CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 18820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAda a arti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che con ordinanza del 6 settembre 2021 il G.i.p. presso il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione, presentata nell'interesse della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nel procedimento contro ignoti in relazione ai reati di cui agli artt. 494 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000, disponendo dunque l'archiviazione del relativo procedimento penale. Considerato che avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 494 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000, per avere il G.i.p. escluso la rilevanza penale delle falsità in atti non tenendo adeguatamente conto della denuncia presentata dalla persona offesa, dalla quale risulterebbe che sono state emesse a nome della società in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di cui il signor Liu era liquidatore e legale rappresentante) una serie di fatture false relative alle annualità 2014, 2015 e 2016 (nel corso delle quali la società non avrebbe svolto alcuna attività), nonché della circostanza che l'utilizzo di fatture false è sanzionato penalmente. Considerato che con il secondo motivo di ricorso viene contestata la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto la natura penalmente irrilevante delle condotte oggetto di contestazione poiché emerse da banche dati prive di efficacia probatoria in ambito penale, senza tener conto degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. da parte della Agenzia delle Entrate, all'esito dei quali la società è stata oggetto di sanzioni tributarie, con riferimento alle annualità nel corso delle quali sarebbero state emesse le fatture false. Rilevato che l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. (cfr. Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018). Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso provvedimento non impugnabile, in quanto ordinanza di archiviazione emessa successivamente al 3 agosto 2017, e peraltro neppure reclamabile, con riferimento agli argomenti prospettati, non facendo il ricorso riferimento ad alcuno dei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere