CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01058/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 01/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17006 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 17006del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: non dichiarato), in proprio e n.q. di procuratore dei coeredi Stefano TRENTO e Sabina VILLA- NOVICH, tutti n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA],a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA] MEDICA Milos (C.F.: non dichiarato) RUZIC Miroslav(C.F.: non dichiarato) CAPPELLI Maurizio(C.F.: non dichiarato ) TRALICCI Gina (C.F.: TRLGNI 59H61 H501E ) rappresentatie difesi dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501S) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L60 H501Z) -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA].p.A. (C.F.: non indicato ), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCA D’ITALIA(C.F.: non indicato ), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 17006/2024 –Sez. 3 – A d. 19 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 9/11 luglio 2024nel procedimento civile iscritto al n. 60489/2021 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona delladott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiara-zione di competenza del giudice di pace; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- paolo S.p.A. (terzi pignorati: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Banca d’Italia), nel quale avevano spiegato intervento la stessa Tra- licci e [OSCURATO:PERSONA], la società debitrice ha proposto oppo- sizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Successiva- mente, sono intervenuti ulteriori creditori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- dica) e la società debitrice ha proposto una ulteriore opposi- zione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Sospesa l’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato introdotto dai creditori opposti [OSCURATO:PERSONA], Mi- los Medica, MiroslavRuzic, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ci- riaco [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Romaha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace. Ricorrono i creditori indicati in epigrafe , chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma. Ha svolto attività difensiva in questa sede esclusivamente la società terza pignorata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., peraltro senza rassegnare conclusioni. È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero. Ric. n. 17006/2024 –Sez. 3 – A d. 19 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. La ricorrente, in primo luogo, deduce la « inammissibilit à della pronuncia sull’eccezione di incompetenza», facendo pre- sente che tale pronuncia non è intervenuta entro la prima udienza, ma solo dopo lo svolgimento di diverse udienze, all’esito del rinvio per la precisazione delle conclusioni. Sostiene che «nel regime successivo alla l. n. 69 del 2009, il termine di preclusione va riferito all’udienza di cui all’art. 183, che l’art. 38, nel testo sostituito dall’art. 45 della legge, indica come momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della incompetenza per materia e per territorio inderogabile». L’assunto è infondato. La preclusione prevista dall’art. 38 c.p.c. e invocata dalla ricor- rente si riferisce al rilievo di ufficio della questione di compe- tenza da parte del giudice, in mancanza di eccezione di parte, ma non allasua effettiva decisione. Nella specie, emerge dalla stessa esposizione della vicenda pro- cessuale riferita nel ricorso per regolamento di competenza che il giudice istruttore del tribunale adìto, nel corso della prima udienza, aveva rilevato e sollevato la questione della propria competenza per valore (oltre al difetto di integrità del contrad- dittorio), rimettendo la relativa decisione all’esito dell’integra- zione del contraddittorio. Ne consegue che, essendo stata rilevata di ufficio dal giudice tempestivamente (del resto, tanto risultando possibile entro la prima udienza a contraddittorio finalmente integro) la que- stionedella incompetenza per valore del tribunale, non si è ve- rificata alcuna preclusione: il giudice aveva esclusivamente l’obbligo di decidere in ordine a tale questione, senza ulteriori Ric. n. 17006/2024 –Sez. 3 – A d. 19 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 preclusioni, previa precisazione delle conclusioni delle parti sulla questione, come è di fatto avvenuto. 2.I ricorrenti, inoltre, contestano nel merito la statuizione con la quale il tribunale ha declinato la propria competenza per va- lore, in favore del giudice di pace, sostenendo che la compe- tenza per valore sulla presente controversia spetterebbe pro- prio al tribunale. Il tribunale ha, in proposito, affermato: «deve ritenersi che la richiesta della esecutante opposta di accertamento di un suo credito di importo maggiore rispetto a quello eccepito in com- pensazione dall’istituto bancario costituisca, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione for- mulata dalla banca esecutata, sicché neppure in questo caso ciò varrebbe a radicare la competenza dinnanzi al Tribunale». I ricorrenti deducono, in contrario, che, nell’instaurare il giudi- zio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione all’ese- cuzione proposta dalla banca debitrice esecutata per contestare l’azione esecutiva promossa nei suoi confronti (per un credito di importo sensibilmente inferioread € 5.100,00), sulla base di una eccezione di compensazione fondata su un controcredito di importo pari a poco più di € 3.000,00, era stata avanzata (in particolare dalla opposta Tralicci) una ulteriore domanda, di- retta ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di propri crediti nei confronti della stessa società debitrice, per un importo su- periore ad € 5.100,00. Il motivo è fondato. La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accerta- mento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chia- riti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un cre- dito il cui valore è dedotto quale superiore a € 5.100,00; di Ric. n. 17006/2024 –Sez. 3 – A d. 19 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei li- miti della cognizione consentita a questa Corte in sede di rego- lamento di competenza, la individuazione quale giudice compe- tente a conoscere della controversia del Tribunale. Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non di- segna –invece – un’ipotesi di competenza per materia o fun- zionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (cfr. Cass., ord. n. 30581 del 27/11/2024). Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella do- manda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre ilgiu- dice concretamente adito ad essere munito della potestà di co- noscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla. 3.A tanto consegue la statuizione della competenza, per ra- gione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è manifestamente in-fon- dato e il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, se- condo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), Ric. n. 17006/2024 –Sez. 3 – A d. 19 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile. D’al- tra parte, la Banca d’Italia non ha qui svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del con- traddittorio quale terza pignorata. Per questi motivi La Corte: - dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà e