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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10425/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31870/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3756/2021depositata il 20/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I dottori indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca ed il Ministero dell'Economia e Finanze, esponendo: di essere laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione; di avere partecipato ai rispettivi corsi dispecializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla «adeguata retribuzione» prevista dalle direttive comunitarie n.75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandoli così della suddetta adeguata retribuzione.

Chiesero, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della suddetta indennità oltre che l’accertamento del dirittoa vedere riconosciuto il loro titolo e ad ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva e parziale attuazione delle suddette direttive da parte dello Stato italiano nonché, per la mancata corresponsione di adeguata remunerazione, anche in misura corrispondente a figure professionali analoghe; per la mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera e di quelli contributivi; e, infine, per la mancata indicizzazione e rideterminazione triennale delle somme ricevute.

Con sentenza 12518/2017 il Tribunale di Roma ha rigett ato le domande proposte.

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermatola sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione i medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Le amministrazioni intimate non hanno spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con i due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi ed esaminabili congiuntamente,i ricorrenti denunciano: a) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (Direttive nn. 1975/362/CEE, 1975/363/CEE, 1982/76/CEE, 1993/16/CEE, 2005/36/CEE; D. Leg.vo n. 257/1991, Legge n. 370/1999; art. 2935 cc ) in materia di obbligo per gli S tati membri di riconoscere un’adeguata remunerazione ai dottori che frequentano corsi di specializzazione in discipline mediche,nonché di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, ed estinzione del diritto per intervenuto decorso del termine di prescrizione con particolare riferimento; b) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 112 c.p.c.), violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, relativamente alla domanda del dott. [OSCURATO:PERSONA] , avente medesimo oggetto di quelle degli altri ricorrenti ma ingiustificatamente riqualificata come avente ad oggetto le sole differenze remunerative previste per i medici frequentanti i corsi di specializzazione a decorrere dagli anni 2006/2007 e, per tale ragione rigettata, nonostante la riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione degli atti depositati in giudizio.

Il ricorsoè infondato, dimostrando si inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ., in quanto la Corte d'Appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte.

Occorre premettere che gli attuali ricorrenti deducono di avere frequentato vari corsi dispecializzazione in diversi periodi a partire dall'anno accademico 1978-1979 fino all'anno accademico 1990- 1991 (ricorso: p. 8) non ricevendo alcun compenso.

Nei loro confronti non sussiste alcun omesso o tardivo recepimento delle Direttive comunitarie che hanno previsto una "adeguata remunerazione" per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) poiché, invero, tale recepimento è avvenuto con la

I. n. 428/1990 e, per l'appunto, con il d.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi, tra cui gli attuali ricorrenti, una borsa di studio pari a C 11.603,52 annui).

Pertanto, i ricorrenti non censurano fondatamente la decisione impugnata laddove lamentano che il recepimento delle direttive comunitarie de quibus sia avvenuto solo con il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368/1999.

Quest'ultimo decreto, nel recepire la Direttiva 93/16/CEE (che ha codificato, raccogliendole in un unico testo, le precedenti direttive nn. 75/362 e 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e in una variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.

Tale contratto, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art.36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.

L -, Ordinanza n. 18670 del 27/7/2017; Sez.

L, Sentenza n. 20403 del 22/9/2009; Sez.

L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008; in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020, p. 5; Sez.6-3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018, § 2., p. 5).

Ai sensi dell'art. 1, comma 300, della

I. n. 266/2005, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368/1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.

E, il trattamento economico effettivamente spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.

Per gli iscritti, come i ricorrenti,alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007 è stato, al contrario, espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico.

In subiecta materia, è oramai consolidato l'orientamento di questa Corte per cui «La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sottoil profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.» (ex plurimis, Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n.14168 del 24/5/2019) Difatti, la Direttiva CEE n. 93/16 che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione.

La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è, infatti, contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n.75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica) e, come dianzi rilevato, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al decreto legislativo n. 257/1991.

L'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo ad adempiere gli obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Direttiva93/16/CEE, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso d.lgs. n. 257/1991 e, poi, sospesi dalla successiva legislazione; ciò, sul presupposto per cui«nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018; Sez.

L, Sentenza n. 18710 del 23/9/2016).

Tanto premesso, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione inmedicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368/1999 (adecorrere dall'anno accademico 2006-2007, in base alla

I. n. 266/2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257/1991, sulla base della cui disciplina gli odierni ricorrenti hanno ricevuto la relativa borsa di studio, senza -peraltro - che ri levino le scelte ordinamentali afferenti alla mancata rideterminazione triennale delle stesse e al blocco delle indicizzazioni.

In particolare, il blocco della indicizzazione è stato, quindi, legittimamente prorogato anche per il triennio 2005-2008 dall'art. 1, comma 212, della legge n.266 del 2006 (cfr., anche di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, specie punto 45 nonché 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n. 4809, Cass., 20/05/2019, n.13572, e succ. conf.); inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 36, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anniaccademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (cfr. la stessa giurisprudenza appena richiamata).

La misura della remunerazione, anche avendo riguardo alla sospensione dei meccanismi di rivalutazione monetaria, è il frutto di una scelta legislativalegittima in quanto non vincolata o condizionata a livello sovranazionale, nei termini dianzi indicati.Stante quanto sopra, non è ravvisabile alcuna violazione della normativa sovranazionale, nonché alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione dell'opzione legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente,Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.).

Tutto ciò premesso, poiché già dal 1991 era stata data attuazione alla direttiva comunitaria è da tale data che deve calcolarsi il periodo di prescrizione decennale o in alternativa dal 27/1/2000 data di entrata invigore del DLgs 517/1999, ampiamente decorso in ambo i casi per i ricorrenti (compreso il dott. [OSCURATO:PERSONA]), posto che gli stessi hanno introdotto il giudizio di primo grado con atto notificato nell’anno 2012.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese di giudizio.

In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte de i ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano nella complessiva somma di Euro 7.200,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31870/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3756/2021depositata il 20/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I dottori indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca ed il Ministero dell'Economia e Finanze, esponendo: di essere laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione; di avere partecipato ai rispettivi corsi dispecializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla «adeguata retribuzione» prevista dalle direttive comunitarie n.75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandoli così della suddetta adeguata retribuzione. Chiesero, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della suddetta indennità oltre che l’accertamento del dirittoa vedere riconosciuto il loro titolo e ad ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva e parziale attuazione delle suddette direttive da parte dello Stato italiano nonché, per la mancata corresponsione di adeguata remunerazione, anche in misura corrispondente a figure professionali analoghe; per la mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera e di quelli contributivi; e, infine, per la mancata indicizzazione e rideterminazione triennale delle somme ricevute. Con sentenza 12518/2017 il Tribunale di Roma ha rigett ato le domande proposte. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermatola sentenza di primo grado. Avverso tale decisione i medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Le amministrazioni intimate non hanno spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con i due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi ed esaminabili congiuntamente,i ricorrenti denunciano: a) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (Direttive nn. 1975/362/CEE, 1975/363/CEE, 1982/76/CEE, 1993/16/CEE, 2005/36/CEE; D. Leg.vo n. 257/1991, Legge n. 370/1999; art. 2935 cc ) in materia di obbligo per gli S tati membri di riconoscere un’adeguata remunerazione ai dottori che frequentano corsi di specializzazione in discipline mediche,nonché di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, ed estinzione del diritto per intervenuto decorso del termine di prescrizione con particolare riferimento; b) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 112 c.p.c.), violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, relativamente alla domanda del dott. [OSCURATO:PERSONA] , avente medesimo oggetto di quelle degli altri ricorrenti ma ingiustificatamente riqualificata come avente ad oggetto le sole differenze remunerative previste per i medici frequentanti i corsi di specializzazione a decorrere dagli anni 2006/2007 e, per tale ragione rigettata, nonostante la riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione degli atti depositati in giudizio. Il ricorsoè infondato, dimostrando si inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ., in quanto la Corte d'Appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte. Occorre premettere che gli attuali ricorrenti deducono di avere frequentato vari corsi dispecializzazione in diversi periodi a partire dall'anno accademico 1978-1979 fino all'anno accademico 1990- 1991 (ricorso: p. 8) non ricevendo alcun compenso. Nei loro confronti non sussiste alcun omesso o tardivo recepimento delle Direttive comunitarie che hanno previsto una "adeguata remunerazione" per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) poiché, invero, tale recepimento è avvenuto con la I. n. 428/1990 e, per l'appunto, con il d.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi, tra cui gli attuali ricorrenti, una borsa di studio pari a C 11.603,52 annui). Pertanto, i ricorrenti non censurano fondatamente la decisione impugnata laddove lamentano che il recepimento delle direttive comunitarie de quibus sia avvenuto solo con il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368/1999. Quest'ultimo decreto, nel recepire la Direttiva 93/16/CEE (che ha codificato, raccogliendole in un unico testo, le precedenti direttive nn. 75/362 e 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e in una variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. Tale contratto, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art.36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 18670 del 27/7/2017; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/9/2009; Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008; in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020, p. 5; Sez.6-3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018, § 2., p. 5). Ai sensi dell'art. 1, comma 300, della I. n. 266/2005, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368/1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. E, il trattamento economico effettivamente spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Per gli iscritti, come i ricorrenti,alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007 è stato, al contrario, espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico. In subiecta materia, è oramai consolidato l'orientamento di questa Corte per cui «La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sottoil profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.» (ex plurimis, Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n.14168 del 24/5/2019) Difatti, la Direttiva CEE n. 93/16 che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è, infatti, contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n.75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica) e, come dianzi rilevato, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al decreto legislativo n. 257/1991. L'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo ad adempiere gli obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Direttiva93/16/CEE, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso d.lgs. n. 257/1991 e, poi, sospesi dalla successiva legislazione; ciò, sul presupposto per cui«nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/9/2016). Tanto premesso, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione inmedicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368/1999 (adecorrere dall'anno accademico 2006-2007, in base alla I. n. 266/2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie. L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257/1991, sulla base della cui disciplina gli odierni ricorrenti hanno ricevuto la relativa borsa di studio, senza -peraltro - che ri levino le scelte ordinamentali afferenti alla mancata rideterminazione triennale delle stesse e al blocco delle indicizzazioni. In particolare, il blocco della indicizzazione è stato, quindi, legittimamente prorogato anche per il triennio 2005-2008 dall'art. 1, comma 212, della legge n.266 del 2006 (cfr., anche di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, specie punto 45 nonché 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n. 4809, Cass., 20/05/2019, n.13572, e succ. conf.); inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 36, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anniaccademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (cfr. la stessa giurisprudenza appena richiamata). La misura della remunerazione, anche avendo riguardo alla sospensione dei meccanismi di rivalutazione monetaria, è il frutto di una scelta legislativalegittima in quanto non vincolata o condizionata a livello sovranazionale, nei termini dianzi indicati.Stante quanto sopra, non è ravvisabile alcuna violazione della normativa sovranazionale, nonché alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione dell'opzione legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente,Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.). Tutto ciò premesso, poiché già dal 1991 era stata data attuazione alla direttiva comunitaria è da tale data che deve calcolarsi il periodo di prescrizione decennale o in alternativa dal 27/1/2000 data di entrata invigore del DLgs 517/1999, ampiamente decorso in ambo i casi per i ricorrenti (compreso il dott. [OSCURATO:PERSONA]), posto che gli stessi hanno introdotto il giudizio di primo grado con atto notificato nell’anno 2012. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese di giudizio. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte de i ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano nella complessiva somma di Euro 7.200,00 oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versame
Sentenza Cassazione n. 10425/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris