CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2026
Cassazione n. 36263/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] natq_a PANTELLERIA il 09/06/1947 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo di conferma della pronuncia con cui il Tribunale di Marsala l'ha ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 99 cod. pen. e 95, 79 lett. d) d.p.r. n. 115/2002. Si contestava in particolare alla ricorrente di avere dichiarato, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di avere percepito per l'anno 2019 un reddito inferiore a quello effettivamente percepito nonché di avere omesso di comunicare le variazioni di reddito verificatesi nel 2020. 2. Il ricorso, articolato in due motivi concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione, sia con riguardo all'elemento soggettivo del reato sia in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile. I motivi in questione, invero, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano il ricorso oltre che di congrui riferimenti correlati alla motivazione dell'atto impu-gnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. E' appena il caso di ricordare che il reato contestato costituisce figura spe-ciale del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, al pari di questo, è reato di mera condotta, il cui perfezionamento prescinde dal conseguimento di un ingiusto profitto, previsto invece come circostanza aggra-vante. Il dolo, pertanto, consiste nella volontà cosciente e libera di realizzare il fatto, con la Consapevolezza di violare l'obbligo giuridico di dichiarare il vero, e non può essere escluso nel caso di specie, nel quale è stato motivatamente negato anche un errore nell'individuazione dei redditi da indicare nella dichiarazione. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orienta-mento di questa Corte secondo cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o omissioni, anche parziali, integranti l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a prescindere dall'effettiva sussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio, devono essere 2sorrette da dolo generico, da provare rigorosamente. Resta pertanto esclusa la responsabilità per il mero difetto di controllo, di natura colposa, salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4 n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 - 01). I giudici del gravame hanno congruamente piegato alle pag. 2 e 3 della sen-tenza impugnata che dalle risultanze dell'accertamento, compiuto tramite consul-tazione della Banca dati "Serpico" è emerso che per l'anno 2019 la ricorrente aveva percepito un reddito pari a 14.400,00 euro a fronte dei 10.715,00 dichiarati ai fini dell'ammissione al beneficio e che gli argomenti difensivi si erano limitati a "di-strazioni connpilative" quali «confusione di annualità, fraintendimento di dati ISEE» e che, comunque, la [OSCURATO:PERSONA] «non aveva a disposizione tutti i documenti necessari (mod. 730 in particolare) alla corretta compilazione della certificazione personale finalizzata all'ottenimento del beneficio». A tale proposito è stato rilevato che «se effettivamente così fosse stato la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto posticipare la presenta-zione della propria domanda e non piuttosto avventurarsi fornendo [...] dati che [...] non rispecchiassero la realtà dei redditi e delle sostanze della richiedente». Gli argomenti spesi dalla difesa, ribaditi con il ricorso per cassazione si limitano a prospettare che sarebbe mancato in capo all'imputata l'elemento soggettivo, la volontà di ingannare e che si verserebbe in ipotesi di mera leggerezza. E' noto che costituisce errore sulla legge penale, come tale inescusabile, tanto quello sulla struttura del reato quanto quello concernente norme, nozioni o termini appartenenti ad altre branche del diritto e richiamati a integrazione della fattispe-cie incriminatrice. Per «legge diversa dalla legge penale», ai sensi dell'art. 47 cod. pen., deve invece intendersi soltanto la disposizione originariamente destinata a disciplinare rapporti non penali e non incorporata, neppure implicitamente, nella norma incriminatrice (cfr. Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013, secondo cui l'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente richiamato dall'art. 95 del medesimo decreto, non costituisce legge extrapenale). A ciò deve aggiungersi che se il reddito effettivamente percepito non avrebbe consentito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la omessa comunica-zione delle variazioni reddituale nell'anno successivo avrebbero certamente deter-minato la revoca del beneficio che, sulla scorta delle false dichiarazioni, era stato ottenuto. Con tutto quanto argomentato il ricorso non si confronta il che lo destina alla inammissibilità. 4. Parimenti inammissibile è il motivo che attiene al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., poiché si limita a riproporre una censura già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte di appello con motivazione logica e coerente. Ai fini dell'applicazione della causa di 3non punibilità, il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione comples-siva e congiunta delle peculiarità del caso concreto, condotta, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., alla luce delle modalità della condotta, del grado di col-pevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), nonché, dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della condotta suc-cessiva al reato. Non occorre esaminare tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); il giudice deve, tuttavia, motivare sulle con-crete modalità del comportamento, così da valutarne gravità, grado di contrasto con la legge e conseguente bisogno di pena, senza ricorrere a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi di va-lutazione fondata sui criteri dell'art. 133 cod. pen., essa appartiene alla discrezio-nalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto per man-canza o manifesta illogicità della motivazione. La decisione impugnata ha correttamente applicato tali princìpi e la motiva-zione, che attribuisce rilievo decisivo alla gravità del fatto nelle sue concrete mo-dalità, non presenta i vizi dedotti. Anche prescindendo dal richiamo ai gravi pre-cedenti penali dell'imputata (lesioni personali e tentato omicidio aggravato), che il primo giudice aveva escluso dalla valutazione perché risalenti, la Corte territo-riale ha comunque fondato il diniego del beneficio sulla gravità dei fatti, con argo-mentazione immune dalle censure prospettate. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa, valu-tati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.[OSCURATO:PERSONA],17£RIA 15O [OSCURATO:PERSONA] diziatiO Marzi lls