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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 37129/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13873/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Ida di Domenica , con dom i cilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via Susa, 1 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualedi mandataria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito inRoma, via Orazio, 31 -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n . 4667 /2017, depositata il 9 novembre 2017 Oggetto: banca Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 9 novembre 2017, di reiezione dell’appello avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto laloro opposizione avvero il decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato di pagare, in via solidale, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.c. s.p.a. (successivamente fusa nella [OSCURATO:SOCIETA].) in quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 455.151,30e, quanto agli altri odierni ricorrenti, la minor somma di euro 400.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del conto corrente acceso dalla società, garantito da fideiussioni rilasciate dagli altri ricorrenti; -la Corte di appello ha riferito che con l’opposizione gli ingiunti avevano eccepito l’applicazione di interessi non pattuiti e di importo superiore al cd. tasso soglia e che il giudice di primo grado aveva respinto tale opposizione in ragione dell’infondatezza dei loroassunti; - ha, quindi, disatteso il gravame evidenzian do che non vi era stato superamento del cd. tasso soglia, attribuendo rilevanza , a tale fine, all’applicazione della commissione di massimo scoperto solo per il periodo successivo all’entrata in vigore della l. 28 gennaio 2009, n. 2, e che le censure mosse alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado erano generiche; -il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale di mandataria dellaRed [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more subentrata nel rapporto controverso; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - c on il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394,2-bis l. 28 gennaio 2009, n. 2, 644 c od . p en . e 1815 c od . civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la commissione di massimo scoperto non dovesse essere inclusa nel tasso effettivo globale ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia (anche) per il periodo anteriore all’entrata in vigore della l.n. 2 del 2009; -il motivo è inammissibile; - con riferimento ai rapp orti bancari svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bisd.l. 29 novembre 2008, n. 185, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini dell’individuazione delle voci di costo del credito rilevanti per la verifica del rispetto del tasso soglia dell'usura di cui alla l.n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia –ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, primo comma, della predetta l.n. 108 del 1996 –e con la cd.

CMS soglia – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali –, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale margine residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Cass., Sez.

Un., 20 giugno 2018, n. 16303); - orbene, parte ricorrente si limi ta a denunciare solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell'incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigore della l.n. 2 del 2009, senza alcuna deduzione e argomentazione volta a dimostrare l'incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto, da cui dipende il superamento della soglia; -la mancata specificazione degli elementi fattuali e delle ragioni in base ai quali il tasso soglia sarebbe stato, nel caso in esame, superato non consente di apprezzare la rilevanza e decisività della questione prospettata (cfr., in tal senso, Cass. 6 settembre 2021, n. 24013); - con il secondo motivo i ricorrenti deducono , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc. c iv . , per mancata corrispondenza tra il chiesto e i l pronunciato , nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che le censure alla consulenza tecnica d’ufficio fossero generiche; - il motivo è infondato; - l’invocato principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ.,implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda (cfr. Cass. 13 novembre 2018, n. 29200); - sotto altro aspetto il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto; - il principio in esame riguarda , dunque, soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia e non si estende anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (cfr. Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616); - pertanto, la decisione impugnata, la quale ha valutato il motivo di gravame proposto dagli appellanti e ritenuto che lo stesso non meritasse accoglimento in ragione della genericità delle censure sollevate avverso la consulenza tecnica d’ufficio, oltre che, quanto al rilievo concernente l’omessa rilevanza, ai fini della verifica dell’usura, della commissione disponibilità fondi, della sua infondatezza, si sottrae alla doglianza formulata; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13873/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Ida di Domenica , con dom i cilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via Susa, 1 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualedi mandataria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito inRoma, via Orazio, 31 -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n . 4667 /2017, depositata il 9 novembre 2017 Oggetto: banca Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 9 novembre 2017, di reiezione dell’appello avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto laloro opposizione avvero il decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato di pagare, in via solidale, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.c. s.p.a. (successivamente fusa nella [OSCURATO:SOCIETA].) in quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 455.151,30e, quanto agli altri odierni ricorrenti, la minor somma di euro 400.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del conto corrente acceso dalla società, garantito da fideiussioni rilasciate dagli altri ricorrenti; -la Corte di appello ha riferito che con l’opposizione gli ingiunti avevano eccepito l’applicazione di interessi non pattuiti e di importo superiore al cd. tasso soglia e che il giudice di primo grado aveva respinto tale opposizione in ragione dell’infondatezza dei loroassunti; - ha, quindi, disatteso il gravame evidenzian do che non vi era stato superamento del cd. tasso soglia, attribuendo rilevanza , a tale fine, all’applicazione della commissione di massimo scoperto solo per il periodo successivo all’entrata in vigore della l. 28 gennaio 2009, n. 2, e che le censure mosse alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado erano generiche; -il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale di mandataria dellaRed [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more subentrata nel rapporto controverso; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - c on il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394,2-bis l. 28 gennaio 2009, n. 2, 644 c od . p en . e 1815 c od . civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la commissione di massimo scoperto non dovesse essere inclusa nel tasso effettivo globale ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia (anche) per il periodo anteriore all’entrata in vigore della l.n. 2 del 2009; -il motivo è inammissibile; - con riferimento ai rapp orti bancari svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bisd.l. 29 novembre 2008, n. 185, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini dell’individuazione delle voci di costo del credito rilevanti per la verifica del rispetto del tasso soglia dell'usura di cui alla l.n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia –ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, primo comma, della predetta l.n. 108 del 1996 –e con la cd. CMS soglia – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali –, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale margine residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303); - orbene, parte ricorrente si limi ta a denunciare solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell'incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigore della l.n. 2 del 2009, senza alcuna deduzione e argomentazione volta a dimostrare l'incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto, da cui dipende il superamento della soglia; -la mancata specificazione degli elementi fattuali e delle ragioni in base ai quali il tasso soglia sarebbe stato, nel caso in esame, superato non consente di apprezzare la rilevanza e decisività della questione prospettata (cfr., in tal senso, Cass. 6 settembre 2021, n. 24013); - con il secondo motivo i ricorrenti deducono , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc. c iv . , per mancata corrispondenza tra il chiesto e i l pronunciato , nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che le censure alla consulenza tecnica d’ufficio fossero generiche; - il motivo è infondato; - l’invocato principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ.,implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda (cfr. Cass. 13 novembre 2018, n. 29200); - sotto altro aspetto il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto; - il principio in esame riguarda , dunque, soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia e non si estende anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (cfr. Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616); - pertanto, la decisione impugnata, la quale ha valutato il motivo di gravame proposto dagli appellanti e ritenuto che lo stesso non meritasse accoglimento in ragione della genericità delle censure sollevate avverso la consulenza tecnica d’ufficio, oltre che, quanto al rilievo concernente l’omessa rilevanza, ai fini della verifica dell’usura, della commissione disponibilità fondi, della sua infondatezza, si sottrae alla doglianza formulata; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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