CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 14 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato continuato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso dell'imputata, i quali possono essere trattati congiuntamente, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine, rispettivamente, alla possibilità che altre dipendenti potessero utilizzare il profilo dell'imputata per commettere i furti all'asserita sottrazione di un Gratta e Vinci da C 1.000,00, sono inammissibili perché entrambi fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputata, che si duole dell'erronea applicazione della legge in relazione all'utilizzabilità della relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto sprovvisto della prova di resistenza, atteso che questa Corte ha affermato che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così