CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.g. 655 2 - 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura in atti. - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale avente causa della Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di fusione per incorporazione della Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 15 presso lo studio del difensore, come da procura in atti. -controricorrente - avverso il decreto delTribunale di Isernia, depositato in data 7.2.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato istanza di ammissione al passivo della procedura di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], per diverse ragioni di credito connesse al finanziamento, concesso in pool con altre banche ([OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]), alla [OSCURATO:SOCIETA]. per un totale di € 85.000.000,00, il 18 ottobre 2004. 1.2I Commissari straordinari avevano, però, concluso per il riconosci mento solodi una parte del credito insinuato dalla Banca, escludendo invece dallo stato passivo il credito di € 12.797.635,73 vantato dalla Banca nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e richiesto alla stessa, motivando tale esclusione sulla base dell’affermazione della “invalidità della garanzia”, come si legge nella comunicazione dei Commissari straordinari della [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., in data 6 giugno 2011 inviata alla Banca. 1.3 [OSCURATO:PERSONA], pertanto, con ricorso data to 20 giugno 2011, ha spiegato opposizione allo stato passivo della società [OSCURATO:SOCIETA] p.A. in a.s., dichiarato esecutivo in data 14 luglio 2010, chiedendo, in parziale riforma dello stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, di essere ammessa al passivo, in via privilegiata, in virtùdella garanzia pignoratizia acquisita, e in via meramente subordinata esalvo gravame, in via chirografaria, per la somma di € 12.797.635,73, quale credito della Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:SOCIETA].,in qualità di garante della [OSCURATO:SOCIETA]., “oltre agli interessi semplici al tasso contrattualmente stabilito del 5,557% su € 12.066.666,66 (pro quota capitale) dal 13 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 e al tasso legale dal 1 gennaio 2009 al realizzo del le azioni costituite in pegno ”, in ragione del combinato disposto degli art. 54l. fallim. e 2749 cod. civ.. 1.3 Instaurato il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., il Collegio rimetteva sul ruolo , con provvedimento del 14 dicembre 2012 , la causa già introitata in decisione, al fine di sottoporre, ex art. 101, 2comma, c.p.c., al contraddittorio tra le parti la questione relativa alla “sussistenza o meno della legittimazione attiva in capo a ciascuna banca costituente il pool al fine di agire singolarmente in giudizio e pretendere dalla garante una quota parte del capitale finanziato (oltre accessori)”.1.4 Il Tribunale, discussa la causa all’udienza del 16 dicembre 2016, accoglieva, con il decreto qui impugnato per cassazione, la proposta opposizione e ammetteva pertanto il credito vantato dall’opponente per l’importo di euro 12.797.635,73 in via privilegiata, oltre interessi come da domanda. 1.5 Il Tribunale ha rilevato che: (a) occorresse richiamare il precedente, pienamente in termini, espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “su fattispecie analoga a quella oggetto di odierno esame” operava la regola del giudicato endofallimentare ex art. 96 l.f. nel giudizio di opposizione allo stato passivo, anche relativo ad un’ a mministrazione s traordinaria ; (b) era stato affermato nel precedente di cui al n. 19960/2015 che “il Giudice, adito in sede di opposizione, non può ex officio, in mancanza di specifica impugnazione della procedura, rivalutare la legittimazione del creditore ed escludere la qualità del credito richiesta, in base a una rivalutazione dei fatti già oggetto di decisione da parte del gi udice delegato e non contestata nei termini e nelle forme di legge, in quanto coperta dal predetto giudicato” (cfr. pag. 2 del decreto motivato); (c) quanto alla decisione di escludere il credito vantato dalla Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alla lapidaria motivazione assunta dai Commissari, la detta decisione risulta va “non ulterior mente motivata dal Giudice delegato”; (d) relativamente alla garanzia reale, inoltre, non vi erano dubbi in merito alla validità della stessa in quanto il pegno risultava da atto scritto, ovvero da atto notarile ed era sufficientemente individuato nei suoi termini essenziali, dunque in ordine ai soggetti del rapporto ed al credito garantito, nonché per gli specifici aspetti relativi alle modalità di annotazione sul libro dei soci, alla girata in garanzia del certificato azionario, consegnato a [OSCURATO:PERSONA] spa in veste di mandataria e depositaria ai sensi dell’art. 2786 c.c., considerato anche il richiamo all’art. 2026 c.c. e all’art. 3, co. 2, R.D. n. 239/1942; (e) più i n particolare risulta va dalle emergenze documentali che [OSCURATO:SOCIETA] aveva sottoscritto, in data 26/10/2004, un contratto nelle forme dell’atto notarile di pegno, ai sensi del quale aveva autorizzato la costituzione in pegno in favore dei finanziatori, tra i quali si annoverava anche la società opponente, delle azioni, costituenti l’intero capitale della controllata Malo, pari a 2.580.000,00, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal finanziamento sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] con gli istituti di credito in data 18/10/2004, della cui effettiva erogazione era stata data prova a mezzo della quietanza allegata al contratto di finanziamento; (f) il Consiglio di [OSCURATO:SOCIETA], in ordine al rilascio delle garanzie nell’interesse della controllante e della consociata, aveva approvato il rilascio delle stesse, in forza dispecifiche motivazioni, rese ai sensi dell’art. 2497 ter c.c., secondo cui l’operazione di finanziamento costituiva un presupposto essenziale per la fisiologica prosecuzione dell’attività del Gruppo di cui anche [OSCURATO:SOCIETA] faceva parte, con la conseguenza che essa stessa aveva un interesse indiscutibile a che la controllante ed il Gruppo di appartenenza avessero una solida e serena struttura finanziaria econ l’ulteriore corollario che il pegno sulle azioni della [OSCURATO:SOCIETA] si presentava utile e coerente con gli interessi della società; (g) non trascurabili risultavano,poi, anche le ulteri ori affermazionidel consiglio di amministrazione secondo cui il beneficio ricevuto appariva anche adeguatamente proporzionato all’impegno assunto e la concessione di garanzie, coerenti con il perseguimento dello scopo sociale, era espressamente consentita dallo statuto della società; (h) per ciò che atteneva al quantum, la Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva validamente documentato che il proprio impegno nell’erogazione della linea di credito era “contrattualmente stabilito in misura pari al 44,70588% dell’impegno complessivo della linea di credito (cfr. contratto di finanziamento) e che, al momento dell’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di amministrazione straordinaria, l’esposizione di [OSCURATO:SOCIETA], in base al piano di rientro, era pari ad un debito residuo di euro 12.666.666,66 oltre interessi calcolati sino alla data del 12.2.2009 pari ad euro 101.672,52 (doc. i fascicolo fase insinuazione)”. 2.Il decreto, pubblicato il 7.2.2017 , è stato impugnat o da [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo laricorrente amministrazione straordinaria lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazioneda parte del Tribunale di Isernia degli artt. 2909 c.c., 324 e 100 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. in ordine al rilievo d’ufficio dell’eccezionerelativa al difetto di legittimazione o comunque di titolarità del rapporto. 1.2 Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto essersi formato un giudicato endofallimentare sulla legittimazione di Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA] «in mancanza di specifica impugnazione della procedura» e perciò considerando impossibile rivalutare d’ufficio detta legittimazione e comunquela titolarità del rapporto in capo alla Banca. 1.3 Il Tribunale di Isernia si sarebbeappiattito senza specifica motivazione sulla decisione (Cass. n. 19960/2015) prodotta in giudizio dalla Banca relativa a caso analogo, ma non “esportabile” automaticamente nel presente giudizio, ritenendo erroneamente che si fosse formato un giudicato endofallimentare sulla legittimazione della Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA] a richiedere l’ammissione del credito, con conseguente impossibilità per il Giudice dell’opposizione di rivalutare ex officio la questione «in mancanza di specifica impugnazione della procedura». Si evidenzia da parte della società ricorrente in a.s. che non aveva interesse ad “impugnare” il provvedimento di rigetto del G.D., sollevando questione sulla carenza di legittimazione della Banca o meglio della titolarità del diritto a richiedere l’escussione della fideiussione prestata. Si sarebbe trattato semmai di una semplice difesa,non sottoposta a termini di preclusione, e dunque la relativa questio ne sarebbe stata senz’altro sollevabile nell’ambito del giudizio di opposizione anche in via officiosa,come era effettivamente accaduto originariamente nel detto giudizio ove essa stessa si era conformata al relativo rilievo officioso del Tribunale, facendo propria la questione della carenza di legittimazione della Banca. 1.4 Le doglianze così proposte colgono nel segno. Sul punto occorre infatti ricordare il fondamentale arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 ), secondo cui “ La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.È stato altresì precisato espressamente sempre dalle Sezioni Unite che “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”.Con l’ulteriore conseguenza, sempre affermata nell’arresto da ultimo ricordato, che “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. sent. n. 2951del 16/02/2016 , cit. supra ; v. anche: Cass. S ez. 3 , Ordinanza n. 11744 del15/05/2018). Deve pertanto ritenersi ormai superato dal successivo incedere dei principi affermati dalle Sezioni Unite il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 19960 del 06/10/2015 ), richiamato nel provvedimento impugnato. 1.5 L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle restanti doglianze. 2. Con il secondo mezzo si deduceva, infatti,violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 2784, 2787, 2788 c.c. e 53 e 54 l.f. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto il Tribunale di Isernia non avrebbeminimamente considerato che non sussisteva un credito garantito da pegno insinuabile allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. e che, in ogni caso, tale credito in via privilegiata era stato erroneamente quantificato. 3. Con il terzo motivo si censurava invece il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 2384, comma 2, c.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo l’omessa motivazione da parte del Tribunale sulla denunciatainvalidità, inefficacia e inopponibilità alla [OSCURATO:PERSONA] della garanzia fideiussoria rilasciata e anche di quella reale costituita dal pegno e sull’intero complesso dei fatti, tutti puntualmente allegati. Con specifico riguardo all’omesso esame dalla garanzia fideiussoria, il vizio risulterebbe in modo plateale non essendo nemmeno citata nella motivazione del decreto impugnato. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il decreto impugnato con rinv