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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36184/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/09/2014 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 29 settembre 2014 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 18 marzo 2014 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo alle annualità 2006 e 2007, ed aveva dichiarato di non doversi procedere per il reato relativo all'annualità 2005, estinto per prescrizione.

2. Con un unico motivo di ricorso l'imputata chiede la dichiarazione di prescrizione a cui non aveva rinunciato, poiché il fatto risaliva al 30 dicembre 2008. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Si osserva che la difesa ha proposto ricorso per cassazione solo in relazione alla contestazione dell'annualità 2007, perché fa riferimento ad una consumazione del reato al 30 dicembre 2008.

Non pare vi siano elementi per ritenere che abbia rivolto analoga censura per l'annualità 2006.

3.2. In ogni caso, l'unica censura sollevata attiene alla prescrizione, pacificamente sopravvenuta dopo la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 33542 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cavalera, Rv. 219531-01) hanno però affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 cod. proc. pen.

Hanno infatti precisato che, siccome l'impugnazione implica la necessaria doglianza contro un provvedimento che abbia le caratteristiche, i requisiti che gli consentano di inserirsi in un processo, ed eventualmente, come nel caso della sentenza, di concluderlo, un ricorso che non contenga censure avverso la decisione, ma che reclami soltanto l'applicazione della causa estintiva sopravvenuta alla decisione, si atteggia, rispetto al ricorso per cassazione, coerentemente al regime della tassatività dei casi di ricorso, quale motivo non consentito.

Nel caso di specie, la ricorrente ha quindi "apparentemente" impugnato la sentenza, limitandosi a chiedere solo di accertare il fatto sopravvenuto dell'estinzione del reato per prescrizione.

In conformità alla sentenza citata, più recentemente, la Corte di cassazione ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere la prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza e che risulti privo di qualsiasi doglianza idonea a confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., ord, Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262616 - 01). [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 12602 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Ricci, Rv. 266818) hanno inoltre precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.

Per questo motivo, è precluso al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio la prescrizione che non sia stata dedotta nel giudizio di merito o nell'ambito di un ricorso per cassazione ritualmente proposto nel rispetto degli art. 585 lett. c) e 606 cod. proc. pen. 3.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/09/2014 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 settembre 2014 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 18 marzo 2014 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo alle annualità 2006 e 2007, ed aveva dichiarato di non doversi procedere per il reato relativo all'annualità 2005, estinto per prescrizione. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputata chiede la dichiarazione di prescrizione a cui non aveva rinunciato, poiché il fatto risaliva al 30 dicembre 2008. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Si osserva che la difesa ha proposto ricorso per cassazione solo in relazione alla contestazione dell'annualità 2007, perché fa riferimento ad una consumazione del reato al 30 dicembre 2008. Non pare vi siano elementi per ritenere che abbia rivolto analoga censura per l'annualità 2006. 3.2. In ogni caso, l'unica censura sollevata attiene alla prescrizione, pacificamente sopravvenuta dopo la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 33542 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cavalera, Rv. 219531-01) hanno però affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 cod. proc. pen. Hanno infatti precisato che, siccome l'impugnazione implica la necessaria doglianza contro un provvedimento che abbia le caratteristiche, i requisiti che gli consentano di inserirsi in un processo, ed eventualmente, come nel caso della sentenza, di concluderlo, un ricorso che non contenga censure avverso la decisione, ma che reclami soltanto l'applicazione della causa estintiva sopravvenuta alla decisione, si atteggia, rispetto al ricorso per cassazione, coerentemente al regime della tassatività dei casi di ricorso, quale motivo non consentito. Nel caso di specie, la ricorrente ha quindi "apparentemente" impugnato la sentenza, limitandosi a chiedere solo di accertare il fatto sopravvenuto dell'estinzione del reato per prescrizione. In conformità alla sentenza citata, più recentemente, la Corte di cassazione ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere la prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza e che risulti privo di qualsiasi doglianza idonea a confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., ord, Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262616 - 01). [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 12602 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Ricci, Rv. 266818) hanno inoltre precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione. Per questo motivo, è precluso al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio la prescrizione che non sia stata dedotta nel giudizio di merito o nell'ambito di un ricorso per cassazione ritualmente proposto nel rispetto degli art. 585 lett. c) e 606 cod. proc. pen. 3.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso
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