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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08709/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27659 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] 68; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1778/24/20, depositata in data 21 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 13439/02/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, quale socio unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, per il 2012, reddito imponibile, ai fini Ipef, add. com . e add. reg., oltre interessi e sanzioni, in considerazione della presunta distribuzione ad esso, in proporzione alla quota societaria posseduta, degli utili extrabilancio accertati per la medesima annualità in capo alla società di capitali a ristretta base azionaria; - l'Agenzia resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la contribuente ha depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,4, e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 e 132 c.p.c. per avere la CTR - limitandosi ad affermare che l'appellato aveva chiesto la conferma della sentenza riportandosi essenzialmente alle proprie osservazioni, omesso di motivare sulle questioni sollevate dal contribuente nelle controdeduzioni in sede di gravame, concernenti il disconoscimento delle rimanenze e la violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/73, trattandosi, nella specie, di un secondo avviso di accertamento emesso, per la medesima annualità, in difetto di sopravvenuti nuovi elementi; - il motivo si profila inammissibile; - in primo luogo, in primo luogo, il ricorrente col mezzo all'esame ha cumulato censure per violazioni di legge, error in procedendo e vizi motivazionali (art. 360, comma 1, n. 3, 4, 5 c.p.c.) senza alcuna distinzione nell'illustrazione tra di esse; al riguardo, costituisce ius receptum di questa Corte il principio per cui "il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso", ciascuno dei quali assume - "anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006" - "una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore", non risultando perciò ammissibile una censura che cumuli, in un unico motivo, "una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati" (ex mu/tis, Cass. n. 40721/2021; Cass. sez.

III, n. 18202/08; sez.

V, n. 19959/2014; conf., da ultimo, nn. 6735/16, 7656/16 e 12926/16), articolati in plurime censure, in modo tale che ne risulti assegnato alla Corte di legittimità il compito (che non le spetta) di interpretare, enucleare, integrare ed esplicitare i profili d'impugnazione (ex plurimis, Cass. nn. 1906 e 9470 del 2008, nn. 9793 e 12248 del 2013, nn. 19959, 25332 e 26018 del 2014, nn. 5964 del 2015; conf. da ultimo, sent. nn. 3605, 3606, 3843, 5696, 7215 e 7857 del 2016); -inoltre, il motivo è inammissibile in quanto la censura relativa all'assunto vizio di error in procedendo di nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in quanto riferita a singole eccezioni - riproposte dal contribuente in sede di controdeduzioni in sede di gravame - concernenti il disconoscimento delle rimanenze e la violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/73 in ordine alle quali il giudice di appello non si sarebbe "pronunciato minimamente", avrebbe dovuto essere formulata quale vizio di omessa pronuncia e, quindi, nei termini prospettati, non risponde all'archetipo del vizio denunciato (da ultimo, in tal senso, Cass. n. 26373/2021); "mar - con il secondo!~ si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917/86, per avere la CTR - nel ritenere legittimo l'accertamento nei confronti del socio in base alla definitività della sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva ritenuto legittimo l'accertamento del maggior reddito in capo alla società - applicato indebitamente alla società di capitale il principio di imputazione del reddito per trasparenza valevole per le società di persone; - il motivo è infondato; - questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass., 5076 del 2011; Cass., n. 9519 del 2009; Cass., 7564 del 2003; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24534; Cass. Sez. 5, Ord. n. 32959 del 20/12/2018; n. 474/2022), non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (Cass., 22 novembre 2017, n. 27778); tale principio è stato completato precisandosi che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., n. 1932/2016; Cass., 17461/2017; Cass., 26873/2016; Cass., 9 luglio 2018, n. 18042; Cass., 27 settembre 2018, n. 23247); Nella sentenza impugnata, lungi dal configurarsi la prospettata violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/86 ( in tema di imputazione del reddito per "trasparenza" con riguardo alle società di persone), il giudice di appello, nel ritenere legittimo l'avviso in questione, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in materia di presunzione di attribuzione al socio unico degli utili extracontabili accertati, nella specie, definitivamente (in forza di sentenza passata in giudicato della CTR della Campania n. 3581/7/2018) in capo alla società di capitale [OSCURATO:SOCIETA]. a ristretta base azionaria, non avendo il contribuente assolto - come rilevato dal giudice di appello con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - all'onere probatorio a contrario (non potendo ritenersi, nella qualità di socio unico e legale rappresentante della società, estraneo all'amministrazione della stessa e non avendo provato che effettivamente gli utili in esame fossero stati reinvestiti nella società); -in conclusione, il ricorso va rigettato; 5 XA -le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27659 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] 68; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1778/24/20, depositata in data 21 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 13439/02/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, quale socio unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, per il 2012, reddito imponibile, ai fini Ipef, add. com . e add. reg., oltre interessi e sanzioni, in considerazione della presunta distribuzione ad esso, in proporzione alla quota societaria posseduta, degli utili extrabilancio accertati per la medesima annualità in capo alla società di capitali a ristretta base azionaria; - l'Agenzia resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la contribuente ha depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,4, e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 e 132 c.p.c. per avere la CTR - limitandosi ad affermare che l'appellato aveva chiesto la conferma della sentenza riportandosi essenzialmente alle proprie osservazioni, omesso di motivare sulle questioni sollevate dal contribuente nelle controdeduzioni in sede di gravame, concernenti il disconoscimento delle rimanenze e la violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/73, trattandosi, nella specie, di un secondo avviso di accertamento emesso, per la medesima annualità, in difetto di sopravvenuti nuovi elementi; - il motivo si profila inammissibile; - in primo luogo, in primo luogo, il ricorrente col mezzo all'esame ha cumulato censure per violazioni di legge, error in procedendo e vizi motivazionali (art. 360, comma 1, n. 3, 4, 5 c.p.c.) senza alcuna distinzione nell'illustrazione tra di esse; al riguardo, costituisce ius receptum di questa Corte il principio per cui "il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso", ciascuno dei quali assume - "anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006" - "una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore", non risultando perciò ammissibile una censura che cumuli, in un unico motivo, "una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati" (ex mu/tis, Cass. n. 40721/2021; Cass. sez. III, n. 18202/08; sez. V, n. 19959/2014; conf., da ultimo, nn. 6735/16, 7656/16 e 12926/16), articolati in plurime censure, in modo tale che ne risulti assegnato alla Corte di legittimità il compito (che non le spetta) di interpretare, enucleare, integrare ed esplicitare i profili d'impugnazione (ex plurimis, Cass. nn. 1906 e 9470 del 2008, nn. 9793 e 12248 del 2013, nn. 19959, 25332 e 26018 del 2014, nn. 5964 del 2015; conf. da ultimo, sent. nn. 3605, 3606, 3843, 5696, 7215 e 7857 del 2016); -inoltre, il motivo è inammissibile in quanto la censura relativa all'assunto vizio di error in procedendo di nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in quanto riferita a singole eccezioni - riproposte dal contribuente in sede di controdeduzioni in sede di gravame - concernenti il disconoscimento delle rimanenze e la violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/73 in ordine alle quali il giudice di appello non si sarebbe "pronunciato minimamente", avrebbe dovuto essere formulata quale vizio di omessa pronuncia e, quindi, nei termini prospettati, non risponde all'archetipo del vizio denunciato (da ultimo, in tal senso, Cass. n. 26373/2021); "mar - con il secondo!~ si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917/86, per avere la CTR - nel ritenere legittimo l'accertamento nei confronti del socio in base alla definitività della sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva ritenuto legittimo l'accertamento del maggior reddito in capo alla società - applicato indebitamente alla società di capitale il principio di imputazione del reddito per trasparenza valevole per le società di persone; - il motivo è infondato; - questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass., 5076 del 2011; Cass., n. 9519 del 2009; Cass., 7564 del 2003; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24534; Cass. Sez. 5, Ord. n. 32959 del 20/12/2018; n. 474/2022), non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (Cass., 22 novembre 2017, n. 27778); tale principio è stato completato precisandosi che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., n. 1932/2016; Cass., 17461/2017; Cass., 26873/2016; Cass., 9 luglio 2018, n. 18042; Cass., 27 settembre 2018, n. 23247); Nella sentenza impugnata, lungi dal configurarsi la prospettata violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/86 ( in tema di imputazione del reddito per "trasparenza" con riguardo alle società di persone), il giudice di appello, nel ritenere legittimo l'avviso in questione, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in materia di presunzione di attribuzione al socio unico degli utili extracontabili accertati, nella specie, definitivamente (in forza di sentenza passata in giudicato della CTR della Campania n. 3581/7/2018) in capo alla società di capitale [OSCURATO:SOCIETA]. a ristretta base azionaria, non avendo il contribuente assolto - come rilevato dal giudice di appello con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - all'onere probatorio a contrario (non potendo ritenersi, nella qualità di socio unico e legale rappresentante della società, estraneo all'amministrazione della stessa e non avendo provato che effettivamente gli utili in esame fossero stati reinvestiti nella società); -in conclusione, il ricorso va rigettato; 5 XA -le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stes
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