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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04026/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sPritite le conclusioni del PG t- c/r3 Leojet, i ri 19- eLett, a u ò, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sulla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero territoriale, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a COCCO Mario con le due seguenti decisioni: 1) sentenza n. 107/19 emessa. dal Tribunale di Arezzo in data 28 marzo 2019, irrevocabile il 4 maggio 2019; 2) sentenza n. 309/19 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 11 settembre 2019, irrevocabile il 30 giugno 2020.

Premetteva il giudice adìto che, con la seconda delle menzionate decisioni, il COCCO era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, applicata in aumento, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., sulla pena di un anno e quattro mesi inflittagli con la sentenza sub 1).

Il giudice della cognizione, ravvisato il medesimo disegno criminoso tra i fatti in contestazione e rilevato che, nella specie, le pene cumulate (un anno e otto mesi di reclusione) non eccedevano i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., aveva esteso alla seconda condanna il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima, sicché, potendo, in tale ipotesi, la pluralità di condanne essere assimilata ad un'unica condanna (con un'unica pena sospesa), non risultava violata la disciplina dettata dall'art. 164 cod. pen. e non sussistevano i presupposti per la revoca del beneficio.

La richiesta di revoca avanzata dal P.M. meritava, peraltro, accoglimento sotto un diverso profilo.

Il COCCO, infatti, aveva già fruito della sospensione condizionale della pena con la sentenza emessa in data 6 febbraio 1980 (irrevocabile in data 8 marzo 1980), con la quale era stato condannato dal Tribunale di Arezzo alla pena di un anno di reclusione e 100.000 lire di multa per il reato di cui agli artt. 81, 646 cod. pen.; detta pena, cumulata con quelle sopra richiamate, superava i limiti edittali indicati dall'art. 163 cod. pen., il che determinava la sussistenza dei presupposti della revoca del beneficio successivamente concesso "a norma dell'art. 168, comma 1, n. 2), c.p.".

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COCCO Mario, per il tramite del difensore.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., essendosi il giudice dell'esecuzione pronunciato su questioni non devolutegli dal P.M.

In primo luogo, l'organo della Pubblica accusa aveva inoltrato richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sola sentenza n. 309/2019 emessa in data 11 settembre 2019 dal Tribunale di Arezzo e non anche di quella concessa con la sentenza n. 107/2019 pronunciata dallo stesso Tribunale.

In secondo luogo, la richiesta era stata avanzata come revoca di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., ipotesi che riguarda la intervenuta commissione di un ulteriore delitto nel quinquennio legale di esperimento, mentre il giudice adìto aveva accolto la richiesta in base alla diversa disposizione prevista dal comma 3 dello stesso articolo (cioè per violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen.). 4-7

2.2. Con il secondo motivo, si deduce carenza di motivazione, in quanto nell'ordinanza impugnata non sarebbe stato dato atto dell'acquisizione dei due fascicoli dei giudizi di cognizione definiti con la condanna a pena sospesa, onde verificare se, al momento della concessione illegittima del nuovo beneficio, il decidente fosse stato a conoscenza dell'esistenza di un fattore ostativo, costituito dalla precedente concessione disposta con la sentenza del 1980.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 674 cod. proc. pen.

Dal certificato del casellario giudiziale, aggiornato al 28 marzo 2019, acquisito dal Tribunale di Arezzo prima di emettere la sentenza n. 107/2019 nella stessa data, risultava iscritta, al n. 5, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Arezzo nei confronti del COCCO il 6 febbraio 1980 con l'annotazione della concessione della sospensione condizionale della pena.

Dunque, il giudice della cognizione, al momento della decisione di reiterare l'applicazione del beneficio in favore dell'imputato, era perfettamente a conoscenza dell'esistenza di un fattore ad essa ostativo.

Tuttavia, non essendo stato posto riparo all'errore mediante il ricorso agli ordinari mezzi d'impugnazione da parte del P.M., era precluso al giudice dell'esecuzione disporre la revoca del beneficio illegittimamente concesso in sede di cognizione.

2.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si contesta, di nuovo, l'erronea applicazione dell'art. 674 cod. proc. pen. sotto un diverso profilo.

Assume il difensore del ricorrente che, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo in data 6 febbraio 1980, era stata pronunciata ordinanza di riabilitazione dal competente Tribunale di Sorveglianza e che, in ogni caso, il reato giudicato doveva considerarsi estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen.: pertanto, non vi era alcun ostacolo alla concessione della sospensione condizionale che oggi veniva revocata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato e assorbente, come prospettato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il secondo motivo di ricorso.

1.1. Il giudice dell'esecuzione, nella parte iniziale del suo provvedimento, ha correttamente affermato, in base alla situazione processuale esaminata, che, nei termini giuridici in cui era stata prospettata, non poteva essere accolta la richiesta, avanzata dal P.M., di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a COCCO Mario con le sentenze indicate in premessa, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, da un lato, la condanna a pena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a precedente condanna (Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008, Grasso, Rv. 241832), dall'altro, nel caso - come quello di specie - in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non può reputarsi violata la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. dall'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata (ovviamente se inferiore ai due anni di 6-7 reclusione): in tale ipotesi, infatti, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352).

1.2. Tuttavia, nel disporre, poi, la revoca in base ad altri presupposti (la precedente concessione del beneficio con sentenza di condanna alla pena detentiva di un anno di reclusione emessa dal Tribunale di Arezzo in data 6 febbraio 1980 e la conseguente violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen.), il giudice di merito ha omesso di conformarsi al principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc.

Longo, Rv. 264381, nella quale è stato affermato: a) che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. in presenza di cause ostative, a meno che non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; b) che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.

Ed invero, con il provvedimento impugnato, il giudice a quo, nel revocare il beneficio, riconosciuto all'interessato dal Tribunale di Arezzo con le due sentenze già citate, in ragione di una risalente pronuncia di condanna (emessa dal medesimo Tribunale in data 8 febbraio 1980, irrevocabile in data 8 marzo 1980) alla pena detentiva di un anno di reclusione (sospesa), ha omesso di motivare sulla circostanza di aver o meno provveduto alla doverosa acquisizione dei fascicoli relativi ai due giudizi di cognizione per verificare la conoscibilità, da parte dei giudici, tramite l'esame del certificato del casellario giudiziale in atti (o mediante un'ulteriore e diversa attività istruttoria), di precedenti eventualmente ostativi alla rinnovazione del beneficio.

2. Tale carenza di motivazione sul necessario accertamento da svolgere, prima di decidere l'incidente di esecuzione proposto, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo che provvederà a colmare la lacuna evidenziata, procedendo alla verifica di cui sopra in funzione della decisione da adottare sulla richiesta avanzata dal P.M.

Le ulteriori censure restano assorbite.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sPritite le conclusioni del PG t- c/r3 Leojet, i ri 19- eLett, a u ò, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sulla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero territoriale, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a COCCO Mario con le due seguenti decisioni: 1) sentenza n. 107/19 emessa. dal Tribunale di Arezzo in data 28 marzo 2019, irrevocabile il 4 maggio 2019; 2) sentenza n. 309/19 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 11 settembre 2019, irrevocabile il 30 giugno 2020. Premetteva il giudice adìto che, con la seconda delle menzionate decisioni, il COCCO era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, applicata in aumento, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., sulla pena di un anno e quattro mesi inflittagli con la sentenza sub 1). Il giudice della cognizione, ravvisato il medesimo disegno criminoso tra i fatti in contestazione e rilevato che, nella specie, le pene cumulate (un anno e otto mesi di reclusione) non eccedevano i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., aveva esteso alla seconda condanna il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima, sicché, potendo, in tale ipotesi, la pluralità di condanne essere assimilata ad un'unica condanna (con un'unica pena sospesa), non risultava violata la disciplina dettata dall'art. 164 cod. pen. e non sussistevano i presupposti per la revoca del beneficio. La richiesta di revoca avanzata dal P.M. meritava, peraltro, accoglimento sotto un diverso profilo. Il COCCO, infatti, aveva già fruito della sospensione condizionale della pena con la sentenza emessa in data 6 febbraio 1980 (irrevocabile in data 8 marzo 1980), con la quale era stato condannato dal Tribunale di Arezzo alla pena di un anno di reclusione e 100.000 lire di multa per il reato di cui agli artt. 81, 646 cod. pen.; detta pena, cumulata con quelle sopra richiamate, superava i limiti edittali indicati dall'art. 163 cod. pen., il che determinava la sussistenza dei presupposti della revoca del beneficio successivamente concesso "a norma dell'art. 168, comma 1, n. 2), c.p.". 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COCCO Mario, per il tramite del difensore. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., essendosi il giudice dell'esecuzione pronunciato su questioni non devolutegli dal P.M. In primo luogo, l'organo della Pubblica accusa aveva inoltrato richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sola sentenza n. 309/2019 emessa in data 11 settembre 2019 dal Tribunale di Arezzo e non anche di quella concessa con la sentenza n. 107/2019 pronunciata dallo stesso Tribunale. In secondo luogo, la richiesta era stata avanzata come revoca di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., ipotesi che riguarda la intervenuta commissione di un ulteriore delitto nel quinquennio legale di esperimento, mentre il giudice adìto aveva accolto la richiesta in base alla diversa disposizione prevista dal comma 3 dello stesso articolo (cioè per violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen.). 4-7 2.2. Con il secondo motivo, si deduce carenza di motivazione, in quanto nell'ordinanza impugnata non sarebbe stato dato atto dell'acquisizione dei due fascicoli dei giudizi di cognizione definiti con la condanna a pena sospesa, onde verificare se, al momento della concessione illegittima del nuovo beneficio, il decidente fosse stato a conoscenza dell'esistenza di un fattore ostativo, costituito dalla precedente concessione disposta con la sentenza del 1980. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 674 cod. proc. pen. Dal certificato del casellario giudiziale, aggiornato al 28 marzo 2019, acquisito dal Tribunale di Arezzo prima di emettere la sentenza n. 107/2019 nella stessa data, risultava iscritta, al n. 5, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Arezzo nei confronti del COCCO il 6 febbraio 1980 con l'annotazione della concessione della sospensione condizionale della pena. Dunque, il giudice della cognizione, al momento della decisione di reiterare l'applicazione del beneficio in favore dell'imputato, era perfettamente a conoscenza dell'esistenza di un fattore ad essa ostativo. Tuttavia, non essendo stato posto riparo all'errore mediante il ricorso agli ordinari mezzi d'impugnazione da parte del P.M., era precluso al giudice dell'esecuzione disporre la revoca del beneficio illegittimamente concesso in sede di cognizione. 2.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si contesta, di nuovo, l'erronea applicazione dell'art. 674 cod. proc. pen. sotto un diverso profilo. Assume il difensore del ricorrente che, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo in data 6 febbraio 1980, era stata pronunciata ordinanza di riabilitazione dal competente Tribunale di Sorveglianza e che, in ogni caso, il reato giudicato doveva considerarsi estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen.: pertanto, non vi era alcun ostacolo alla concessione della sospensione condizionale che oggi veniva revocata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato e assorbente, come prospettato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il secondo motivo di ricorso. 1.1. Il giudice dell'esecuzione, nella parte iniziale del suo provvedimento, ha correttamente affermato, in base alla situazione processuale esaminata, che, nei termini giuridici in cui era stata prospettata, non poteva essere accolta la richiesta, avanzata dal P.M., di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a COCCO Mario con le sentenze indicate in premessa, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, da un lato, la condanna a pena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a precedente condanna (Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008, Grasso, Rv. 241832), dall'altro, nel caso - come quello di specie - in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non può reputarsi violata la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. dall'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata (ovviamente se inferiore ai due anni di 6-7 reclusione): in tale ipotesi, infatti, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352). 1.2. Tuttavia, nel disporre, poi, la revoca in base ad altri presupposti (la precedente concessione del beneficio con sentenza di condanna alla pena detentiva di un anno di reclusione emessa dal Tribunale di Arezzo in data 6 febbraio 1980 e la conseguente violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen.), il giudice di merito ha omesso di conformarsi al principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381, nella quale è stato affermato: a) che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. in presenza di cause ostative, a meno che non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; b) che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. Ed invero, con il provvedimento impugnato, il giudice a quo, nel revocare il beneficio, riconosciuto all'interessato dal Tribunale di Arezzo con le due sentenze già citate, in ragione di una risalente pronuncia di condanna (emessa dal medesimo Tribunale in data 8 febbraio 1980, irrevocabile in data 8 marzo 1980) alla pena detentiva di un anno di reclusione (sospesa), ha omesso di motivare sulla circostanza di aver o meno provveduto alla doverosa acquisizione dei fascicoli relativi ai due giudizi di cognizione per verificare la conoscibilità, da parte dei giudici, tramite l'esame del certificato del casellario giudiziale in atti (o mediante un'ulteriore e diversa attività istruttoria), di precedenti eventualmente ostativi alla rinnovazione del beneficio. 2. Tale carenza di motivazione sul necessario accertamento da svolgere, prima di decidere l'incidente di esecuzione proposto, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo che provvederà a colmare la lacuna evidenziata, procedendo alla verifica di cui sopra in funzione della decisione da adottare sulla richiesta avanzata dal P.M. Le ulteriori censure restano assorbite. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice pe
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