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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 1971

Cassazione n. 49279/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 24/09/1971 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso;I [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza in preambolo, ha disposto la revoca della detenzione domiciliare, misura concessa a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento depositato in data 23 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Avellino aveva provveduto a sospendere la misura alternativa sulla base della comunicazione della Questura in data 17 gennaio 2022, con la quale si riferivano gravi condotte che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere in occasione di lavori di ristrutturazione dell'appartamento condotto in locazione, consistite nel getto pericoloso di acqua e pietre dal balcone del proprio appartamento al quarto piano, con danneggiamento di un'autovettura parcheggiata in strada e con pericolo per l'incolumità della stessa proprietaria del mezzo e di altra persona che con questa si accompagnava.

2. Il Tribunale ha ritenuto l'episodio «chiaro indice della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, per la concreta pericolosità dimostrata, avendo il reo dato dimostrazione inequivoca di non essere in grado di autogestire la misura alternativa, tenendo conto della condotta trasgressiva e anche idonea alla messa in pericolo dell'altrui incolumità».

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione dell'art. 47-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione.

Il Tribunale ha errato nel ritenere che il solo fatto segnalato dalla Questura potesse essere indicativo dell'incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa, omettendo di fornire ogni motivazione sul punto.

Ha, poi, trascurato le allegazioni difensive (fotografie riproducenti lo stato dei luoghi, verbale di sequestro di frammenti di muratura/intonaco) che, ove valutate, avrebbero consentito di ritenere il fatto di minore gravità e non necessariamente ascrivibile al condannato.

L'episodio avrebbe, in ogni caso, dovuto essere valutato nell'ambito della condotta sino a quel momento serbata dal ricorrente nell'ambito del percorso riabilitativo.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso pone censure manifestamente infondate.

L'ordinanza impugnata, invero, pur concisa nella motivazione, resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge.

2. Il Tribunale ha, in primo luogo, dato adeguato conto della decisione adottata, spiegando le ragioni per le quali la gravità della condotta segnalata è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.

Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, il giudice specializzato non si è limitato a prendere atto della notizia di reato comunicata dalla polizia giudiziaria, facendone automaticamente discendere l'effetto pregiudizievole della revoca della misura alternativa, ma ha provveduto a una autonoma considerazione del fatto, quindi espressamente affermato che una simile condotta era sintomatica dell'inaffidabilità del condannato, a prescindere dall'esito processuale dell'instaurando procedimento penale.

In tal modo il Tribunale si è uniformato ai principi di diritto, espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la detenzione domiciliare non è soggetta a revoca automatica per il solo fatto che il soggetto ammesso al beneficio venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati» (Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234; si veda anche, in tema di affidamento in prova, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239), con l'ulteriore precisazione che «in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066).3.

Non può neppure affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere di valutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione gli altri elementi emergenti dal percorso di risocializzazione dell'interessato.

Al Tribunale spetta, infatti, di valutare discrezionalmente l'incidenza dell'accertata violazione sulla possibilità di una proficua prosecuzione della misura e ciò può legittimamente fare senza necessità di fare espresso richiamo allo stato di progressione nel trattamento ove ritenga che la violazione sia di tale pregnanza da non poter essere ridimensionata nella sua portata prognostica.

Nel caso in esame il Tribunale ha qualificato l'episodio oggetto della notizia di reato in termini di «concreta pericolosità» e ciò ben spiega le ragioni della decisione assunta.

Anche con tali argomentazioni, non manifestamente illogiche, la difesa ha omesso di confrontarsi.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per complessiva manifesta infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 24/09/1971 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso;I [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza in preambolo, ha disposto la revoca della detenzione domiciliare, misura concessa a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento depositato in data 23 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Avellino aveva provveduto a sospendere la misura alternativa sulla base della comunicazione della Questura in data 17 gennaio 2022, con la quale si riferivano gravi condotte che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere in occasione di lavori di ristrutturazione dell'appartamento condotto in locazione, consistite nel getto pericoloso di acqua e pietre dal balcone del proprio appartamento al quarto piano, con danneggiamento di un'autovettura parcheggiata in strada e con pericolo per l'incolumità della stessa proprietaria del mezzo e di altra persona che con questa si accompagnava. 2. Il Tribunale ha ritenuto l'episodio «chiaro indice della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, per la concreta pericolosità dimostrata, avendo il reo dato dimostrazione inequivoca di non essere in grado di autogestire la misura alternativa, tenendo conto della condotta trasgressiva e anche idonea alla messa in pericolo dell'altrui incolumità». 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione dell'art. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. Il Tribunale ha errato nel ritenere che il solo fatto segnalato dalla Questura potesse essere indicativo dell'incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa, omettendo di fornire ogni motivazione sul punto. Ha, poi, trascurato le allegazioni difensive (fotografie riproducenti lo stato dei luoghi, verbale di sequestro di frammenti di muratura/intonaco) che, ove valutate, avrebbero consentito di ritenere il fatto di minore gravità e non necessariamente ascrivibile al condannato. L'episodio avrebbe, in ogni caso, dovuto essere valutato nell'ambito della condotta sino a quel momento serbata dal ricorrente nell'ambito del percorso riabilitativo. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso pone censure manifestamente infondate. L'ordinanza impugnata, invero, pur concisa nella motivazione, resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge. 2. Il Tribunale ha, in primo luogo, dato adeguato conto della decisione adottata, spiegando le ragioni per le quali la gravità della condotta segnalata è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa. Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, il giudice specializzato non si è limitato a prendere atto della notizia di reato comunicata dalla polizia giudiziaria, facendone automaticamente discendere l'effetto pregiudizievole della revoca della misura alternativa, ma ha provveduto a una autonoma considerazione del fatto, quindi espressamente affermato che una simile condotta era sintomatica dell'inaffidabilità del condannato, a prescindere dall'esito processuale dell'instaurando procedimento penale. In tal modo il Tribunale si è uniformato ai principi di diritto, espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la detenzione domiciliare non è soggetta a revoca automatica per il solo fatto che il soggetto ammesso al beneficio venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati» (Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234; si veda anche, in tema di affidamento in prova, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239), con l'ulteriore precisazione che «in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066).3. Non può neppure affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere di valutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione gli altri elementi emergenti dal percorso di risocializzazione dell'interessato. Al Tribunale spetta, infatti, di valutare discrezionalmente l'incidenza dell'accertata violazione sulla possibilità di una proficua prosecuzione della misura e ciò può legittimamente fare senza necessità di fare espresso richiamo allo stato di progressione nel trattamento ove ritenga che la violazione sia di tale pregnanza da non poter essere ridimensionata nella sua portata prognostica. Nel caso in esame il Tribunale ha qualificato l'episodio oggetto della notizia di reato in termini di «concreta pericolosità» e ciò ben spiega le ragioni della decisione assunta. Anche con tali argomentazioni, non manifestamente illogiche, la difesa ha omesso di confrontarsi. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per complessiva manifesta infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de