CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 novembre 1999
Cassazione n. 24141/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/11/1999, avverso la sentenza avverso in data 25/10/2024 della Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in accoglimento del ricorso proposto, l'annullamento dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25/10/2024, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza con cui, il precedente 05/10/2023, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente e gli aveva inflitto la pena ritenuta di giustizia, rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Sadraoui, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso ~ti:p:t di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per carenza, in punto di denegata valutazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta recidiva. Sostiene, in specie, che, nella decisione impugnata, la mancata valutazione di tale diminuente in termini di prevalenza sulla ritenuta recidiva, specifica e infraquinquennale, non sarebbe stata in alcun modo argomentata, ancorché fosse stato proposto, al riguardo, uno specifico motivo di appello. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per carenza, in punto di denegata valutazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta recidiva, assumendo che, nella decisione della Corte territoriale, la mancata rinnovazione in termini più favorevoli all'imputato del giudizio di bilanciamento non sarebbe stata in alcun modo argomentata, a dispetto dell'avvenuta proposizione di uno specifico motivo di appello sul punto. Rileva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata non è affetta dal dedotto vizio motivazionale, derivato dalla violazione delle disposizioni processuali indicate. Ciò perché il rigetto della richiesta rinnovazione, in termini più favorevoli al Sadraoui, del giudizio di bilanciamento tra la già ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale e g:14 le concesse attenuanti generiche risulta, a ben vedere, sufficientemente argomentato dai giudici di merito, allorquando è stato da essi posto in rilievo, per un verso, che i pregressi traumatici contatti con l'[OSCURATO:PERSONA], verificatisi in occasione delle plurime condanne, non avevano sortito alcun effetto deterrente nei confronti dell'imputato e, per altro verso, che la sua inclinazione alla reiterazione, emergente dal certificato del casellario giudiziale, risultava indicativa di un'ingravescente ed allarmante pericolosità criminale. Orbene, le indicate considerazioni, espressamente esplicitate nell'impianto argomentativo a corredo della decisione, si rivelano di fatto ostative all'invocato rinnovo del giudizio di bilanciamento. D'altro canto, deve pure rilevarsi che costituisce autorevole insegnamento della Suprema Corte, al quale deve darsi continuità, quello secondo cui «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 08/02/2023, Lakrafy, Rv. 284096- 01, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 12/02/2019, Currò, Rv. 275500-01 e Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello e altri, Rv. 256340-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi