CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 86-24182/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione degli artt. 110, 628 commi primo, secondo, terzo n. 1 e 116 cod. pen., sono indeducibili perché entrambi fondati su argomenti di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulle evidenze istruttorie comprovanti la sussistenza della rapina impropria aggravata ascritta al ricorrente e pagg. 8 e 9 sull'infondatezza della configurabilità del concorso anomalo ex art.116 cod. pen.); rilevato che con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 4 novembre u.s. la difesa ha invocato l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; ritenuto che la Corte di merito ha specificamente argomentato per escludere la particolare tenuità della condotta, valorizzando circostanze di fatto che non sono in discussione e che tali argomentazioni valgono ad escludere l'ontologia tenue della condotta, nella accezione fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, invocata dalla difesa con la memoria da ultimo depositata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.