nel fascicolo cartaceo, né in quello informatico risultano depositate in formato digitale ovvero in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore -i messaggi di trasmissione a mezzo PEC di ricorso e procura e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" Ric. 2023n. sez. S2 -ud. 15-10-2025 - 3 - o ".msg";nel fascicolo informatico risultano prodotti soltanto la nota di iscrizione a ruolo, la ricevuta di pagamento del contributo unificato non telematica ( rt_id_95E000GLCC5EDNZMQ3NRZRAI22HQI2YE0YI.pdf ), la ricevuta di pagamento telematico (rt_95E000GLCC5EDNZMQ3NRZRAI22HQI2YE0YI.xml), la notifica della sentenza impugnata (allegato semplice: postacert - 2023 - 03 - 06T114648.335.eml). L'omessa produzione della prova del compimento della notifica - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 cod.proc. civ., fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 - bis cod. proc. civ. - impedisce di ritenere perfezionato il relativo procedimento e, rilevando quale inesistenza dellanotificazione, ne preclude la possibilità di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. (Sez.5 - , Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025). Per l’inammissibilità del ricorso è superfluoriportare in dettaglio i motivi di censura. Non vi è luogo a provvedere sulle spese perché l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2023n. sez. S2 -ud. 15-10-2025 - 4 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co