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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16990/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 ottobre 1989 avverso la sentenza resa il 26 giugno 2023 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di risarcimento e ha depositato conclusioni e nota spese.

Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 31 Marzo 2016, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Si addebita all'imputato di avere in più occasioni costretto la persona offesa, quale dipendente di una sala giochi, ad effettuare le giocate richieste e a versare con il proprio denaro l'importo dovuto pari a 4500, euro, tramite minacce nei confronti della Tora, delle sorelle e della madre. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha omesso di valutare l'istanza di legittimo impedimento per ragioni di salute depositata telematicamente dal difensore e ha proceduto il 26 giugno 2023 alla trattazione del processo in cui era prevista la discussione delle parti.

L'istanza di rinvio con la certificazione allegata, comunicata la mattina stessa dell'udienza, deve ritenersi tempestiva, secondo i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2 Vizio di motivazione e violazione di legge,anche nella forma del travisamento della prova, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese a dibattimento dai testi dell'accusa, poiché la prova della responsabilità dell'imputato si basa sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta soggettivamente e intrinsecamente attendibile, nonostante fossero emerse numerosi contraddizioni nel suo racconto, idonee ad inficiare detto giudizio, che la Corte ha ritenuto marginali e compatibili con la situazione di stress psicologico affrontata dalla teste.

In particolare il ricorrente lamenta che di fronte alla dimostrata tendenza della persona offesa a confondere una richiesta amichevole con una richiesta estorsiva, la Corte ha reso una motivazione contraddittoria ed illogica, senza realmente spiegare le ragioni su cui fonda il giudizio di positiva attendibilità soggettiva della persona offesa.

Osserva inoltre che la stessa nel proprio atto di denunzia indicava una fascia oraria nel giorno 11 maggio 2014 in cui si sarebbero svolte le condotte minacciose, ma nel corso dell'esame dibattimentale la anticipava di alcune ore, sebbene i testi della difesa avessero riferito che in quell'orario l'imputato si trovava con persdne diverse.

Lamenta inoltre che i testi della difesa hanno reso dichiarazioni più coerenti e logiche di quelle della presunta persona offesa e la Corte ha fornito una interpretazione forzata delle dichiarazioni testimoniali, tale da integrare un vero e proprio travisamento della prova. 2.3 Vizio di motivazione in ordine agli artt. 611 e 629 cod.pen. poiché la Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 611 codice penale limitandosi ad enunciare un principio di diritto in ordine alla insussistenza del rapporto di specialità tra le due fattispecie,senza misurarsi con la doglianza difensiva che non è stata oggetto di motivazione.

E' noto che la differenza tra i due reati è data dalla natura patrimoniale dell'altrui danno che deve consistere in una diminuzione patrimoniale nei confronti della persona offesa, ma se il danno non è qualificabile la condotta rientra nell'ambito della art. 611 cod.pen..

Nel caso in esame è pacifico che non vi sia stato un danno di natura patrimoniale in quanto le condotte poste in essere dall'imputato hanno determinato un danno nei confronti della sola titolare del centro scommesse, a nulla rilevando che la Tora abbia poi deciso di ripianare lo scoperto che si era venuto a creare.

Osserva il ricorrente che l'elemento oggettivo comune del delitto di estorsione e di quello di violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato è l'uso della /?' violenza o minaccia come strumento di coartazione.

Tuttavia nel delitto di estorsione l'autore mira a che la vittima compia una condotta innominata che procuri all'autore stesso un ingiusto profitto con altrui danno.

Nel reato previsto dall'articolo 611 codice penale l'autore mira a che la vittima compia una condotta che integra un reato.

Ne consegue che il delitto è integrato senza la sussistenza del profitto per l'autore e del correlativo danno per la vittima elementi che possono riferirsi alla struttura del fatto tipico del reato fine.

Osserva inoltre il ricorrente che la Corte di legittimità con sentenza n. 42789 del 10 novembre 2003 ha riqualificato l'originaria imputazione di estorsione nel reato di cui all'articolo 611 cod.pen. in relazione alla minaccia posta in essere nei confronti di un soggetto per costringerlo ad impossessarsi di schede telefoniche prepagate sottraendole alla società di cui era dipendente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 La prima censura di natura processuale è manifestamente infondata poiché dalla stessa prospettazione difensiva emerge che la comunicazione dell'impedimento del difensore non è stata tempestiva.

Il difensore ha allegato al ricorso una PEC inviata lo stesso giorno dell'udienza in cui si legge nell'oggetto: "istanza di rinvio per legittimo impedimento udienza del 6 Marzo 2023".

Anche a voler ritenere che l'indicazione dell'oggetto fosse frutto di un errore materiale e che l'istanza di rinvio riguardasse l'udienza del 26 giugno 2023, tuttavia la stessa non contiene l'indicazione circa l'impossibilità di nominare un sostituto nel processo di cui si chiede il rinvio e di quello per il quale si afferma di essere impegnato.

Dall'esame degli atti inoltre, consentita in ragione della natura processuale della doglianza, emerge che l'istanza non era tempestiva poiché il certificato allegato era stato rilasciato due giorni prima della comunicazione, il 24 giugno 2023, sicchè è evidente che il difensore avrebbe potuto inoltrare la richiesta di rinvio almeno 24 ore prima dell'udienza, mentre ha ritenuto di comunicarla solo nel corso della mattina in cui è stata celebrata l'udienza. 1.2 Il secondo motivo è fondato.

E' noto che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Sez. 5 - , Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020 ) Rv. 279070 - 01) Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] si è costituita parte civile ma, quel che più rileva, ha attribuito all'imputato la responsabilità delle condotte da lei effettivamente poste in essere, sostenendo di esser stata costretta sotto minaccia ad eseguire gli ordini del Nevio, in particolare il pomeriggio dell'Il maggio 2014, effettuando una giocata allo scoperto di importo rilevante; tale versione è stata resa nel momento in cui la titolare della sala scommesse avvertita dalla società [OSCURATO:PERSONA] le contestava le irregolari giocate e gli ammanchi accertati quel pomeriggio.

Dalla sentenza di primo grado emerge che la giovane in sede di denunzia ammetteva di avere effettuato anche in precedenza diverse giocate allo scoperto per conto dell'imputato, in ragione del rapporto di amicizia e, secondo il Tribunale anche per l'interesse sentimentale che nutriva nei confronti dell'imputato, che si era approfittato di tale disponibilità per ottenere la sua collaborazione, senza ricorrere a minacce; precisava tuttavia, di avere fatto quella scommessa che aveva cagionato la perdita di 4400 euro e aveva fatto scoprire tale meccanismo di gioco, perché costretta dalle gravi minacce dell'imputato, che le aveva prospettato di fare del male a lei e ai suoi familiari; sosteneva inoltre di avere avvisato la titolare di quanto accaduto, venendo sul punto smentita da quest'ultima, la quale riferiva di essere stata avvertita dalla [OSCURATO:PERSONA] e di avere cercato inutilmente di mettersi in contatto con la Tora che finalmente le rispondeva e si giustificava accusando Nevio.

Altro elemento di fatto che si pone in contrasto con la narrazione della Tora è offerto dalla costatazione che l'imputato e la persona offesa risiedono rel medesimo piccolo comune e sin dai tempi della scuola hanno intrattenuto rapporti di convivialità, come attestato dai documenti acquisiti, tanto che la Tora nel 2015, in epoca successiva ai fatti per cui è giudizio, ha reso testimonianza in favore del Nevio in altro processo, spiegando di averlo fatto in forza della loro amicizia di lunga data.

Alla luce di questi elementi e della costatazione che la Tora aveva anche la necessità di scagionare se stessa, accusando l'imputato di averla costretta a porre in essere una condotta sino a quel momento, per sua stessa ammissione, realizzata per altre ragioni, i giudici di merito non hanno spiegato in modo logicamente coerente come sia possibile che la giovane abbia dapprima volontariamente accondisceso alle richieste dell'amico di effettuare scommesse senza copertura, arrivando talvolta a ripianarle con il suo denaro, e solo in occasione dell'ultimo episodio, che aveva cagionato la perdita di 4400 euro e comportato il disvelamento della condotta fraudolenta, era stata costretta a scommettere senza copertura, perché intimidita dalle gravi minacce formulate dal predetto.

La stessa sentenza impugnata evidenzia che la giovane forse era stata indotta ad agevolare l'amico in ragione di una sua infatuazione nei suoi confronti e anche questo sentimento induce non pochi dubbi in ordine alla verosimiglianza e coerenza logica del racconto della giovane, che vistasi scoperta dalla sua titolare, potrebbe avere cercato di giustificarsi scaricando la responsabilità della sua condotta volontaria esclusivamente sull'imputato.

Tali elementi avrebbero dovuto indurre la Corte a valutare con massima attenzione le dichiarazioni della giovane, che nutriva diversi motivi per accusare falsamente l'imputato, e a ricercare eventuali elementi di riscontro a sostegn D di dette accuse.

Orbene, a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte, la testimonianza della Marrafino è de relato e non offre riscontro alle accuse della Tora in quanto, anzi, conferma che Nevio preferiva giocare quando vi era la sua amica in servizio, il che , a dire della stessa Tora, potrebbe trovare ragione nel loro accordo; la testimonianza di Vignone, sulla cui attendibilità la difesa ha formulato dubbi in ragione della parentela con la Tora, viene riportata in modo piuttosto generico e non colloca nel tempo le minacce che avrebbe avuto modo di percepire dal bagno e attribuire al Nevio.

Va peraltro invero rilevato che appare poco credibile che il parente di una giovane donna, avvertendo un soggetto minacciarla, non sia intervenuto nell'immediatezza a suo sostegno, essendo a lui ben noto il soggetto che aveva pronunziato le minacce.

Inoltre, a dispetto di quanto sostenuto dal tribunalei testi della difesa non hanno riferito circostanze neutre.

Ed infatti secondo un testimone disinteressato, [OSCURATO:PERSONA], l'imputato fino alle 14 si trovava a casa sua a lavorare; la Corte per conciliare tale asserto con il narrato della persona offesa e del teste Vignone ha ritenuto credibile che l'imputato dopo avere lavorato fino alle 14 come muratore, non disponendo di mezzi propri, avesse a piedi percorso la distanza di 3 km per portarsi alla sala da gioco alle ore 15, nell'orario indicato dalla persona offesa, al fine di minacciarla e costringerla ad effettuare la giocata.

Infine, va osservato che la Corte non ha potuto negare l'atteggiamento imbarazzato della teste nel corso della sua escussione, ma lo ha attribuito, con motivazione contraddittoria, al risalente rapporto di frequentazione e amicizia esistente con l'imputato, senza considerare che la teste ha dichiarato di avere subito pesanti minacce ad opera del predetto, idonee a coartarne la volontà, e i suoi sentimenti di rabbia e indignazione avrebbero dovuto prevalere sull'imbarazzo e sul rapporto di amicizia.

In conclusione le critiche difensive all'attendibilità intrinseca e alla coerenza logica del racconto della persona offesa sono state respinte con motivazione inadeguata, che non tiene conto della peculiare posizione della giovane, del suo rapporto pregresso e successivo con l'imputato, delle precedenti condotte volontarie dalla stessa ammesse e non spiega le significative contraddizioni del suo racconto che incidono sulla credibilità delle accuse. 1.3 II terzo motivo è infondato.

La condotta addebitata al Nevio in effetti consiste nel costringere mediante minaccia la persona offesa non a versare somme di denaro,nna ad effettuare scommesse senza il previo pagamento e quindi ponendo in essere una truffa in violazione dei doveri relativi alla prestazione di lavoro, con danno per la titolare della sala giochi.

Tuttavia va ribadito quanto correttamente affermato dalla sentenza impugnata in ordine all'inesistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie, che possono concorrere tra loro, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati.

Va inoltre richiamato quanto chiarito da codesta Corte (Sez. 2 - , Sentenza n. 15441 del 12/11/2021 Ud. (dep. 20/04/2022) Rv. 282961 - 0) secondo cui non è corretto ritenere che non può configurarsi l'estorsione allorchè l'atto di disposizione coartato non colpisca il patrimonio della stessa persona coartata al suo compimento, in quanto ciò "è chiaramente smentito dalla semplice lettura della norma incriminatrice, che configura l'estorsione quando taluno sia costretto a fare o a omettere qualcosa (per procurare un ingiusto profitto) con altrui danno.

Proprio il ricorso a una formula indistintamente pluridirezionale (altrui danno) per definire il destinatario del danno, infatti, per il suo significato aperto e non esclusivo, dimostra come la configurazione dell'estorsione richieda che l'atto di disposizione sia dannoso per un patrimonio che non deve essere necessariamente quello del soggetto coartato, ma di chiunque possa rientrare nell'ampia nozione di altruità, così come voluta dal legislatore" Nel caso in esame, dunque, nel fatto così come descritto dallo stesso ricorrente -ove si accedesse alle sue argomentazioni- sarebbero ravvisabili entrambe le fattispecie criminose in questione e certamente la difesa non ha interesse a dolersi dell'unica imputazione sollevata.

2. Per le ragioni sin qui esposte si impone l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alle valutazioni sull'attendibilità della persona offesa con rinvio alla Corte di appello di Napoli che procederà a nuovo giudizio, colmando le lacune e superando le contraddizioni motivazionali evidenziate.

Non ricorrono i presupposti per liquidare le spese di questo grado in favore della parte civile, nel rispetto del principio di soccombenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 ottobre 1989 avverso la sentenza resa il 26 giugno 2023 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di risarcimento e ha depositato conclusioni e nota spese. Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 31 Marzo 2016, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Si addebita all'imputato di avere in più occasioni costretto la persona offesa, quale dipendente di una sala giochi, ad effettuare le giocate richieste e a versare con il proprio denaro l'importo dovuto pari a 4500, euro, tramite minacce nei confronti della Tora, delle sorelle e della madre. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha omesso di valutare l'istanza di legittimo impedimento per ragioni di salute depositata telematicamente dal difensore e ha proceduto il 26 giugno 2023 alla trattazione del processo in cui era prevista la discussione delle parti. L'istanza di rinvio con la certificazione allegata, comunicata la mattina stessa dell'udienza, deve ritenersi tempestiva, secondo i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2 Vizio di motivazione e violazione di legge,anche nella forma del travisamento della prova, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese a dibattimento dai testi dell'accusa, poiché la prova della responsabilità dell'imputato si basa sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta soggettivamente e intrinsecamente attendibile, nonostante fossero emerse numerosi contraddizioni nel suo racconto, idonee ad inficiare detto giudizio, che la Corte ha ritenuto marginali e compatibili con la situazione di stress psicologico affrontata dalla teste. In particolare il ricorrente lamenta che di fronte alla dimostrata tendenza della persona offesa a confondere una richiesta amichevole con una richiesta estorsiva, la Corte ha reso una motivazione contraddittoria ed illogica, senza realmente spiegare le ragioni su cui fonda il giudizio di positiva attendibilità soggettiva della persona offesa. Osserva inoltre che la stessa nel proprio atto di denunzia indicava una fascia oraria nel giorno 11 maggio 2014 in cui si sarebbero svolte le condotte minacciose, ma nel corso dell'esame dibattimentale la anticipava di alcune ore, sebbene i testi della difesa avessero riferito che in quell'orario l'imputato si trovava con persdne diverse. Lamenta inoltre che i testi della difesa hanno reso dichiarazioni più coerenti e logiche di quelle della presunta persona offesa e la Corte ha fornito una interpretazione forzata delle dichiarazioni testimoniali, tale da integrare un vero e proprio travisamento della prova. 2.3 Vizio di motivazione in ordine agli artt. 611 e 629 cod.pen. poiché la Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 611 codice penale limitandosi ad enunciare un principio di diritto in ordine alla insussistenza del rapporto di specialità tra le due fattispecie,senza misurarsi con la doglianza difensiva che non è stata oggetto di motivazione. E' noto che la differenza tra i due reati è data dalla natura patrimoniale dell'altrui danno che deve consistere in una diminuzione patrimoniale nei confronti della persona offesa, ma se il danno non è qualificabile la condotta rientra nell'ambito della art. 611 cod.pen.. Nel caso in esame è pacifico che non vi sia stato un danno di natura patrimoniale in quanto le condotte poste in essere dall'imputato hanno determinato un danno nei confronti della sola titolare del centro scommesse, a nulla rilevando che la Tora abbia poi deciso di ripianare lo scoperto che si era venuto a creare. Osserva il ricorrente che l'elemento oggettivo comune del delitto di estorsione e di quello di violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato è l'uso della /?' violenza o minaccia come strumento di coartazione. Tuttavia nel delitto di estorsione l'autore mira a che la vittima compia una condotta innominata che procuri all'autore stesso un ingiusto profitto con altrui danno. Nel reato previsto dall'articolo 611 codice penale l'autore mira a che la vittima compia una condotta che integra un reato. Ne consegue che il delitto è integrato senza la sussistenza del profitto per l'autore e del correlativo danno per la vittima elementi che possono riferirsi alla struttura del fatto tipico del reato fine. Osserva inoltre il ricorrente che la Corte di legittimità con sentenza n. 42789 del 10 novembre 2003 ha riqualificato l'originaria imputazione di estorsione nel reato di cui all'articolo 611 cod.pen. in relazione alla minaccia posta in essere nei confronti di un soggetto per costringerlo ad impossessarsi di schede telefoniche prepagate sottraendole alla società di cui era dipendente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 La prima censura di natura processuale è manifestamente infondata poiché dalla stessa prospettazione difensiva emerge che la comunicazione dell'impedimento del difensore non è stata tempestiva. Il difensore ha allegato al ricorso una PEC inviata lo stesso giorno dell'udienza in cui si legge nell'oggetto: "istanza di rinvio per legittimo impedimento udienza del 6 Marzo 2023". Anche a voler ritenere che l'indicazione dell'oggetto fosse frutto di un errore materiale e che l'istanza di rinvio riguardasse l'udienza del 26 giugno 2023, tuttavia la stessa non contiene l'indicazione circa l'impossibilità di nominare un sostituto nel processo di cui si chiede il rinvio e di quello per il quale si afferma di essere impegnato. Dall'esame degli atti inoltre, consentita in ragione della natura processuale della doglianza, emerge che l'istanza non era tempestiva poiché il certificato allegato era stato rilasciato due giorni prima della comunicazione, il 24 giugno 2023, sicchè è evidente che il difensore avrebbe potuto inoltrare la richiesta di rinvio almeno 24 ore prima dell'udienza, mentre ha ritenuto di comunicarla solo nel corso della mattina in cui è stata celebrata l'udienza. 1.2 Il secondo motivo è fondato. E' noto che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Sez. 5 - , Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020 ) Rv. 279070 - 01) Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] si è costituita parte civile ma, quel che più rileva, ha attribuito all'imputato la responsabilità delle condotte da lei effettivamente poste in essere, sostenendo di esser stata costretta sotto minaccia ad eseguire gli ordini del Nevio, in particolare il pomeriggio dell'Il maggio 2014, effettuando una giocata allo scoperto di importo rilevante; tale versione è stata resa nel momento in cui la titolare della sala scommesse avvertita dalla società [OSCURATO:PERSONA] le contestava le irregolari giocate e gli ammanchi accertati quel pomeriggio. Dalla sentenza di primo grado emerge che la giovane in sede di denunzia ammetteva di avere effettuato anche in precedenza diverse giocate allo scoperto per conto dell'imputato, in ragione del rapporto di amicizia e, secondo il Tribunale anche per l'interesse sentimentale che nutriva nei confronti dell'imputato, che si era approfittato di tale disponibilità per ottenere la sua collaborazione, senza ricorrere a minacce; precisava tuttavia, di avere fatto quella scommessa che aveva cagionato la perdita di 4400 euro e aveva fatto scoprire tale meccanismo di gioco, perché costretta dalle gravi minacce dell'imputato, che le aveva prospettato di fare del male a lei e ai suoi familiari; sosteneva inoltre di avere avvisato la titolare di quanto accaduto, venendo sul punto smentita da quest'ultima, la quale riferiva di essere stata avvertita dalla [OSCURATO:PERSONA] e di avere cercato inutilmente di mettersi in contatto con la Tora che finalmente le rispondeva e si giustificava accusando Nevio. Altro elemento di fatto che si pone in contrasto con la narrazione della Tora è offerto dalla costatazione che l'imputato e la persona offesa risiedono rel medesimo piccolo comune e sin dai tempi della scuola hanno intrattenuto rapporti di convivialità, come attestato dai documenti acquisiti, tanto che la Tora nel 2015, in epoca successiva ai fatti per cui è giudizio, ha reso testimonianza in favore del Nevio in altro processo, spiegando di averlo fatto in forza della loro amicizia di lunga data. Alla luce di questi elementi e della costatazione che la Tora aveva anche la necessità di scagionare se stessa, accusando l'imputato di averla costretta a porre in essere una condotta sino a quel momento, per sua stessa ammissione, realizzata per altre ragioni, i giudici di merito non hanno spiegato in modo logicamente coerente come sia possibile che la giovane abbia dapprima volontariamente accondisceso alle richieste dell'amico di effettuare scommesse senza copertura, arrivando talvolta a ripianarle con il suo denaro, e solo in occasione dell'ultimo episodio, che aveva cagionato la perdita di 4400 euro e comportato il disvelamento della condotta fraudolenta, era stata costretta a scommettere senza copertura, perché intimidita dalle gravi minacce formulate dal predetto. La stessa sentenza impugnata evidenzia che la giovane forse era stata indotta ad agevolare l'amico in ragione di una sua infatuazione nei suoi confronti e anche questo sentimento induce non pochi dubbi in ordine alla verosimiglianza e coerenza logica del racconto della giovane, che vistasi scoperta dalla sua titolare, potrebbe avere cercato di giustificarsi scaricando la responsabilità della sua condotta volontaria esclusivamente sull'imputato. Tali elementi avrebbero dovuto indurre la Corte a valutare con massima attenzione le dichiarazioni della giovane, che nutriva diversi motivi per accusare falsamente l'imputato, e a ricercare eventuali elementi di riscontro a sostegn D di dette accuse. Orbene, a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte, la testimonianza della Marrafino è de relato e non offre riscontro alle accuse della Tora in quanto, anzi, conferma che Nevio preferiva giocare quando vi era la sua amica in servizio, il che , a dire della stessa Tora, potrebbe trovare ragione nel loro accordo; la testimonianza di Vignone, sulla cui attendibilità la difesa ha formulato dubbi in ragione della parentela con la Tora, viene riportata in modo piuttosto generico e non colloca nel tempo le minacce che avrebbe avuto modo di percepire dal bagno e attribuire al Nevio. Va peraltro invero rilevato che appare poco credibile che il parente di una giovane donna, avvertendo un soggetto minacciarla, non sia intervenuto nell'immediatezza a suo sostegno, essendo a lui ben noto il soggetto che aveva pronunziato le minacce. Inoltre, a dispetto di quanto sostenuto dal tribunalei testi della difesa non hanno riferito circostanze neutre. Ed infatti secondo un testimone disinteressato, [OSCURATO:PERSONA], l'imputato fino alle 14 si trovava a casa sua a lavorare; la Corte per conciliare tale asserto con il narrato della persona offesa e del teste Vignone ha ritenuto credibile che l'imputato dopo avere lavorato fino alle 14 come muratore, non disponendo di mezzi propri, avesse a piedi percorso la distanza di 3 km per portarsi alla sala da gioco alle ore 15, nell'orario indicato dalla persona offesa, al fine di minacciarla e costringerla ad effettuare la giocata. Infine, va osservato che la Corte non ha potuto negare l'atteggiamento imbarazzato della teste nel corso della sua escussione, ma lo ha attribuito, con motivazione contraddittoria, al risalente rapporto di frequentazione e amicizia esistente con l'imputato, senza considerare che la teste ha dichiarato di avere subito pesanti minacce ad opera del predetto, idonee a coartarne la volontà, e i suoi sentimenti di rabbia e indignazione avrebbero dovuto prevalere sull'imbarazzo e sul rapporto di amicizia. In conclusione le critiche difensive all'attendibilità intrinseca e alla coerenza logica del racconto della persona offesa sono state respinte con motivazione inadeguata, che non tiene conto della peculiare posizione della giovane, del suo rapporto pregresso e successivo con l'imputato, delle precedenti condotte volontarie dalla stessa ammesse e non spiega le significative contraddizioni del suo racconto che incidono sulla credibilità delle accuse. 1.3 II terzo motivo è infondato. La condotta addebitata al Nevio in effetti consiste nel costringere mediante minaccia la persona offesa non a versare somme di denaro,nna ad effettuare scommesse senza il previo pagamento e quindi ponendo in essere una truffa in violazione dei doveri relativi alla prestazione di lavoro, con danno per la titolare della sala giochi. Tuttavia va ribadito quanto correttamente affermato dalla sentenza impugnata in ordine all'inesistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie, che possono concorrere tra loro, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati. Va inoltre richiamato quanto chiarito da codesta Corte (Sez. 2 - , Sentenza n. 15441 del 12/11/2021 Ud. (dep. 20/04/2022) Rv. 282961 - 0) secondo cui non è corretto ritenere che non può configurarsi l'estorsione allorchè l'atto di disposizione coartato non colpisca il patrimonio della stessa persona coartata al suo compimento, in quanto ciò "è chiaramente smentito dalla semplice lettura della norma incriminatrice, che configura l'estorsione quando taluno sia costretto a fare o a omettere qualcosa (per procurare un ingiusto profitto) con altrui danno. Proprio il ricorso a una formula indistintamente pluridirezionale (altrui danno) per definire il destinatario del danno, infatti, per il suo significato aperto e non esclusivo, dimostra come la configurazione dell'estorsione richieda che l'atto di disposizione sia dannoso per un patrimonio che non deve essere necessariamente quello del soggetto coartato, ma di chiunque possa rientrare nell'ampia nozione di altruità, così come voluta dal legislatore" Nel caso in esame, dunque, nel fatto così come descritto dallo stesso ricorrente -ove si accedesse alle sue argomentazioni- sarebbero ravvisabili entrambe le fattispecie criminose in questione e certamente la difesa non ha interesse a dolersi dell'unica imputazione sollevata. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alle valutazioni sull'attendibilità della persona offesa con rinvio alla Corte di appello di Napoli che procederà a nuovo giudizio, colmando le lacune e superando le contraddizioni motivazionali evidenziate. Non ricorrono i presupposti per liquidare le spese di questo grado in favore della parte civile, nel rispetto del principio di soccombenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napo
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