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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07415/2026

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19745/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SavinaBomboi-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3782/2025depositata il 16/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 19745/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 7415/2026Data pubblicazione 27/03/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo,Numero registro generale 19745/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 7415/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 19745/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SavinaBomboi-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3782/2025depositata il 16/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 19745/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 7415/2026Data pubblicazione 27/03/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta ScrimaP.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19745/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SavinaBomboi-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3782/2025depositata il 16/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 19745/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 7415/2026Data pubblicazione 27/03/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo,Numero registro generale 19745/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 7415/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 19745/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SavinaBomboi-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3782/2025depositata il 16/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 19745/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 7415/2026Data pubblicazione 27/03/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta ScrimaP.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima
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