CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27338/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del suo Liquidatore e, come tale, legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.c. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresenta ta e dife sa per procura in calce al ricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 340/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso per Ires anno 2010, per erronea imputazione come reddito imponibile di un importo ricevuto a titolo di integrazione del corrispettivo del prezzo della cessione di una partecipazione, da ritenersi una plusvalenza, ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito EE) aveva venduto alla Doia ltdle partecipazioni della [OSCURATO:SOCIETA] – acquistate da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l’importo di e uro 200.000,00 - al prezzo di €. 340.000,00, realizzando una plusvalenza di €. 339.999,00. A seguito di liquidazione della società EE, nella dichiarazione 2007, il liquidatore calcolava la quota imponibile della plusvalenza in €. 54.000,00, stante l’operatività del regime PEX di cui all’art. 87 TUIR (ricorrendone i presupposti, con conseguente esenzione nella misura dell’84%). Successivamente la EE adiva il Tribunale di Arezzo per l’annullamento dell’atto di cessione della partecipazione alla Doia ltd; nelle more del giudizio le parti addivenivano ad un accordo, recepito nel processo verbale di conciliazione del Tribunale di Arezzo del 29.4.2010, che prevedeval’integrazione della somma di €. 1,700.000,00 da parte di Doia ltd, somma che EE esponeva nella dichiarazione dei redditi del 2010, da considerarsi integrazione del prezzo di cessione del pacchetto azionario, quale plusvalenza parzialmente esente nella misura 84%, ex art. 87 TUIR. La EE proponeva interpello alla A.d.E. per stabilire se tale importo, essendo conseguito quale transazione in corso di causa, potesse ritenersi esente nella maggior misura del 95%, ex art. 87 tuir, in quanto realizzata nel 2010. L’Amministrazione, in risposta all’interpello da parte della società, escludeva la soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente e la EE faceva conseguentemente concorrere per intero la somma versata in sede transattiva al reddito imponibile delperiodo. Successivamente, in data 21 marzo 2014, EE presentava istanza, chiedendo il rimborso delle maggiori somme versate a titolo di Ires per il 2010, oltre interessi; rilevava inoltre l’errore commesso nella compilazione del mod. unico 2011 per il 2010, per il mancato riporto della perdita maturata nel 2010, erroneamente non rilevata nella dichiarazione 2010. La CTR, quanto sopra premesso in fatto, ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dell’Amministrazione come illustrate nell’interpello e ha dichiarato fondato e legittimo il diniego di rimborso. Contro l’indicata sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ha depositato successiva memoria. Considerato che: 1. Col primo mot ivo si deduce violazione di legge, dell’art. 11 l. 212/2000, dell’art. 8 dpr 322/1998, dell’art. 5 dm 209/2011, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR affermato l’efficacia vincolante della risposta a interpello alla quale il contribuente ha conformato la propria dichiarazione, negando il carattere indebito del relativo versamento. 2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione 36 d.lgs. 546/92 e art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria ex art. 360 n. 4 c.p.c.. 3. Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 87 TUIR, 1362 e 1965 c.c. per avere negato il regime PEX, relativa ad una integrazione di prezzo derivante da transazione conservativa e non novativa, senza interpretare la comune intenzione delle parti, ex art. 360 n. 3 c.p.c. 4. Col quarto motivo si deduce violazione dell’art. 87 TUIR, 1362 e 1965 c.c. per avere negato il regime PEX, a causa della erronea interpretazione della transazione conservativa e non novativa, ex art. 360 n. 3 c.p.c. 5. Col quinto motivo si deduce o messo esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alla circostanza che le parti avevano inserito nell’accordo conciliativo l’espressa qualificazione della somma a titolo di integrazione del prezzo di vendita. 6. Va prioritariamente esaminato e accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti i restanti. 6.1.Va premesso che, secondo costante orientamento di questa Corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. N. 13248 del 2020; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113). 6.2. Nella specie , la CTR , dopo aver descritto la complessa fattispecie, si è limitata ad accogliere l’appello dell’Ufficio “ritenendo condivisibili le argomentazioni dell’AdE esposte nel richiamato interpello, anche in merito all’imposta a cui assoggettare il reddito imponibile formatosi in sede di accordo”. Alla luce di suesposta succinta e laconica argomentazione, nella quale non si richiama nemmeno il contenuto dell’interpello, non è rinvenibile l’iter logico posto a fondamento del convincimento del giudice, con conseguente nullità della sentenza. 7.Conclusivamente va accolto il secondo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti i restanti.La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tribut