CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 01042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che conclude per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori L'[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata nel preambolo, ha convalidato il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta di [OSCURATO:PERSONA], adottato il 24 novembre 2025 dal Questore di Torino ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015. La Corte premetteva che: -a carico del Sig. [OSCURATO:PERSONA] grava decreto di espulsione dal territorio nazionale disposto dal Ministro dell’Interno in data 19/11/2025, notificato in data 24/11/2025, e decreto di trattenimento del 24/11/2015 notificato in pari data; -il provvedimento di trattenimento è stato convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 24/11/2025 ore 12,55; -[OSCURATO:PERSONA] ha formalizzato domanda di protezione internazionale in sede di udienza di convalida avanti al Giudice di Pace; -a seguito di tale manifestazione di volontà, [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a trattenimento ex art. 6 comma 2 d.lgs. 142/2015 con decreto del Questore di Torino emesso e notificato il 24/11/2025 «in quanto è stato espulso con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 13 TUI, essendo emerso all'attenzione sotto il profilo della sicurezza dello Stato per avere intrapreso percorso di radicalizzazione religiosa connotata da spiccata ideologia antisemita e poiché risultato in contatto con soggetti noti per la loro visione fondamentalista e violenta dell'Islam»; -con decreto del Questore di Torino emesso il 21/11/2025 e notificato il 24/11/2025 è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. In merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti il trattenimento, la Corte torinese riportava uno stralcio delle dichiarazioni rese dal prevenuto nel corso di una manifestazione pro Palestina tenutasi il 09/10/2025 («ho detto chiaro e questo lo ribadisco e vorrei dirlo ad alta voce che noi siamo io personalmente sono d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre , noi non siamo qui per essere con la violenza ma quello che è successo il 7 ottobre 2023 non è una violazione non è una violenza io sono qui a farci ricordare a tutte le persone che sono ancora con la parola che la resistenza dicono i terroristi di Hamas, i terroristi di Hamas che lo hanno detto molte volte fino a oggi»); nonché richiamava l’apertura a suo carico di un procedimento penale per il reato di blocco stradale realizzato nel corso di una manifestazione non autorizzata pro Palestina, tenuta nel maggio 2025. Osservava ancora come, in relazione ai citati procedimenti penali, l'autorità giudiziaria procedente avesse opposto il divieto di ostensione degli atti, e che la documentazione concernente il decreto di espulsione emesso dal Ministro dell’Interno in data 19/11/2025 non fosse accessibile in quanto classificato come documentazione riservata. Ancora, la Corte richiamava la nota della Questura di Caltanissetta del 26/11/2025, da cui emergevano rapporti, «ancorché risalenti», tra lo [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti indagati e condannati per apologia di terrorismo. La Corte torinese riteneva, conclusivamente, di dover convalidare il provvedimento di trattenimento emesso dal questore di Torino il 24/11/2025 ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 6, co. 2, lettera b, d.lgs. 142 del 2015, e dell'art. 21 Cost., in relazione all’art 606 lett. b) cod. proc. pen. Si duole la Difesa che la Corte territoriale abbia fondato il giudizio di pericolosità su dichiarazioni pubbliche del ricorrente, ritenute idonee a creare disordine e instabilità. Tale valutazione si assume viziata per erroneo bilanciamento tra il diritto fondamentale alla libertà di manifestazione del pensiero e le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, avendo la Corte valorizzato frasi estrapolate dal contesto complessivo e trascurato l’assenza di elementi concreti di istigazione alla violenza. La condotta del ricorrente costituiva mera espressione di opinione, non propaganda terroristica. Si richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui le limitazioni alla libertà di espressione sono ammissibili solo in presenza di minaccia concreta e mezzi illegali, non per ipotesi astratte. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 6, co. 2, lettera b, d. lgs. 142 del 2015, anche in relazione all’art. 8, par. 3, lettera a, Direttiva 2013/33/UE, in relazione all’art 606 lett. b) cod. proc. pen. Osserva la Difesa come il trattenimento presso il C.P.R. costituisca misura eccezionale, consentita solo ove risulti necessaria caso per caso e non sostituibile con misure meno coercitive. La Corte di merito ha omesso di motivare in ordine alla impellente necessità della privazione della libertà personale, in violazione dei principi europei e nazionali. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 6, co. 5, d.lgs. 142 del 2015 e dell'art. 14, co. 4, d.lgs. 286 del 1998, in relazione all’art 606 lett. b) cod. proc. pen. per mancato esercizio dei poteri istruttori Si censura la decisione per avere la Corte recepito acriticamente le affermazioni dell’Amministrazione circa presunti divieti di ostensione degli atti, senza acquisire documentazione rilevante. La giurisprudenza di legittimità impone un controllo completo ed esaustivo, anche officioso, in ragione della natura del diritto inciso. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 6, co. 2, lettera b, d.lgs. 142 del 2015 e dell'art. 13, co. 1, D.L.gs. 286 del 1998, in relazione all’art 606 lett. b) cod. proc. pen. Il provvedimento di trattenimento era motivato da pericolo per la sicurezza dello Stato, mentre la Corte ha mutato il presupposto, fondando la convalida sulla pericolosità per l’ordine pubblico. Tale operazione integra violazione del divieto di integrazione della motivazione dell’atto amministrativo. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 6, co. 2, lettera b, d.lgs. 142 del 2015, anche in relazione all’art. 8, par. 3, lettera a, Direttiva 2013/33/UE, in relazione all’art 606 lett. b) cod. proc. pen. La Corte ha escluso l’applicabilità di obbligo di dimora o presentazione, ritenendo ostativa la normativa interna. Tale interpretazione contrasta con l’art. 8 della Direttiva 2013/33/UE, che impone la possibilità di adottare misure meno afflittive rispetto al trattenimento. 2.6. Con il sesto motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 6, co. 2, lettera b, d.lgs. 142 del 2015, anche in relazione all’art. 8, par. 3, lettera a, Direttiva 2013/33/UE, in relazione all’art 606 lett. b) cod. proc. pen. Il decreto di trattenimento è stato sottoscritto da un [OSCURATO:PERSONA] in forza di delega del Questore, sebbene la legge attribuisca tale potere esclusivamente al Questore e non preveda delega per atti incidenti sulla libertà personale, in violazione della riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost. Ne deriva la radicale illegittimità del provvedimento. 3. All’esito dell’odierna udienza, fissata con le forme di cui all’art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse. 2.Giova rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U. Marinaj, cit.). 3. Nel caso in esame deve ritenersi venuto meno l'interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere l'annullamento dell'ordinanza avversata. Risulta, invero, che [OSCURATO:PERSONA] è stato liberato dal Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta in forza del provvedimento del 15 dicembre 2025 con il quale la Corte di appello di Torino ha accolto l'istanza di riesame del provvedimento di trattenimento. La finalità perseguita dall'impugnante ha, perciò, già trovato concreta attuazione, il che rende inutile coltivare il ricorso. Né l'interessato ha formalmente e specificatamente dedotto il suo interesse a coltivare l'impugnazione con riguardo a una futura utilizzazione dell'eventuale decisione favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione (Sez. Un. n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). Va specificato a tale proposito come il procedimento del riesame instaurato con l’istanza ex art. 15 direttiva 2008/115/CE del trattenuto, e decisa con provvedimento 15/12/2025 della Corte di appello di Torino, abbia assorbito la convalida; in altre parole, il provvedimento di trattenimento è titolo di trattenimento solo se unito alla convalida del medesimo; laddove si sia instaurato il procedimento di riesame ex art. 15 direttiva 2008/115/CE, quest’ultimo ne ha assorbito gli effetti. È utile ricordare come analogamente, in materia cautelare penale, sia stato affermato che «È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel procedimento incidentale "de libertate «a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., se sia intervenuto l'annullamento dell'ordinanza di conferma della misura cautelare pronunciata dal giudice del riesame e sia pendente relativo giudizio di rinvio. (In motivazione, la Corte ha osservato che il difetto di interesse consegue alla circostanza che, anche nel procedimento "de libertate", il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato e può acquisire ed utilizzare nuovi elementi prodotti dalle parti)» Sez. 1, n. 46102 del 07/10/2014, Folchetti, Rv. 261289 – 01. La Corte ha in particolare specificato in motivazione, con argomentazioni certamente applicabili anche al caso di specie, che «Trova, infatti, applicazione pur in quella sede la disposizione dell'art.627 cod. proc. pen., comma 2: e, per vero, anche nel procedimento de libertate il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, potendo, pertanto, acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare la propria decisione su di essi» (v., ex multis da ultimo, Sez. 6, n. 41376 del 25/10/2011- dep. 11/11/2011, Mantella, Rv. 251064). Sicché il ricorrente non ha interesse alla decisione del presente ricorso, all'esito (favorevole) del quale potrebbe far valere davanti al giudice del rinvio (dell'appello de libertate) le medesime deduzioni, ragioni e impugnative, che già, in atto, è pienamente abilitato a prospettare al giudice di rinvio del riesame. L’esclusione dell'interesse a coltivare il ricorso per cassazione nel procedimento di impugnazione incidentale, instaurato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza e in concorso col giudizio di rinvio, in esito al totale annullamento del provvedimento del giudice del riesame, trova peraltro, saldo ancoraggio nella duplice esigenza di evitare la proliferazione di mezzi di impugnazione, peraltro affatto superflui (coerentemente al criterio della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziali", a termini della Legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 1) e di prevenire l'inconveniente della possibilità di decisioni contrastanti in ordine alla medesima questione e della insorgenza del conseguente conflitto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue condanna al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non configurandosi un'ipotesi di soccombenza neppure virtuale (tra le più recenti, Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244; Sez. 4, n. 45618 dell'11/11/2021, Pujia, Rv. 282549). Ricorrendone le condizioni, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.