CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33618-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1RO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3424/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 30 agosto 2019, la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 25 settembre 2014, che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dal Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in relazione al pagamento di assegni bancari non trasferibili in favore di soggetto diverso dal prenditore per la somma complessiva di 929.425,03; - che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la banca, articolando un unico motivo; - che si difende con controricorso la procedura intimata, che deposita anche la memoria; CONSIDERATO - che il motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 43 1. ass., in quanto la corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che, pur in presenza della clausola di non trasferibilità, gli assegni siano stati pagati a soggetti terzi in presenza del prenditore e col suo consenso, posto che la corretta interpretazione della Ric. 2019 n. 33618 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -2- disposizione menzionata deve indurre a ritenere legittimo, in simile evenienza, il pagamento a soggetto diverso dal prenditore; - che la corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, come non sia fondata, in diritto, la tesi secondo cui la banca potrebbe legittimamente pagare l'assegno non trasferibile ad altro soggetto, diverso dal prenditore, col suo consenso e da questi fiduciariamente incaricato; e, in punto di fatto, che comunque a tal fine la banca avrebbe dovuto «adeguatamente comprovare la formale sussistenza dell'ipotizzato incarico .fiduciario all'incasso, il che non è avvenuto, limitandosi invece a richiamare la sola sussistenza del consenso del facci giorgio all'altrui irregolare incasso» (cfr. penultimo foglio della sentenza impugnata); - che, ciò posto, il motivo è inammissibile, in quanto esso non censura validamente la seconda motivazione esposta, che attiene alla prova del fatto dedotto: invero, la corte d'appello ha affermato che la banca, ai fini dell'accoglimento della sua prospettazione difensiva, avrebbe dovuto provare non il mero consenso del prenditore all'incasso dei titoli da parte di terzi, dedotto per fatti concludenti dalla sua presenza, bensì il conferimento ad essi di un vero e proprio previo incarico fiduciario («comprovare la formale sussistenza dell'ipotizzato incarico fiduciario»), ossia conferito espressasmente in vista dell'incasso, mentre la banca non ha fatto altro che ribadire la tesi del consenso prestato per fatti concludenti (cfr. pag. 34 del ricorso: «lo stretto legame di parentela tra il prenditore e coloro che sottoscrivevano la distinta di presentazione consentiva di considerare che ogni presentazione di assegno da parte dei figli avveniva su incarico e con il consenso del padre»), tesi che neppure lambisce la ratio decidendi di cui si è dato conto; - che è noto come, in presenza di una duplice ratio, di cui una inadeguatamente attaccata, questa resta idonea a sorreggere la decisione, dal momento che ove la sentenza sia sorretta da una Ric. 2019 n. 33618 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -3- pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (e multis, Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108); - che il ricorso, dunque, è inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 13.000,00, oltre ad € 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15`)/0 sul compenso ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto il contributo unificato. Così dec