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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 20927/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20072/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 28673/2019 depositata il 23/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ricorso per revocazione della sentenza n. 28673/2019 di questa Corte di cassazione, sorretto da due motivi.

2. Resiste l’Amministrazione con controricorso; la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 391-bis c.p.c. e dell'art. 395, n. 4 c.p.c., l’ “errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per Cassazione - svista materiale produttiva della negazione di allegazioni e elementi decisivi per risolvere la questione”.

1.1. Osserva la ricorrente che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società affermando che ”(…) nel motivo di ricorso non risulta assolto l'onere previsto dall'art. 366, comma 6, c.p.c..

Allorché la sentenza sia motivata per relationem ad un PVC della Guardia di finanza in atti di causa, l'onere di indicazione di documenti processuali sui quali si fonda il ricorso previsto dall'art. 366, comma 6, c.p.c., può ritenersi assolto solo ove la censura identifichi in dettaglio il tenore dell'accertamento compiuto dai verificatori specificamente condiviso dal giudice di appello ed è necessario, inoltre, individuare le critiche mosse allo stesso nel giudizio di merito, per evidenziare che, con la sua motivazione, il giudice di secondo grado abbia, in realtà, eluso i suoi doveri argomentativi.

Detto onere non risulta assolto, tantomeno con riferimento all'asserita stagionalità dell'attività.

Tale elemento a discarico a frontedelle risultanze dello studio di settore, andava dimostrato con autosufficienti allegazioni, quantomeno per verificarne la necessaria decisività.”

1.2. Afferma a tale riguardo la società che, diversamente da quanto ritenuto con la sentenza impugnata per revocazione, aveva fornito specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali ha fondato il ricorso.

In particolare, aveva evidenziato che il verbale di verifica della Guardia di finanza faceva riferimento al periodo d'imposta 2003, precedente rispetto a quello di cui all'avviso di accertamento impugnato, relativo, invece, all'anno di imposta 2004.

Inoltre, la stagionalità e la tipologia dell'attività svolta dalla società ricorrente era stata dimostrata dalle fatture emesse e agli atti del giudizio, specificamente indicati anche nell'ambito del ricorso per Cassazione.

La CTR aveva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA]. il deposito del processo verbale menzionato per acquisire informazioni relative alla tipologia dell'attività svolta dalla società, considerato che all'udienza quest'ultima ne aveva fatto menzione al fine di avvalorare la tesi che la società svolge attività di noleggio e lavaggio di biancheria per alberghi e ristoranti prevalentemente nel periodo estivo, e di conseguenza non sarebbero stati applicabili gli studi di settore.

1.3. Il giudice di secondo grado, oltre ad aver omesso di esaminare correttamente la documentazione depositata dalla società, che confermava la natura prevalentemente stagionale dell'attività svolta e la tipologia delle prestazioni, avrebbe esteso, senza motivazione alcuna, le risultanze del verbale di verifica della Guardia di finanza relativo all'annualità d'imposta 2003 all'annualità di imposta 2004 oggetto del presente giudizio.

Anche se fossero state corrette le conclusioni a cui era pervenuta la Guardia di finanza per l'annualità d'imposta 2003, comunque quelle stesse conclusioni non avrebbero potuto essere estese dal giudice di secondo grado all'annualità d'imposta 2004 oggetto del presente giudizio.

1.4. Conseguentemente, sostiene la società contribuente che la sentenza della Suprema Corte si fonderebbe su di un presupposto diverso e incompatibile con quello dimostrato in giudizio e che da ciò ne discenderebbe l'erroneità dell'affermazione per la quale la ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 366, co. 6 c.p.c., descrivere “in dettaglio il tenore dell'accertamento compiuto dai verificatori” poiché esso, non essendo oggetto di censure da parte della ricorrente, non era mai stato oggetto di descrizione nell'ambito del giudizio di merito, in quanto, appunto, totalmente inconferente rispetto al quid decisum.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 391-bis c.p.c. e dell'art. 395, n. 4 c.p.c., l’ “errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso per Cassazione - omesso esame nell'erronea supposizione della sua inesistenza”.

2.1. Osserva la ricorrente che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso rilevando che “Negli atti non vi è prova della proposizione di tali censure del contribuente nel giudizio di appello”, e che “La doglianza, comunque, mira ad ottenere una inammissibile rivalutazione nel merito della questione, non consentita in sede di legittimità.”

2.2. Afferma la società contribuente che tali affermazioni sarebbero contrarie alle risultanze materiali del giudizio.

Infatti, sostiene, con il ricorso per Cassazione aveva riproposto le censure a loro volta in appello formulate con le controdeduzioni depositate il 14/05/2010, trascrivendole pedissequamente.

Le censure proposte in sede di legittimità dalla società erano state dalla stessa dedotte sia in primo sia in secondo grado e le argomentazioni evidenziate con le controdeduzioni depositate in data 14/05/2010, non erano state esaminate dal giudice di appello.

La Corte di Cassazione, per mera svista nell'attività relativa alla lettura ed alla percezione degli atti, avrebbe pertanto ritenuto inesistente una censura documentalmente risultante dal dato testuale delle controdeduzioni in appello del contribuente.

3. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione.

Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez.

U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez.

U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5).

In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione.

3.1. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass.20/02/2006, n. 3652; Cass. 11/04/2001, n. 5369).

In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto.

È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo.

Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no.

Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva.

3.2. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez.

U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedottonon già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.29/03/2022, n. 10040).

3.3. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897).

Inoltre, quanto all'effettività della tutela giudiziaria, anche la Corte di giustizia dell'UE riconosce la necessità che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possano più essere rimesse indiscussione e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez.

U., 28/05/2013, n. 13181; cfr.

Corte giust., 03/09/2009, in causa C- 2/08, Olimpiclub; Corte giust., 30/09/2003, in causa C-224/01, Kobler; Corte giust., 16/03/2006, in causa C-234/04, Kapferer).

Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e negarilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

3.4. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bis e 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472).

Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).

4. Alla luce di tali principi, il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Con il ricorso per cassazione la società contribuente aveva criticato la sentenza della CTR per avere esteso le risultanze del verbale di verifica della Guardia di Finanza per l’anno 2003 al successivo anno 2004, oggetto del contendere, ed aveva allegato che la natura stagionale dell’attività d’impresa sarebbe stata invece riscontrata dalle produzioni effettuate dall’appellante nel giudizio di secondo grado.

4.1. La Corte di cassazione ha ritenuto non assolto l’onere di indicazione dei documenti processuali sui quali si fondava il ricorso previsto dall'art. 366, comma 6, c.p.c., in quanto: i) sul versante della allegazioni, le censure della ricorrente non avevano identificato in dettaglio il tenore dell'accertamento compiuto dai verificatori specificamente condiviso dal giudice di appello e individuato le critiche mosse allo stesso nel giudizio di merito, per evidenziare che, con la sua motivazione, il giudice di secondo grado avesse, in realtà, eluso i suoi doveri argomentativi, con particolare riferimento all'asserita stagionalità dell'attività; ii) tale ultimo elemento a discarico, a fronte delle risultanze dello studio di settore, andava dimostrato con autosufficienti allegazioni, quanto meno per verificarne la necessaria decisività.

4.2. Con riguardo a tali affermazioni si rileva che, se è pur vero che il verbale di PVC della Guardia di Finanza per l’anno 2003 era stato richiamato dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di avvalorare l’ipotesi della stagionalità e che la CTR, con opposta valutazione, ne aveva desunto l’esatto contrario, la Corte, nella sentenza qui impugnata, ha ritenuto non assolto l'onere di indicazione di documenti processuali sui quali si fonda il ricorso, previsto dall'art. 366, comma 6, c.p.c., perché la censura i) non avrebbe identificato in dettaglio il tenore dell'accertamento compiuto dai verificatori specificamente condiviso dal giudice di appello e ii) non avrebbe individuato le critiche mosse allo stesso nel giudizio di merito, per evidenziare che, con la sua motivazione, il giudice di secondo grado avesse, in realtà, eluso i suoi doveri argomentativi.

4.3. La Corte, pertanto, ha in sostanza rilevato un difetto non di indicazione documentale, bensì di allegazione argomentativa che, facendo leva sui documenti prodotti, potesse contrastare le - pur scarne –motivazioni del giudice di appello, evidenziando a tale riguardo che la contribuente aveva l’onere di superare la presunzione rappresentata dagli studi di settore, e che tale onere non era stato assolto.

La censura sollevata dalla ricorrente nel presente giudizio di revocazione investe pertanto non una svista od un errore nella lettura degli atti e dei documenti prodotti, bensì un presunto errore di giudizio formatosi sulla base di una valutazione, e dunque non riconducibile alla fattispecie dell’errore di fatto revocatorio di cui agli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

5. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Allega la ricorrente che le censure proposte con il ricorso per cassazione, con le quali si contestava l’applicabilità degli studi di settore in assenza di valido paramento sul settore specifico del noleggio di biancheria, erano state già proposte nel giudizio di appello, ed in particolare formulate con le controdeduzioni depositate il 14/05/2010, sottraendosi dunque alla inammissibilità per novità delle questioni dedotte.

5.1. Va a tale riguardo osservato che la Corte ha dichiarato inammissibile tale motivo di ricorso per cassazione, con cui si denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c., non solo rilevando che “Negli atti non vi è prova della proposizione di tali censure della contribuente dinanzi al giudice di appello, ma anche affermando che “La doglianza, comunque, mira ad ottenere una inammissibile rivalutazione nel merito della questione, non consentita in sede di legittimità.”

5.2. Avverso tale seconda, autonoma, ratio decidendi che sorregge la pronuncia di inammissibilità qui censurata,la ricorrente non ha opposto alcuna critica, né appaiono comunque configurabili errori revocatori a fronte di una evidente pronuncia di contenuto giuridico-valutativo.

E ciò induce evidentemente a ritenere che la parte, mediante il rimedio della revocazione, intenda qui far valere, in realtà, un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e una errata soluzione data al medesimo, il che non assume rilevanza revocatoria (Cass. 15/02/2018, n. 3760).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20072/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 28673/2019 depositata il 23/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ricorso per revocazione della sentenza n. 28673/2019 di questa Corte di cassazione, sorretto da due motivi. 2. Resiste l’Amministrazione con controricorso; la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 391-bis c.p.c. e dell'art. 395, n. 4 c.p.c., l’ “errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per Cassazione - svista materiale produttiva della negazione di allegazioni e elementi decisivi per risolvere la questione”. 1.1. Osserva la ricorrente che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società affermando che ”(…) nel motivo di ricorso non risulta assolto l'onere previsto dall'art. 366, comma 6, c.p.c.. Allorché la sentenza sia motivata per relationem ad un PVC della Guardia di finanza in atti di causa, l'onere di indicazione di documenti processuali sui quali si fonda il ricorso previsto dall'art. 366, comma 6, c.p.c., può ritenersi assolto solo ove la censura identifichi in dettaglio il tenore dell'accertamento compiuto dai verificatori specificamente condiviso dal giudice di appello ed è necessario, inoltre, individuare le critiche mosse allo stesso nel giudizio di merito, per evidenziare che, con la sua motivazione, il giudice di secondo grado abbia, in realtà, eluso i suoi doveri argomentativi. Detto onere non risulta assolto, tantomeno con riferimento all'asserita stagionalità dell'attività. Tale elemento a discarico a frontedelle risultanze dello studio di settore, andava dimostrato con autosufficienti allegazioni, quantomeno per verificarne la necessaria decisività.” 1.2. Afferma a tale riguardo la società che, diversamente da quanto ritenuto con la sentenza impugnata per revocazione, aveva fornito specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali ha fondato il ricorso. In particolare, aveva evidenziato che il verbale di verifica della Guardia di finanza faceva riferimento al periodo d'imposta 2003, precedente rispetto a quello di cui all'avviso di accertamento impugnato, relativo, invece, all'anno di imposta 2004. Inoltre, la stagionalità e la tipologia dell'attività svolta dalla società ricorrente era stata dimostrata dalle fatture emesse e agli atti del giudizio, specificamente indicati anche nell'ambito del ricorso per Cassazione. La CTR aveva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA]. il deposito del processo verbale menzionato per acquisire informazioni relative alla tipologia dell'attività svolta dalla società, considerato che all'udienza quest'ultima ne aveva fatto menzione al fine di avvalorare la tesi che la società svolge attività di noleggio e lavaggio di biancheria per alberghi e ristoranti prevalentemente nel periodo estivo, e di conseguenza non sarebbero stati applicabili gli studi di settore. 1.3. Il giudice di secondo grado, oltre ad aver omesso di esaminare correttamente la documentazione depositata dalla società, che confermava la natura prevalentemente stagionale dell'attività svolta e la tipologia delle prestazioni, avrebbe esteso, senza motivazione alcuna, le risultanze del verbale di verifica della Guardia di finanza relativo all'annualità d'imposta 2003 all'annualità di imposta 2004 oggetto del presente giudizio. Anche se fossero state corrette le conclusioni a cui era pervenuta la Guardia di finanza per l'annualità d'imposta 2003, comunque quelle stesse conclusioni non avrebbero potuto essere estese dal giudice di secondo grado all'annualità d'imposta 2004 oggetto del presente giudizio. 1.4. Conseguentemente, sostiene la società contribuente che la sentenza della Suprema Corte si fonderebbe su di un presupposto diverso e incompatibile con quello dimostrato in giudizio e che da ciò ne discenderebbe l'erroneità dell'affermazione per la quale la ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 366, co. 6 c.p.c., descrivere “in dettaglio il tenore dell'accertamento compiuto dai verificatori” poiché esso, non essendo oggetto di censure da parte della ricorrente, non era mai stato oggetto di descrizione nell'ambito del giudizio di merito, in quanto, appunto, totalmente inconferente rispetto al quid decisum. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 391-bis c.p.c. e dell'art. 395, n. 4 c.p.c., l’ “errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso per Cassazione - omesso esame nell'erronea supposizione della sua inesistenza”. 2.1. Osserva la ricorrente che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso rilevando che “Negli atti non vi è prova della proposizione di tali censure del contribuente nel giudizio di appello”, e che “La doglianza, comunque, mira ad ottenere una inammissibile rivalutazione nel merito della questione, non consentita in sede di legittimità.” 2.2. Afferma la società contribuente che tali affermazioni sarebbero contrarie alle risultanze materiali del giudizio. Infatti, sostiene, con il ricorso per Cassazione aveva riproposto le censure a loro volta in appello formulate con le controdeduzioni depositate il 14/05/2010, trascrivendole pedissequamente. Le censure proposte in sede di legittimità dalla società erano state dalla stessa dedotte sia in primo sia in secondo grado e le argomentazioni evidenziate con le controdeduzioni depositate in data 14/05/2010, non erano state esaminate dal giudice di appello. La Corte di Cassazione, per mera svista nell'attività relativa alla lettura ed alla percezione degli atti, avrebbe pertanto ritenuto inesistente una censura documentalmente risultante dal dato testuale delle controdeduzioni in appello del contribuente. 3. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione. Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 3.1. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass.20/02/2006, n. 3652; Cass. 11/04/2001, n. 5369). In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva. 3.2. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedottonon già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.29/03/2022, n. 10040). 3.3. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897). Inoltre, quanto all'effettività della tutela giudiziaria, anche la Corte di giustizia dell'UE riconosce la necessità che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possano più essere rimesse indiscussione e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez. U., 28/05/2013, n. 13181; cfr. Corte giust., 03/09/2009, in causa C- 2/08, Olimpiclub; Corte giust., 30/09/2003, in causa C-224/01, Kobler; Corte giust., 16/03/2006, in causa C-234/04, Kapferer). Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e negarilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 3.4. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bis e 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472). Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865). 4. Alla luce di tali principi, il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con il ricorso per cassazione la società contribuente aveva criticato la sentenza della CTR per avere esteso le risultanze del verbale di verifica della Guardia di Finanza per l’anno 2003 al successivo anno 2004, oggetto del contendere, ed aveva allegato che la natura stagionale dell’attività d’impresa sarebbe stata invece riscontrata dalle produzioni effettuate dall’appellante nel giudizio di secondo grado. 4.1. La Corte di cassazione ha ritenuto non assolto l’onere di indicazione dei documenti processuali sui quali si fondava il ricorso previsto dall'art. 366, comma 6, c.p.c., in quanto: i) sul versante della allegazioni, le censure della ricorrente non avevano identificato in dettaglio il tenore dell'accertamento compiuto dai verificatori specificamente condiviso dal giudice di appello e individuato le critiche mosse allo stesso nel giudizio di merito, per evidenziare che, con la sua motivazione, il giudice di secondo grado avesse, in realtà, eluso i suoi doveri argomentativi, con particolare riferimento all'asserita stagionalità dell'attività; ii) tale ultimo elemento a discarico, a fronte delle risultanze dello studio di settore, andava dimostrato con autosufficienti allegazioni, quanto meno per verificarne la necessaria decisività. 4.2. Con riguardo a tali affermazioni si rileva che, se è pur vero che il verbale di PVC della Guardia di Finanza per l’anno 2003 era stato richiamato dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di avvalorare l’ipotesi della stagionalità e che la CTR, con opposta valutazione, ne aveva desunto l’esatto contrario, la Corte, nella sentenza qui impugnata, ha ritenuto non assolto l'onere di indicazione di documenti processuali sui quali si fonda il ricorso, previsto dall'art. 366, comma 6, c.p.c., perché la censura i) non avrebbe identificato in dettaglio il tenore dell'accertamento compiuto dai verificatori specificamente condiviso dal giudice di appello e ii) non avrebbe individuato le critiche mosse allo stesso nel giudizio di merito, per evidenziare che, con la sua motivazione, il giudice di secondo grado avesse, in realtà, eluso i suoi doveri argomentativi. 4.3. La Corte, pertanto, ha in sostanza rilevato un difetto non di indicazione documentale, bensì di allegazione argomentativa che, facendo leva sui documenti prodotti, potesse contrastare le - pur scarne –motivazioni del giudice di appello, evidenziando a tale riguardo che la contribuente aveva l’onere di superare la presunzione rappresentata dagli studi di settore, e che tale onere non era stato assolto. La censura sollevata dalla ricorrente nel presente giudizio di revocazione investe pertanto non una svista od un errore nella lettura degli atti e dei documenti prodotti, bensì un presunto errore di giudizio formatosi sulla base di una valutazione, e dunque non riconducibile alla fattispecie dell’errore di fatto revocatorio di cui agli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 5. Anche il secondo motivo è inammissibile. Allega la ricorrente che le censure proposte con il ricorso per cassazione, con le quali si contestava l’applicabilità degli studi di settore in assenza di valido paramento sul settore specifico del noleggio di biancheria, erano state già proposte nel giudizio di appello, ed in particolare formulate con le controdeduzioni depositate il 14/05/2010, sottraendosi dunque alla inammissibilità per novità delle questioni dedotte. 5.1. Va a tale riguardo osservato che la Corte ha dichiarato inammissibile tale motivo di ricorso per cassazione, con cui si denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c., non solo rilevando che “Negli atti non vi è prova della proposizione di tali censure della contribuente dinanzi al giudice di appello, ma anche affermando che “La doglianza, comunque, mira ad ottenere una inammissibile rivalutazione nel merito della questione, non consentita in sede di legittimità.” 5.2. Avverso tale seconda, autonoma, ratio decidendi che sorregge la pronuncia di inammissibilità qui censurata,la ricorrente non ha opposto alcuna critica, né appaiono comunque configurabili errori revocatori a fronte di una evidente pronuncia di contenuto giuridico-valutativo. E ciò induce evidentemente a ritenere che la parte, mediante il rimedio della revocazione, intenda qui far valere, in realtà, un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e una errata soluzione data al medesimo, il che non assume rilevanza revocatoria (Cass. 15/02/2018, n. 3760). 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1
Sentenza Cassazione n. 20927/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris