CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28589/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Pisa, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presentata nell’interesse diXXXXXXXXXX, ritenendo non individuabili elementi sintomatici dellamedesimezza del disegno criminoso tra i reati di cui alle sentenze oggettodell’istanza.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione,XXXXXXXXXX per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciandoviolazione di legge e vizio di motivazione.Si duole il ricorrente che il Tribunale abbia omesso di valorizzare gliindici positivi della continuazione, rappresentati, in particolare, dalla sostanzialeomogeneità dei reati, per lo più contro il patrimonio, con la sola eccezione di unepisodio in materia di stupefacenti, nonché dalla comune collocazioneterritoriale dei fatti, tutti commessi in Pisa e zone limitrofe.Deduce, inoltre, che il giudice dell’esecuzione ha del tutto trascurato ildato della tossicodipendenza, allegato e documentato sin dalla proposizionedell’istanza, elemento che avrebbe consentito di ricondurre le plurime condottea un unico programma criminoso, volto al reperimento di denaro per l’acquistodi sostanze stupefacenti ovvero allo svolgimento di attività di spaccio al fine diprocurarsi dosi per uso personale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, CinziaParasporo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiestol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. È rilevante constatare che, per giustificare il rigetto dell’istanza, ilGiudice dell’esecuzione si è limitato ad osservare che i fatti giudicati con lesentenze di cui all’istanza non potessero essere considerati avvinti dalmedesimo disegno criminoso, in considerazione della distanza temporale tra glistessi e stante la diversità dei beni giuridici tutelati.Coglie, allora, nel segno la censura difensiva attinente alla mancataanalisi, da parte del giudice dell’esecuzione, di uno degli elementipotenzialmente unificante, la tossicodipendenza del condannato.Invero, nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., XXXXX aveva dedotto inmodo sufficientemente specifico la condizione della sua tossicodipendenza almomento della commissione dei reati, producendo il certificato del Ser.D.penitenziario della Casa circondariale “[OSCURATO:PERSONA]” di Pisa del 27 marzo 2023.Le censure denunciano, quindi, un vizio obiettivamente sussistente nelprovvedimento impugnato.Con particolare riferimento all'esigenza di considerazione effettivadell'elemento costituito dallo stato di tossicodipendenza dell'istante, rileva ilrichiamo dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. (comeintrodotto dall'art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006), inforza del cui disposto, allorché si tratti di verificare la continuazione in faseesecutiva, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elementoidoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso con riguardo a reati chesiano ad esso collegati e dipendenti; ciò, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istitutoprevisto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (così Sez. 1, n. 20816 del09/01/2017, Todaro, n. m.; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490), avendo la citata innovazione normativa annesso rilievo giuridico allaratio di attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria quando idiversi reati siano stati commessi da soggetto tossicodipendente, attribuendodunque rilevanza alla verifica in concreto dell’incidenza di tale condizione sulladeterminazione criminosa del reo, ove sussistente all'atto della consumazionedei reati stessi.3. Il punto critico segnalato rende dunque necessario l'annullamentodell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pisa, indiversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n.183 del 2013, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza exart. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievisopra formulati.Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pisa, indiversa persona fisica.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.