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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 13005/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7133/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 11 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e – - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A. (incorporante, per fusione, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , con sede legale in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, TowerA, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 2207 /20 18 , del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, pubblicata in data 27/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/05/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ottenne dal giudice monocratico del Tribunale di Vasto un decreto ingiuntivo, n. 4/2008, recante l’ordine ad [OSCURATO:PERSONA] di pagarle la somma di € 44.525,52, oltre interessi, quale saldo passivo portato dal conto corrente n. 13161/00, poi rinumerato n. 4362216.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] oppose quel decreto assumendo che: i) aveva sottoscritto nell’agosto del 2000, presso il proprio ufficio in Vasto, luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze della banca, l'acquisto di quote dei [OSCURATO:PERSONA] di Investimento denominati “[OSCURATO:PERSONA]” ed “[OSCURATO:PERSONA]” per € 12.911,42 ciascuno, per un totale di € 25.822,84; ii) l'operazione prevedeva che quanto occorrente a tal fine, pari al valore nominale lordo delle quote da acquistare, sarebbe stato anticipato dalla banca ed addebitatosul conto corrente di corrispondenza a lui intestato e dedicato all'operazione stessa, la quale gli era stata prospettata come particolarmente vantaggiosa; iii) successivamente, aveva ricevuto gli estratti del conto corrente predetto, da cui era risultata una posta passiva, definita “competenze di chiusura”,incrementatasi di trimestre in trimestre per effetto del calcolo di “interessi a debito” e di applicazione di “commissione di massimo scoperto”, e con essa l’apparente saldo passivo del conto, generata dall’addebito del controvalore delle quote del fondo Europlus; iv) inoltre, l’11 aprile 2001, gli era stata comunicata l'avvenuta sostituzionedelle quote dei Fondi suddetti con altre del Fondo “[OSCURATO:PERSONA]Term”, da lui mai disposta, né autorizzata; v) aveva contestato tali condotte della banca, sia quelle da essa adottate per conseguire la conclusione dell’operazione, sia quelle successivamente tenute in corso di rapporto, senza ricevere alcun riscontro.

L’istituto di credito, anzi, aveva ulteriormente mutato, sempre in modo unilaterale e senza preventiva acquisizione di consenso della controparte, sia il Fondo d'investimento (ulteriormente convertendolo nel “TR Currencies E”), sia la quantità delle quote e, conseguentemente, il valore dell’investimento; vi) l’intera operazione descritta, definita come una fattispecie negoziale atipica configurante un collegamento negoziale fra il mutuo formale e l'acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA] di Investimento, doveva ritenersi illegittima, ed altrettanto era a dirsi, di riflesso, quanto al saldo passivo del conto corrente azionato in via monitoria dalla banca.

1.1. Costituitasi l’opposta, che contestò integralmente le avverse pretese, l’adito tribunale, disposto il mutamento di rito per la prosecuzione del giudizio nelle forme del cd. rito societario, con sentenza del 31 maggio 2012, n. 329, resa in composizione collegiale, respinse quell’opposizione.

In particolare: a) disattese, tra l’altro, le eccezioni di inesistenza del contratto finanziario, per carenza di forma scritta, e di sua nullità per difetto di informativa, exart. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, relativa alla possibilità di recesso entro sette giorni dalla sottoscrizione, in quanto l'opponente, all'epoca della stipulazione dei contratti di apertura di conto corrente, anticipazione finanziaria ed investimento delle somme in [OSCURATO:PERSONA] di Investimento, era agente e promotore finanziario dell'istituto opposto (tanto da aver sottoscritto l'ordine di acquisto delle quote di quei Fondi sia come proponente che come investitore), dunque facente parte della categoria degli “operatori qualificati” cui detta norma era inapplicabile; b) osservò, peraltro, che, nei moduli di sottoscrizione delle quote dei Fondi, era riportato, in calce, l'avviso della facoltà di recesso e che il Casciato aveva specificamente approvato per iscritto, exart. 1341, comma 2, e 1342 cod. civ., oltre alle norme contenute nel prospetto informativo, le clausole riportate sul retro sotto i titoli “ulteriori dichiarazioni”, tra le quali figuravaproprio l'avviso ex art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58/98; c) rigettò, poi, le domande: c-1) di annullamento dei contratti per conflitto di interesse, exart. 27 del Reg.

Consob n. 11522/98, non avendo l'opponente allegato, né provato, che, qualora debitamente informato dell’asserito conflitto di interessi, non avrebbe concluso il contratto di investimento de quo; c-2) di revoca della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, in relazione allo scoperto di conto corrente, non avendo il Casciato fornito alcuna prova delle proprie allegazioni; d) ritenne, infine, inaccoglibili le contestazioni relative: d-1)alla violazione dell'art. 28, comma 4, del Reg.

Consob n. 11522598, trovando la norma applicazione soltanto nei contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti, nella specie insussistenti; d-2) all'illegittima gestione dei fondi, avendo il Casciato rilasciato alla banca mandato a vendere le quote di sua proprietà e ricevuto conferma scritta (l’11 aprile 2001) delle successive operazioni, sulle quali non aveva sollevato alcuna obiezione; d-3) all'illegittima applicazione degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto di conto, essendo stati il tasso dei primi e l’aliquota della seconda convenzionalmente pattuiti.

2. Il gravame promosso dal Casciato contro questa decisione fu rigettato dalla Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 27 novembre 2018, n. 2207, resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, ritenuta preliminare «l'indagine volta a stabilire l'unitarietà o la scindibilità dei contratti costituenti l'operazione in esame nel suo complesso, e, dunque, la loro relativa tipicità (qualora ritenuti scindibili) o atipicità (qualora ritenuti costituire un unico complesso contratto), affrontando successivamente la sollevata questione della meritevolezza dell'intera operazione, se ed in quanto integrante un unico articolato contratto atipico»: i) disattese la tesi dell’appellante circa la configurabilità, nella specie, di una fattispecie negoziale unitaria atipica, avallando l'alternativa prospettazione della banca appellata secondo cui le diverse componenti della complessa operazione finanziaria, anche se collegate, avevano mantenuto autonomia economica e giuridica, non essendo assimilabili a quei contratti atipici denominati "4 You" e "[OSCURATO:PERSONA]", già considerati dalla giurisprudenza di legittimità immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, cod. civ.; ii) respinse, conseguentemente, la doglianza concernente l’asserita violazione, riferita all’operazione considerata unitariamente, dell’art. 30, comma 6, del T.U.F..

Rimarcò, inoltre, che «il contratto di acquisto dei FCI conteneva l’avvertimento (per altro sottoscritto, per presa visione, dall’appellante) del diritto dell’investitore di recedere dall’acquisto nei sette giorni successivi alla stipulazione del contratto» e che «l’art. 30 del d.lgs. in vigore all’epoca della sottoscrizione dei contratti disponeva che lojus poenitendi fosse indicato per iscritto, a pena di nullità, nei soli “contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell’art. 32 […]” sempre tenendo conto che “Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti dell’investitore professionale […]”»; iii ) respinse l’assunto del Casciato secondo cui, in assenza di ordine scritto, la banca non avrebbe potuto modificare la tipologia e composizione dei Fondi (come, invece, aveva fatto nell’aprile 2011).

Premettendo che il Tribunale di Vasto aveva affermato che, «nel caso di specie, la Banca si è limitata alla raccolta e trasmissione di ordini di acquisto di quote di F.C.I. senza alcuna attività di gestione», ritenne condivisibile tale conclusione «in quanto l’attore/appellante non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che si trattasse di un contratto di gestione finanziaria, comportante la necessità del contratto scritto, risultando, per altro, dalla documentazione in atti, che la Banca appellata si è limitata a vendere i titoli acquistati all’inizio di tutta l’operazione, come richiesto dal Casciato stesso, e ad acquistarne altri dandone immediata conferma all’odierno appellante […].

Dunque, non sussistendo un contratto di gestione, ma solo di deposito titoli, non era necessaria la forma scritta per la validità dello stesso».

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.

Ha resistito, con controricorso, corredato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., la [OSCURATO:SOCIETA].(incorporante, per fusione, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo ed il secondo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Vengono censurate le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha escluso la configurabilità, nell’odierna vicenda, di un’unitaria operazione negoziale, prediligendo quella della ravvisabilità di operazioni (bancarie e finanziarie) economicamente e giuridicamente autonome, benché collegate.

Assume il ricorrente di aver dimostrato, fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio di primo grado, poi ribadendolo nell'atto di appello, che il concetto di "anticipazione di credito" in conto corrente sia, «nel caso di specie, del tutto formale, giacché nel conto corrente di corrispondenza contestualmente acceso in uno all'apertura di credito la banca non ha mai accreditato alcuna somma di danaro (che infatti non è mai stata erogata al signor Casciato), né alcun affidamento liberamente utilizzabile.

Essa banca, invece, ha direttamente ed immediatamente addebitato sul conto corrente dedicato l'equivalente del controvalore dei titoli il cui acquisto era stato originariamente programmato. […].

Tale fatto decisivo, già oggetto di ampia discussione tra le parti nei precedenti gradi di merito, esclude radicalmente il ragionamento motivazionale prospettato dalla Corte d'appello: nel caso di specie, l'accreditato non ha potuto affatto "utilizzare il credito" liberamente, giacché quest'ultimo è statoab origine direttamente gestito dalla banca per operare l'acquisto delle quote dei fondi comuni di investimento, tant'è che sul conto corrente dedicato all'operazione non è mai confluita una posta attiva disponibile per l'accreditato (ossia un "movimento in avere"), bensì solo ed unicamente un debito verso la Banca (ossia un "movimento in dare") corrispondente al controvalore dei titoli acquistati.

Dunque, la complessiva operazione, a differenza di quanto erroneamente opinato dalla Corte d'appello, è esattamente sovrapponibile allo schema dei contratti atipici denominati"4 You" e "[OSCURATO:PERSONA]" , a nulla rilevando se la apparente provvista con la quale sono state direttamente acquistate dalla banca proponente le quote di fondo fosse stata costituita nella forma del contratto di mutuo ovvero dell’apertura di credito: rileva, invece, il fatto che, in entrambe le forme negoziali, essa provvista non sia mai stata effettivamente posta nella disponibilità giuridica ed operativa dell'accreditato»; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art.1322, comma 2, codice civile».

Descritte le caratteristiche dell’operazione, asseritamente unitaria, realizzata nell’odierna vicenda, si concludenel senso che «l’intero contratto complesso, e con esso i singoli negozi che lo compongono, avrebbero dovuto essere dichiarati radicalmente nulli.

Con la nullità del contratto avrebbe dovuto essere pronunciata la conseguente nullità e/o inefficacia delle poste finanziarie passive da esso generate, e quindi del saldo passivo del conto corrente di corrispondenza».

2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano complessivamente inammissibili.

2.1. Il ricorrente insiste nel negare la dicotomia e la conseguente autonomia tra componente bancaria (apertura di credito in conto corrente) e componente finanziaria (acquisto di quote di fondo comune di investimento) della intera operazione, imputando alla corte di appello di essersi limitata ad analizzare uno schema generale ed astratto, omettendo di esaminare un fatto concreto, decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, individuato nella predicata convergenza teleologica di affidamento bancario ed operazione finanziaria tale da escludere che l’apertura di credito fosse liberamente utilizzabile dall’affidato per impieghi differenti dall’acquisto di quote oggetto di investimento.

Erroneamente, dunque, la medesima corte avrebbeescluso la sovrapponibilità di detta operazione complessiva con lo schema dei contratti atipici denominati "4 You" e "[OSCURATO:PERSONA]": sovrapponibilità, invece, assolutamente configurabile secondo il Casciato.

2.2. Orbene, appare evidente che - pure volendosi prescindere da ogni altra considerazione circa l’ammissibilità, o non, del primo motivo (formulato con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) giusta l’art. 348- ter, comma 4, cod. proc. civ. - una siffatta argomentazione poggia, necessariamente, su una differente interpretazione del complessivo contenuto dei contratti (apertura di credito in conto corrente ed acquisto di quote di fondi di investimento) conclusi tra le parti.

2.2.1. Deve essere ricordato, allora, che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).

Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. n. 7978 del 2023).

2.2.2. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della questione relativa all'interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, atteso che, in tale nozione, rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi.

Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).).

2.2.3. La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 7978 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).

2.2.4. Nel quadro dei riportati princìpi, risulta chiaro che i motivi in esame: i) si risolvono, praticamente, nell’invocare una diversa lettura dei contratti in questione, al fine di argomentarne il loro preteso carattere di operazione unitaria volta a realizzare interessi non meritevoli di tutela, senza indicare, peraltro, quali, tra le norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362-1371 cod. civ., sarebbero stato violate, né, specificamente, il modo in cui il giudice di merito si sarebbe, eventualmente, discostato dai canoni interpretativi, neppure essendo stati riportati, alla stregua del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso(cfr. Cass., SU., n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), i testi di quei contratti, quanto meno nelle rispettive parti di interesse, per consentirne l’esame; ii) mostrano di non tenere in alcun conto il principio, ripetutamente sancito da questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023); iii) dimenticano che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cui mostra di riferirsi il primo motivo di ricorso), -come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 27 novembre 2018 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativoall'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass.n. 4784 del 2023; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).

In altri termini, il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass.n. 2415 del 2023); iv) nemmeno considerano che il fatto di cui è lamentato l’asserito omesso esame (la predicata convergenza teleologica di affidamento bancarioed operazione finanziaria tale da escludere che l’apertura di credito fosse liberamente utilizzabile dall’affidato per impieghi differenti dall’acquisto di quote oggetto di investimento), in realtà, èstato implicitamente ponderato dalla corte distrettuale laddove essa ha proceduto ad una complessiva valutazione dell’operazione de qua, giungendo alla conclusione circa la dicotomia e conseguente autonomia tra componente bancaria (apertura di credito in conto corrente) e componente finanziaria (acquisto di quote di fondo comune di investimento) di quest’ultima, benché tra esse collegate.

3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.I.F.); Violazione dell'art. 36 del Reg.

Consob n. 11522/98 », contesta gli assunti con cui la corte distrettuale ha disatteso quanto ivi lamentato dall’appellante con riguardo alla prospettata violazione, riferita all’operazione considerata unitariamente, dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998.

3.1. Questa doglianza si rivela infondata, posto che il Casciato, per giustificare il presunto vizio della sentenza di appello, insiste sul presupposto della sussistenza di un collegamento funzionale, tra la componente bancaria e quella finanziaria dell'operazione de qua, tale da concludere nel senso della configurabilità di un unico negozio complesso, concluso, peraltro, “fuori sede”, ovvero in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, come tale necessitante della previsione contrattuale della facoltà dell’investitore di recedere entro il termine di giorni sette dalla data di sottoscrizione, senza spese né corrispettivi, mancando la quale il contratto doveva considerarsi nullo ai sensi del comma 7 del menzionato art. 30.

3.2. Ne consegue, allora, che, per effetto della declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, con la conseguente conferma della non configurabilità, in relazione alla vicenda di cui si discute, di un unico negozio atipico, la censura in esame rimane destituita del presupposto logico giuridico sui cui fonda.

3.2.1. Va qui solo ricordato che: i) la corte aquilana, nel respingere il corrispondente motivo di gravame dell’appellante, ha affermato pure, da un lato, che l’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998 non trova applicazione al caso di specie, dovendo considerarsi il Casciato - nella sua incontestata qualità di promotore finanziario, legato alla banca appellata da rapporto di agenzia, per conto della quale aveva promosso analoghe operazioniverso la clientela di quest’ultima, così dimostrando di averne piena conoscenza e consapevolezza -come "investitore professionale" e, dunque, come soggetto escluso dalla tutela prevista con il cd. ius poenitendi; dall’altro, e, in ogni caso, che il contratto di acquisto dei fondi comuni di investimento conteneva l’avvertimento del diritto dell'investitore di recedere dall'acquisto nei sette giorni successivi alla sua stipulazione; ii) questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 13418 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022;Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito, tra l’altro, che: ii-a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; ii-b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n.16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); ii-c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

In altri termini, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022);iii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.,ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez.

U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

Alteris verbis, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023).

4. Il quarto motivo di ricorso è intitolato «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 30, 31 e 37 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/898, in relazione all’art. 21, comma 1, lett. a,) e 23, comma 1, del d.lgs. n. 58/98».

Esso insiste nell’eccezione, già proposta con l’atto di opposizione exart. 645 cod. proc. civ. e ribadita in sede di gravame, di nullità dell'intera operazione per difetto di contratto scritto, in violazione degli artt. 23 del T.U.F. e 30, 37 della delibera Consob 11522/98.

Si assume, in particolare, che: i) «Il contratto imposto dalle norme citate, inteso come disciplina scritta dell'intera operazione negoziale composita e complessa (apertura di credito ed acquisto/negoziazione gestione di strumenti finanziari), non è mai esistito, perché la documentazione ex adverso prodotta […] non aveva la capacità di integrare tutti i suddetti requisiti previsti dagli artt. 23 del T.U.F. e 30, 37 della delibera Consob 11522/98»; ii ) « l'intervenuta conversione dell'investimento, con spostamento su Fondi ben diversi da quelli originariamente acquistati, peraltro senza alcuna preventiva autorizzazione o disposizione del cliente, dimostra per tabulas l'attività di gestione patrimoniale svolta dalla Banca. […] Ma allora, se si trattava di un rapporto di natura gestoria, era necessario il contratto quadro in forma scritta, in ispecie, invece, assente […].

Inoltre, poiché l’art. 31, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 esclude il servizio di gestione dal coacervo di quegli investimenti che non necessitano di forma scritta se posti in essere con "operatori qualificati", nel caso di specie (configurante un servizio di gestione, appunto) la forma scritta del contratto quadro avrebbe dovuto ritenersi - ai sensi dell’art. 31 Reg.

Consob - necessaria a pena di nullità anche volendo qualificare il signor Casciato non già come mero cliente ma quale operatore professionale».

4.1. Questa doglianza non merita accoglimento, posto che, per effetto della declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, con la conseguente conferma della non configurabilità, in relazione alla vicenda di cui si discute, di un unico negozio atipico, anche la censura in esame rimane destituita del presupposto logico giuridico sui cui fonda.

4.2. A tanto deve aggiungersi che la corte distrettuale ha escluso, «in quanto l’attore/appellante non ha fornito elementi sufficienti» a dimostrarlo, che, nella specie, sia intercorso tra le parti un contratto di gestione finanziaria, comportante la necessità del contratto scritto, «risultando, per altro, dalla documentazione in atti, che la Banca appellata si è limitata a vendere i titoli acquistati all’inizio di tutta l’operazione, come richiesto dal Casciato stesso, e ad acquistarne altri, dandone immediata conferma all’odierno appellante […].

Dunque, non sussistendo un contratto di gestione, ma solo di deposito titoli, nonera necessaria la forma scritta per la validità dello stesso».

4.2.1. Trattasi, quindi, di una valutazione fondata anche su accertamenti fattuali qui non ulteriormente sindacabili, se non sotto il profilo (tuttavia non prospettato) del vizio motivazionale, cui l’odierno ricorrente intende opporne, affatto inammissibilmente in questa sede alla stregua dei princìpi tutti già richiamati nel precedente § 3.2.1., una diversa, a lui favorevole.

5. Il quinto motivo di ricorso, infine, rubricato «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., in relazione alla mancata risoluzione del contratto per inadempimento rilevante della controparte», assume che, ove si volesse ipotizzare, come fatto dalla corte distrettuale, che il rapporto sub iudice prevedeva una mera custodia dei titoli, allora l’intervenuta modifica dell’investimento iniziale senza autorizzazione o disposizione del cliente doveva configurare una grave inadempimento posto in essere dalla banca, in violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza ad essa imposti dall’art. 21 del d.lgs. 58/1998, e dagli artt. 28, 29 e 30 del Reg.

Consob n. 11522/98.5.1.

Anche questa doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento.

5.1.1. Si è appena detto, infatti, rigettandosi il quarto motivo, che la corte territoriale, nell’escludere la configurabilità, nella specie, di un contratto di gestione finanziaria, non avendone il Casciato fornito adeguata dimostrazione, ha affermato, altresì, che la banca si era limitata a vendere i titoli acquistati all’inizio di tutta l’operazione, come richiesto dall’odierno ricorrente, e ad acquistarne altri, dandogliene immediata conferma.

5.1.2. La censura, dunque, invocando la violazione dei precetti della correttezza, della diligenza e della trasparenza nella esecuzione del contratto da parte della banca in maniera affatto generica, si rivela diretta, sostanzialmente, ad ottenere una diversa ed a lui più vantaggiosa valutazione di quegli accertamenti fattuali, del tutto inammissibile, però, in questa sede, giustai princìpi tutti già richiamati nel precedente § 3.2.1.

6. In conclusione, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e tenuto conto diquanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inse

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7133/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 11 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e – - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A. (incorporante, per fusione, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , con sede legale in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, TowerA, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 2207 /20 18 , del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, pubblicata in data 27/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/05/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ottenne dal giudice monocratico del Tribunale di Vasto un decreto ingiuntivo, n. 4/2008, recante l’ordine ad [OSCURATO:PERSONA] di pagarle la somma di € 44.525,52, oltre interessi, quale saldo passivo portato dal conto corrente n. 13161/00, poi rinumerato n. 4362216. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] oppose quel decreto assumendo che: i) aveva sottoscritto nell’agosto del 2000, presso il proprio ufficio in Vasto, luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze della banca, l'acquisto di quote dei [OSCURATO:PERSONA] di Investimento denominati “[OSCURATO:PERSONA]” ed “[OSCURATO:PERSONA]” per € 12.911,42 ciascuno, per un totale di € 25.822,84; ii) l'operazione prevedeva che quanto occorrente a tal fine, pari al valore nominale lordo delle quote da acquistare, sarebbe stato anticipato dalla banca ed addebitatosul conto corrente di corrispondenza a lui intestato e dedicato all'operazione stessa, la quale gli era stata prospettata come particolarmente vantaggiosa; iii) successivamente, aveva ricevuto gli estratti del conto corrente predetto, da cui era risultata una posta passiva, definita “competenze di chiusura”,incrementatasi di trimestre in trimestre per effetto del calcolo di “interessi a debito” e di applicazione di “commissione di massimo scoperto”, e con essa l’apparente saldo passivo del conto, generata dall’addebito del controvalore delle quote del fondo Europlus; iv) inoltre, l’11 aprile 2001, gli era stata comunicata l'avvenuta sostituzionedelle quote dei Fondi suddetti con altre del Fondo “[OSCURATO:PERSONA]Term”, da lui mai disposta, né autorizzata; v) aveva contestato tali condotte della banca, sia quelle da essa adottate per conseguire la conclusione dell’operazione, sia quelle successivamente tenute in corso di rapporto, senza ricevere alcun riscontro. L’istituto di credito, anzi, aveva ulteriormente mutato, sempre in modo unilaterale e senza preventiva acquisizione di consenso della controparte, sia il Fondo d'investimento (ulteriormente convertendolo nel “TR Currencies E”), sia la quantità delle quote e, conseguentemente, il valore dell’investimento; vi) l’intera operazione descritta, definita come una fattispecie negoziale atipica configurante un collegamento negoziale fra il mutuo formale e l'acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA] di Investimento, doveva ritenersi illegittima, ed altrettanto era a dirsi, di riflesso, quanto al saldo passivo del conto corrente azionato in via monitoria dalla banca. 1.1. Costituitasi l’opposta, che contestò integralmente le avverse pretese, l’adito tribunale, disposto il mutamento di rito per la prosecuzione del giudizio nelle forme del cd. rito societario, con sentenza del 31 maggio 2012, n. 329, resa in composizione collegiale, respinse quell’opposizione. In particolare: a) disattese, tra l’altro, le eccezioni di inesistenza del contratto finanziario, per carenza di forma scritta, e di sua nullità per difetto di informativa, exart. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, relativa alla possibilità di recesso entro sette giorni dalla sottoscrizione, in quanto l'opponente, all'epoca della stipulazione dei contratti di apertura di conto corrente, anticipazione finanziaria ed investimento delle somme in [OSCURATO:PERSONA] di Investimento, era agente e promotore finanziario dell'istituto opposto (tanto da aver sottoscritto l'ordine di acquisto delle quote di quei Fondi sia come proponente che come investitore), dunque facente parte della categoria degli “operatori qualificati” cui detta norma era inapplicabile; b) osservò, peraltro, che, nei moduli di sottoscrizione delle quote dei Fondi, era riportato, in calce, l'avviso della facoltà di recesso e che il Casciato aveva specificamente approvato per iscritto, exart. 1341, comma 2, e 1342 cod. civ., oltre alle norme contenute nel prospetto informativo, le clausole riportate sul retro sotto i titoli “ulteriori dichiarazioni”, tra le quali figuravaproprio l'avviso ex art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58/98; c) rigettò, poi, le domande: c-1) di annullamento dei contratti per conflitto di interesse, exart. 27 del Reg. Consob n. 11522/98, non avendo l'opponente allegato, né provato, che, qualora debitamente informato dell’asserito conflitto di interessi, non avrebbe concluso il contratto di investimento de quo; c-2) di revoca della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, in relazione allo scoperto di conto corrente, non avendo il Casciato fornito alcuna prova delle proprie allegazioni; d) ritenne, infine, inaccoglibili le contestazioni relative: d-1)alla violazione dell'art. 28, comma 4, del Reg. Consob n. 11522598, trovando la norma applicazione soltanto nei contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti, nella specie insussistenti; d-2) all'illegittima gestione dei fondi, avendo il Casciato rilasciato alla banca mandato a vendere le quote di sua proprietà e ricevuto conferma scritta (l’11 aprile 2001) delle successive operazioni, sulle quali non aveva sollevato alcuna obiezione; d-3) all'illegittima applicazione degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto di conto, essendo stati il tasso dei primi e l’aliquota della seconda convenzionalmente pattuiti. 2. Il gravame promosso dal Casciato contro questa decisione fu rigettato dalla Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 27 novembre 2018, n. 2207, resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, ritenuta preliminare «l'indagine volta a stabilire l'unitarietà o la scindibilità dei contratti costituenti l'operazione in esame nel suo complesso, e, dunque, la loro relativa tipicità (qualora ritenuti scindibili) o atipicità (qualora ritenuti costituire un unico complesso contratto), affrontando successivamente la sollevata questione della meritevolezza dell'intera operazione, se ed in quanto integrante un unico articolato contratto atipico»: i) disattese la tesi dell’appellante circa la configurabilità, nella specie, di una fattispecie negoziale unitaria atipica, avallando l'alternativa prospettazione della banca appellata secondo cui le diverse componenti della complessa operazione finanziaria, anche se collegate, avevano mantenuto autonomia economica e giuridica, non essendo assimilabili a quei contratti atipici denominati "4 You" e "[OSCURATO:PERSONA]", già considerati dalla giurisprudenza di legittimità immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, cod. civ.; ii) respinse, conseguentemente, la doglianza concernente l’asserita violazione, riferita all’operazione considerata unitariamente, dell’art. 30, comma 6, del T.U.F.. Rimarcò, inoltre, che «il contratto di acquisto dei FCI conteneva l’avvertimento (per altro sottoscritto, per presa visione, dall’appellante) del diritto dell’investitore di recedere dall’acquisto nei sette giorni successivi alla stipulazione del contratto» e che «l’art. 30 del d.lgs. in vigore all’epoca della sottoscrizione dei contratti disponeva che lojus poenitendi fosse indicato per iscritto, a pena di nullità, nei soli “contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell’art. 32 […]” sempre tenendo conto che “Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti dell’investitore professionale […]”»; iii ) respinse l’assunto del Casciato secondo cui, in assenza di ordine scritto, la banca non avrebbe potuto modificare la tipologia e composizione dei Fondi (come, invece, aveva fatto nell’aprile 2011). Premettendo che il Tribunale di Vasto aveva affermato che, «nel caso di specie, la Banca si è limitata alla raccolta e trasmissione di ordini di acquisto di quote di F.C.I. senza alcuna attività di gestione», ritenne condivisibile tale conclusione «in quanto l’attore/appellante non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che si trattasse di un contratto di gestione finanziaria, comportante la necessità del contratto scritto, risultando, per altro, dalla documentazione in atti, che la Banca appellata si è limitata a vendere i titoli acquistati all’inizio di tutta l’operazione, come richiesto dal Casciato stesso, e ad acquistarne altri dandone immediata conferma all’odierno appellante […]. Dunque, non sussistendo un contratto di gestione, ma solo di deposito titoli, non era necessaria la forma scritta per la validità dello stesso». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, corredato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., la [OSCURATO:SOCIETA].(incorporante, per fusione, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo ed il secondo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Vengono censurate le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha escluso la configurabilità, nell’odierna vicenda, di un’unitaria operazione negoziale, prediligendo quella della ravvisabilità di operazioni (bancarie e finanziarie) economicamente e giuridicamente autonome, benché collegate. Assume il ricorrente di aver dimostrato, fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio di primo grado, poi ribadendolo nell'atto di appello, che il concetto di "anticipazione di credito" in conto corrente sia, «nel caso di specie, del tutto formale, giacché nel conto corrente di corrispondenza contestualmente acceso in uno all'apertura di credito la banca non ha mai accreditato alcuna somma di danaro (che infatti non è mai stata erogata al signor Casciato), né alcun affidamento liberamente utilizzabile. Essa banca, invece, ha direttamente ed immediatamente addebitato sul conto corrente dedicato l'equivalente del controvalore dei titoli il cui acquisto era stato originariamente programmato. […]. Tale fatto decisivo, già oggetto di ampia discussione tra le parti nei precedenti gradi di merito, esclude radicalmente il ragionamento motivazionale prospettato dalla Corte d'appello: nel caso di specie, l'accreditato non ha potuto affatto "utilizzare il credito" liberamente, giacché quest'ultimo è statoab origine direttamente gestito dalla banca per operare l'acquisto delle quote dei fondi comuni di investimento, tant'è che sul conto corrente dedicato all'operazione non è mai confluita una posta attiva disponibile per l'accreditato (ossia un "movimento in avere"), bensì solo ed unicamente un debito verso la Banca (ossia un "movimento in dare") corrispondente al controvalore dei titoli acquistati. Dunque, la complessiva operazione, a differenza di quanto erroneamente opinato dalla Corte d'appello, è esattamente sovrapponibile allo schema dei contratti atipici denominati"4 You" e "[OSCURATO:PERSONA]" , a nulla rilevando se la apparente provvista con la quale sono state direttamente acquistate dalla banca proponente le quote di fondo fosse stata costituita nella forma del contratto di mutuo ovvero dell’apertura di credito: rileva, invece, il fatto che, in entrambe le forme negoziali, essa provvista non sia mai stata effettivamente posta nella disponibilità giuridica ed operativa dell'accreditato»; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art.1322, comma 2, codice civile». Descritte le caratteristiche dell’operazione, asseritamente unitaria, realizzata nell’odierna vicenda, si concludenel senso che «l’intero contratto complesso, e con esso i singoli negozi che lo compongono, avrebbero dovuto essere dichiarati radicalmente nulli. Con la nullità del contratto avrebbe dovuto essere pronunciata la conseguente nullità e/o inefficacia delle poste finanziarie passive da esso generate, e quindi del saldo passivo del conto corrente di corrispondenza». 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano complessivamente inammissibili. 2.1. Il ricorrente insiste nel negare la dicotomia e la conseguente autonomia tra componente bancaria (apertura di credito in conto corrente) e componente finanziaria (acquisto di quote di fondo comune di investimento) della intera operazione, imputando alla corte di appello di essersi limitata ad analizzare uno schema generale ed astratto, omettendo di esaminare un fatto concreto, decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, individuato nella predicata convergenza teleologica di affidamento bancario ed operazione finanziaria tale da escludere che l’apertura di credito fosse liberamente utilizzabile dall’affidato per impieghi differenti dall’acquisto di quote oggetto di investimento. Erroneamente, dunque, la medesima corte avrebbeescluso la sovrapponibilità di detta operazione complessiva con lo schema dei contratti atipici denominati "4 You" e "[OSCURATO:PERSONA]": sovrapponibilità, invece, assolutamente configurabile secondo il Casciato. 2.2. Orbene, appare evidente che - pure volendosi prescindere da ogni altra considerazione circa l’ammissibilità, o non, del primo motivo (formulato con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) giusta l’art. 348- ter, comma 4, cod. proc. civ. - una siffatta argomentazione poggia, necessariamente, su una differente interpretazione del complessivo contenuto dei contratti (apertura di credito in conto corrente ed acquisto di quote di fondi di investimento) conclusi tra le parti. 2.2.1. Deve essere ricordato, allora, che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. n. 7978 del 2023). 2.2.2. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della questione relativa all'interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, atteso che, in tale nozione, rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).). 2.2.3. La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 7978 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 2.2.4. Nel quadro dei riportati princìpi, risulta chiaro che i motivi in esame: i) si risolvono, praticamente, nell’invocare una diversa lettura dei contratti in questione, al fine di argomentarne il loro preteso carattere di operazione unitaria volta a realizzare interessi non meritevoli di tutela, senza indicare, peraltro, quali, tra le norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362-1371 cod. civ., sarebbero stato violate, né, specificamente, il modo in cui il giudice di merito si sarebbe, eventualmente, discostato dai canoni interpretativi, neppure essendo stati riportati, alla stregua del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso(cfr. Cass., SU., n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), i testi di quei contratti, quanto meno nelle rispettive parti di interesse, per consentirne l’esame; ii) mostrano di non tenere in alcun conto il principio, ripetutamente sancito da questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023); iii) dimenticano che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cui mostra di riferirsi il primo motivo di ricorso), -come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 27 novembre 2018 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativoall'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass.n. 4784 del 2023; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). In altri termini, il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass.n. 2415 del 2023); iv) nemmeno considerano che il fatto di cui è lamentato l’asserito omesso esame (la predicata convergenza teleologica di affidamento bancarioed operazione finanziaria tale da escludere che l’apertura di credito fosse liberamente utilizzabile dall’affidato per impieghi differenti dall’acquisto di quote oggetto di investimento), in realtà, èstato implicitamente ponderato dalla corte distrettuale laddove essa ha proceduto ad una complessiva valutazione dell’operazione de qua, giungendo alla conclusione circa la dicotomia e conseguente autonomia tra componente bancaria (apertura di credito in conto corrente) e componente finanziaria (acquisto di quote di fondo comune di investimento) di quest’ultima, benché tra esse collegate. 3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.I.F.); Violazione dell'art. 36 del Reg. Consob n. 11522/98 », contesta gli assunti con cui la corte distrettuale ha disatteso quanto ivi lamentato dall’appellante con riguardo alla prospettata violazione, riferita all’operazione considerata unitariamente, dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998. 3.1. Questa doglianza si rivela infondata, posto che il Casciato, per giustificare il presunto vizio della sentenza di appello, insiste sul presupposto della sussistenza di un collegamento funzionale, tra la componente bancaria e quella finanziaria dell'operazione de qua, tale da concludere nel senso della configurabilità di un unico negozio complesso, concluso, peraltro, “fuori sede”, ovvero in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, come tale necessitante della previsione contrattuale della facoltà dell’investitore di recedere entro il termine di giorni sette dalla data di sottoscrizione, senza spese né corrispettivi, mancando la quale il contratto doveva considerarsi nullo ai sensi del comma 7 del menzionato art. 30. 3.2. Ne consegue, allora, che, per effetto della declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, con la conseguente conferma della non configurabilità, in relazione alla vicenda di cui si discute, di un unico negozio atipico, la censura in esame rimane destituita del presupposto logico giuridico sui cui fonda. 3.2.1. Va qui solo ricordato che: i) la corte aquilana, nel respingere il corrispondente motivo di gravame dell’appellante, ha affermato pure, da un lato, che l’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998 non trova applicazione al caso di specie, dovendo considerarsi il Casciato - nella sua incontestata qualità di promotore finanziario, legato alla banca appellata da rapporto di agenzia, per conto della quale aveva promosso analoghe operazioniverso la clientela di quest’ultima, così dimostrando di averne piena conoscenza e consapevolezza -come "investitore professionale" e, dunque, come soggetto escluso dalla tutela prevista con il cd. ius poenitendi; dall’altro, e, in ogni caso, che il contratto di acquisto dei fondi comuni di investimento conteneva l’avvertimento del diritto dell'investitore di recedere dall'acquisto nei sette giorni successivi alla sua stipulazione; ii) questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 13418 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022;Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito, tra l’altro, che: ii-a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; ii-b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n.16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); ii-c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). In altri termini, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022);iii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.,ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Alteris verbis, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023). 4. Il quarto motivo di ricorso è intitolato «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 30, 31 e 37 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/898, in relazione all’art. 21, comma 1, lett. a,) e 23, comma 1, del d.lgs. n. 58/98». Esso insiste nell’eccezione, già proposta con l’atto di opposizione exart. 645 cod. proc. civ. e ribadita in sede di gravame, di nullità dell'intera operazione per difetto di contratto scritto, in violazione degli artt. 23 del T.U.F. e 30, 37 della delibera Consob 11522/98. Si assume, in particolare, che: i) «Il contratto imposto dalle norme citate, inteso come disciplina scritta dell'intera operazione negoziale composita e complessa (apertura di credito ed acquisto/negoziazione gestione di strumenti finanziari), non è mai esistito, perché la documentazione ex adverso prodotta […] non aveva la capacità di integrare tutti i suddetti requisiti previsti dagli artt. 23 del T.U.F. e 30, 37 della delibera Consob 11522/98»; ii ) « l'intervenuta conversione dell'investimento, con spostamento su Fondi ben diversi da quelli originariamente acquistati, peraltro senza alcuna preventiva autorizzazione o disposizione del cliente, dimostra per tabulas l'attività di gestione patrimoniale svolta dalla Banca. […] Ma allora, se si trattava di un rapporto di natura gestoria, era necessario il contratto quadro in forma scritta, in ispecie, invece, assente […]. Inoltre, poiché l’art. 31, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 esclude il servizio di gestione dal coacervo di quegli investimenti che non necessitano di forma scritta se posti in essere con "operatori qualificati", nel caso di specie (configurante un servizio di gestione, appunto) la forma scritta del contratto quadro avrebbe dovuto ritenersi - ai sensi dell’art. 31 Reg. Consob - necessaria a pena di nullità anche volendo qualificare il signor Casciato non già come mero cliente ma quale operatore professionale». 4.1. Questa doglianza non merita accoglimento, posto che, per effetto della declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, con la conseguente conferma della non configurabilità, in relazione alla vicenda di cui si discute, di un unico negozio atipico, anche la censura in esame rimane destituita del presupposto logico giuridico sui cui fonda. 4.2. A tanto deve aggiungersi che la corte distrettuale ha escluso, «in quanto l’attore/appellante non ha fornito elementi sufficienti» a dimostrarlo, che, nella specie, sia intercorso tra le parti un contratto di gestione finanziaria, comportante la necessità del contratto scritto, «risultando, per altro, dalla documentazione in atti, che la Banca appellata si è limitata a vendere i titoli acquistati all’inizio di tutta l’operazione, come richiesto dal Casciato stesso, e ad acquistarne altri, dandone immediata conferma all’odierno appellante […]. Dunque, non sussistendo un contratto di gestione, ma solo di deposito titoli, nonera necessaria la forma scritta per la validità dello stesso». 4.2.1. Trattasi, quindi, di una valutazione fondata anche su accertamenti fattuali qui non ulteriormente sindacabili, se non sotto il profilo (tuttavia non prospettato) del vizio motivazionale, cui l’odierno ricorrente intende opporne, affatto inammissibilmente in questa sede alla stregua dei princìpi tutti già richiamati nel precedente § 3.2.1., una diversa, a lui favorevole. 5. Il quinto motivo di ricorso, infine, rubricato «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., in relazione alla mancata risoluzione del contratto per inadempimento rilevante della controparte», assume che, ove si volesse ipotizzare, come fatto dalla corte distrettuale, che il rapporto sub iudice prevedeva una mera custodia dei titoli, allora l’intervenuta modifica dell’investimento iniziale senza autorizzazione o disposizione del cliente doveva configurare una grave inadempimento posto in essere dalla banca, in violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza ad essa imposti dall’art. 21 del d.lgs. 58/1998, e dagli artt. 28, 29 e 30 del Reg. Consob n. 11522/98.5.1. Anche questa doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento. 5.1.1. Si è appena detto, infatti, rigettandosi il quarto motivo, che la corte territoriale, nell’escludere la configurabilità, nella specie, di un contratto di gestione finanziaria, non avendone il Casciato fornito adeguata dimostrazione, ha affermato, altresì, che la banca si era limitata a vendere i titoli acquistati all’inizio di tutta l’operazione, come richiesto dall’odierno ricorrente, e ad acquistarne altri, dandogliene immediata conferma. 5.1.2. La censura, dunque, invocando la violazione dei precetti della correttezza, della diligenza e della trasparenza nella esecuzione del contratto da parte della banca in maniera affatto generica, si rivela diretta, sostanzialmente, ad ottenere una diversa ed a lui più vantaggiosa valutazione di quegli accertamenti fattuali, del tutto inammissibile, però, in questa sede, giustai princìpi tutti già richiamati nel precedente § 3.2.1. 6. In conclusione, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e tenuto conto diquanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inse
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