CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17097/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via D. Millelire n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1702/13/15, depositata il 22 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1702/13/15 del 22 / 04 /201 5 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Presezzi) avverso la sentenza n. 184/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007; 2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate (di seguito AE)proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; 3. Presezzi resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia; 2. preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa fino al termine di legge e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio exart. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso