CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21/06/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 5 dicembre 2022, con cui veniva disposta la sua espulsione dal territorio dello Stato, così come era stato statuito con sentenza Tribunale Roma del 20/11/2015 di condanna alla pena di anni 3 mesi 6 giorni 20 di reclusione per il reato di detenzione illecita di stupefacenti commesso il 16 agosto 2015. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, vizio di motivazione per avere l'ordinanza impugnata desunto la pericolosità sociale del soggetto unicamente dall'inidoneità del domicilio per le notificazioni indicato al momento della scarcerazione. 3. Il sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e dev'essere respinto. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente ritenuto la persistenza della pericolosità sociale del condannato il quale, resosi irreperibile successivamente alla scarcerazione avvenuta il 01/12/2022, si è posto in condizioni di precludere la doverosa analisi da parte del Tribunale in ordine alla invocata cessazione della pericolosità sociale. Il Tribunale ha ulteriormente argomentato che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto irregolare sul territorio, ed è gravato da altri precedenti penali nonché risulta avere diversi alias. L'insieme degli elementi considerati, in uno all'assenza di deduzioni difensive in ordine ad un radicamento del soggetto sul territorio, ovvero allo svolgimento di attività lavorativa, costituiscono, ad avviso del Collegio, un apparato argonnentativo scevro da qualsivoglia deficit logico e risulta coerente con le evidenze disponibili, a fronte del quale il difensore ricorrente si limita a contestare, genericamente, l'adeguatezza della motivazione. E' appena il caso di osservare come la stessa pronuncia di questa Corte richiamata in ricorso, sez. 1 n. 23826 del 26/06/2020, nell'affermare, trattando peraltro di un ricorso relativo a soggetto che disponeva di una stabile attività lavorativa (quale badante) oltre che di uno stabile domicilio, che «la mancanza di un valido titolo di soggiorno non costituisce, di per sé, un elemento sfavorevole sul piano della prognosi criminale, assumendo una siffatta valenza soltanto in quanto, per effetto dello stato di irregolarità del soggiorno, la persona sia privata della possibilità di un lecito sostentamento e, dunque, possa conseguentemente determinarsi alla commissione di reati per fare fronte alle proprie esigenze di vita. In altri termini, non è l'assenza in sé del titolo di soggiorno, quanto l'assenza di fonti lecite di guadagno a costituire un rilevante indice predittivo», non si pone in contrasto con quanto deciso, dal momento che, a fondamento del provvedimento reiettivo del Tribunale, non era stato posta la mera condizione di irregolarità di [OSCURATO:PERSONA], quanto la circostanza che il medesimo, gravato da plurimi precedenti e disponendo di diversi alias, si fosse reso irreperibile, con ciò impedendo la doverosa analisi in ordine alla cessazione della pericolosità sociale. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 di