CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/11/2022 dalla Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste conclusive formulate dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bari ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di atti persecutori. 2. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen. per violazione di norma processuale, eccepisce la nullità dell'avviso di incidente probatorio e la conseguente inutilizzabilità della prova acquisita, in quanto nel corpo del provvedimento non risultava l'indicazione dell'ora e dell'indirizzo del luogo di espletamento dell'udienza, genericamente fissata per il giorno 20 settembre 2018 presso l'aula bunker di Bitonto, orario di rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso proposto presenta profili di inammissibilità. 2. Giova evidenziare che il ricorrente nulla ha eccepito in merito alla conoscenza dell'avviso di fissazione dell'incidente probatorio, ritualmente notificato. Dagli atti del fascicolo, la cui consultazione è consentita in questa sede in ragione della natura processuale della doglianza formulata, risulta che l'udienza del 20 settembre 2018, si svolse regolarmente, nel luogo indicato, alla presenza di tutte le parti convocate, a eccezione del ricorrente, e che terminò alle ore 13.45. 3. La corte territoriale, nella pronuncia in verifica ha evidenziato: - quanto al luogo di svolgimento dell'incidente probatorio, l'idoneità dell'indicazione «aula bunker di Bitonto», in ragione dell'assenza di equivoci in merito all'ubicazione della stessa, tenuto conto sia della nota inagibilità in cui versavano gli edifici di Bari, ubicati in via Nazariantz, sia della circostanza che nel territorio del Comune di Bitorto l'unica sede giudiziaria era quella dell'aula bunker e tanto, non senza considerare l'appartenenza del difensore al Foro di Bari; - quanto all'orario di svolgimento dell'incidente probatorio, l'idoneità dell'indicazione «orario di rito» che, in quanto coincidente con l'orario di apertura degli uffici giudiziari, non richiedeva alcuna diversa specificazione, necessaria, invece, nel caso di operazioni da svolgersi in fasce orarie non corrispondenti a quelle ordinarie. 4. E' di tutta evidenza che il difensore, regolarmente avvertito dell'udienza, non si presentò per un eccesso di burocratismo.Invero, là dove, per assurdo, voglia darsi rilievo all'omessa indicazione della specifica ora di inizio dell'attività e dell'indirizzo esatto del luogo in cui l'aula bunker era ubicata all'interno del territorio del Comune di Bitonto, ciò avrebbe dovuto costituire ragione di allertamento del difensore il quale, anche tramite la propria segreteria, avrebbe potuto e dovuto prestare un minimo di diligente collaborazione chiedendo informazioni in merito a quei dati che riteneva dubbi, incerti o carenti. Ne deriva che un atto non può considerarsi nullo qualora, come nel caso di specie, contenga tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'autorità relative al procedimento da trattare. E che tali indicazioni fossero contenute nell'avviso di incidente probatorio è comprovato dalla circostanza che l'udienza del 20 settembre 2018 si svolse regolarmente, nel luogo indicato, nell'orario di apertura degli uffici giudiziari, alla presenza di tutte le parti convocate, ad eccezione del ricorrente. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,010, in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas