CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 46141/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte di appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 18 novembre 2021, la Corte di appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria polacca in relazione al M.A.E. emesso dal Tribunale circondariale di Lublin il 31 agosto 2021 n. IV Kop 154/21 nel procedimento sub n. III kp 839/20 innanzi al Tribunale distrettuale di Lublin - Ovest a Lublin, in relazione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per la durata di un mese dalla data dell'arresto emessa il 31 dicembre Z( 2020 in ordine ai delitti di associazione a delinquere e riciclaggio commessi tra aprile e giugno 2015. La Corte di appello ha convalidato l'arresto il 12 novembre 2021 previo interrogatorio applicando nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere che, all'udienza fissata per il 18 novembre, acquisito il MAE tradotto in lingua italiana, ha sostituito con la misura degli arresti domiciliari con permesso per il lavoro, ed ordinato la consegna all'autorità giudiziaria polacca con sentenza del 18 novembre 2021 di cui veniva data lettura alle parti presenti. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], con ricorso presentato il 25 novembre 2021 avverso la suindicata sentenza deduce violazione di legge ex art. 6, comma 1, lett. e), I. 22 aprile 2005, n. 69 ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Secondo la citata disposizione, il mandato di arresto europeo deve contenere la descrizione del grado di partecipazione del ricercato, che doveva essere integrata da specifica richiesta da formularsi all'autorità richiedente la consegna specie per quel che concerne l'incolpazione che risulta del tutto generica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto tardivamente proposto. 2. Ed invero, sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 22, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza avvenuta attraverso la lettura in udienza alle parti presenti, udienza alla quale il ricorrente partecipava "da remoto" tramite collegamento in video conferenza. In ragione del ricorso presentato il 25 novembre 2021, oltre i cinque giorni, a termini scaduti, lo stesso risulta tardivamente proposto. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro-Fùemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro Memila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 15/12/2021. Il Consigliere estensore Il