CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 32480/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 33550 emessa il 31/05/2023 dalla Corte di cassazione; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza n. 33550 del 31.5.2023 con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso imputato alverso la sentenza della Corte di appello di Ancona di sostanziale conferma della condanna per il reato di concorso in rapina impropria 2. Sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce errore di fatto in ordine al contenuto del verbale di arresto valorizzato al fine di ritenere configurabile il reato (così il ricorso). Si compie una premessa ricostruttiva dei fatti e si deduce che sia la Corte di appello che la Corte di cassazione avrebbero avallato una ricostruzione degli accadimenti I secondo cui il correo Pattusi, che conduceva l'autovettura all'interno della quale vi era il ricorrente, in un dato momento avesse voluto volontariamente collidere con l'autovettura della Polizia per fuggire; dalla lettura del verbale di arresto indicato emergerebbe invece che sarebbe stata l'auto della polizia a dirigersi verso quella condotta dal Pattusi per impedire a questa di forzare il blocco stradale. Detta circostanza sarebbe rilevante al fine della prova del reato e, in particolare, del dolo eventuale. Dunque, nessun blocco sarebbe stato nella specie forzato e se l'autovettura della Polizia non avesse puntato quella condotta da Pattusi e nessuna collisione si sarebbe verificata. La Corte avrebbe ricostruito i fatti in modo contrastante rispetto al verbale di arresto ed avrebbe "elaborato una motivazione illogica ed incoerente". Il travisamento sarebbe sussistente anche nella parte relativa alla condotta concorsuale attribuita all'imputato che si sarebbe limitato a scendere dall'autovettura e fuggire a piedi nei campi. Un errore di fatto da parte della Corte di cassazione, si aggiunge, causato anche da quanto avvenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando la difesa eccepì l'assenza degli atti processuali nel fascicolo; il difensore avrebbe chiesto per detta ragione il rinvio della udienza ma la Corte avrebbe differito il procedimento alle ore 15 quando fu emessa una nuova ordinanza con cui il Collegio, richiamando l'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., rigettò la richiesta di rinvio. Si assume che l'interpretazione data dell'art. 165 bis disp. att. cod, proc. pen., di cui si richiama il testo, sarebbe errata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce errore di fatto per non essere stata rilevata l'assenza di un provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] autorizzativo del pedinamento elettronico. Detta questione sarebbe stata dedotta con il terzo motivo e la Corte non l'avrebbe esaminata; una questione che avrebbe potuto peraltro essere rilevata d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dalla sentenza impugnata emerge che: - con il ricorso era stato devoluto alla Corte di cassazione un solo motivo, relativo "all'assenza del necessario rapporto di immediatezza tra il furto e l'azione violenta, in ragione dei tempi e dei luoghi in cui l'uno e l'altro venivano realizzati" (così testualmente la Corte di cassazione al par. 3.1. della sentenza impugnata);- erano stati presentati motivi aggiunti con cui erano state dedotte questioni ulteriori relative "al travisamento delle emergenze procedimentali, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al dolo eventuale e al concorso nel reato, la violazione di legge in ordine al pedinamento elettronico, la violazione di legge in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e del principio di ragionevole dubbio e vizio di motivazione in relazione al significato di localizzazione attribuito ai tabulati telefonici" (così al par. 3.2. della sentenza). In tale contesto la Corte di cassazione, quanto all'unico motivo oggetto del ricorso dell'imputato (quello cioè relativo al rapporto tra azione furtiva e azione violenta), ritenne che la questione fosse inammissibile perché, da una parte, non devoluta in appello, e, dall'altra, perché involgente un'accertamento fattuale precluso in sede di legittimità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'unico motivo oggetto del ricorso, la Corte dichiarò correttamente l'inammissibilità dei motivi nuovi. 3. Dunque, nessun errore di fatto ma una errata ricostruzione del procedimento da parte del ricorrente che non si è affatto confrontato con la sentenza impugnata. Le questioni oggetto del ricorso straordinario non furono devolute alla Corte di cassazione con l'unico motivo di ricorso in quella sede proposto ma solo con inammissibili motivi aggiunti. Nessun errore percettivo e nessun errore di fatto decisivo fu compiuto con la sentenza impugnata. È utile aggiungere per completezza che la Corte, affrontando la questione dedotta da altri ricorrenti, ricorrenti alla configurabilità della violenza e, quindi, del reato di rapina impropria, ritenne "pacifico" che fu la Mercedes a forzare il posti di blocco e ciò affermò, diversamente dagli assunti difensivi, senza nemmeno menzionare il verbale di arresto che, secondo il difensore, sarebbe stato oggetto di errore di fatto. 4. Un ricorso strutturalmente inammissibile cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d