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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2026

Cassazione n. 00198/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1637/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25173/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, fallita il 29 dicembre 2014. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 198/2026 Roma, lì, 05/01/2026 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – nella qualità amministratore di fatto della società –, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di diritto della società e figlio della sua ex moglie [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente), avrebbe distratto rilevanti risorse aziendali in favore della signora [OSCURATO:PERSONA].

In particolare: avrebbe trasferito alla [OSCURATO:PERSONA], il 5 settembre 2014, un’automobile Mercedes classe E220, al prezzo di euro 10.000,00 senza pretenderne il corrispettivo; avrebbe concesso alla medesima, il 16 aprile 2014, un finanziamento infruttifero pari a euro 147.200,00 senza chiedere e ottenere alcuna garanzia; avrebbe elargito sempre alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori somme, sino a un importo complessivo di euro 159.483,00, senza ottenere alcunché in cambio.

L’imputato, inoltre, avrebbe distratto ulteriori risorse aziendali cedendo il 25% delle quote detenute in “[OSCURATO:PERSONA] 01 s.r.l.” a [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo incongruo e senza riceverne in ogni caso il corrispettivo.

Avrebbe ceduto il 25% delle quote detenute in “[OSCURATO:PERSONA] 01 s.r.l.” alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” per un prezzo incongruo e senza riceverne in ogni caso il corrispettivo.

Avrebbe elargito euro 100.000,00 alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, poi fatti pervenire a [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA] e coniuge di [OSCURATO:PERSONA]).

Avrebbe, infine, destinato il credito di euro 15.000,00, vantato nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, al pagamento di spese estranee all'attività aziendale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall.

Contesta la qualità di amministratore di fatto della società fallita riconosciuta all’imputato, sostenendo che, dalle risultanze processuali, emergerebbe che questi sarebbe stato solo il responsabile commerciale della fallita. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo detenuto in passato una quota di minoranza del capitale sociale, avrebbe successivamente ceduto le proprie partecipazioni al [OSCURATO:PERSONA].

La prosecuzione della sua attività all’interno dell’impresa, limitata alla gestione commerciale, non potrebbe essere ritenuta sufficiente ad attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall.

Sostiene che, anche qualora si volesse accedere alla ricostruzione dei giudici di merito, «secondo cui l’attività svolta dall’imputato nella gestione dei rapporti commerciali della società fallita varrebbe ad attribuirgli un ruolo gestorio», tale ruolo, in ogni caso, si configurerebbe come limitato al solo settore commerciale, e non estensibile all’intera sfera amministrativa.

La giurisprudenza di legittimità, invero, avrebbe chiarito che, in tema di reati fallimentari, l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto potrebbe avvenire solo in relazione ad atti che rientrano nel settore specifico in cui il soggetto ha effettivamente operato.

Ne conseguirebbe che, anche volendo riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo gestorio circoscritto al settore commerciale, la sua responsabilità penale non potrebbe estendersi a condotte estranee a tale ambito, come quelle distrattive oggetto di imputazione, le quali non risulterebbero connesse alla gestione commerciale dei rapporti con i clienti.

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 219 legge fall.

Rappresenta che l’aggravante della commissione di più fatti di bancarotta è stata applicata sulla base della contestazione di quattro condotte distrattive, tutte qualificate ai sensi dell’art. 216, comma 1, legge fall., realizzate in un arco temporale ristretto, tra il 2012 e il 2013.

Tanto premesso, contesta l’applicazione dell’aggravante, sostenendo che, nel caso di specie, le condotte contestate sarebbero omogenee e sarebbero state realizzate in un contesto temporale e operativo unitario.

Esse non integrerebbero, pertanto, una pluralità di reati, ma costituirebbero manifestazioni esecutive di un’unica condotta distrattiva.

L’aggravante dei più fatti di bancarotta, pertanto, andrebbe esclusa.

2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 81 cod. pen.

Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando la sistematicità delle condotte e la gravità del danno.

Tale motivazione, secondo il ricorrente, sarebbe manifestamente illogica, in quanto fonderebbe il diniego del beneficio su elementi che coinciderebbero con la stessa condotta tipica del reato.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di considerare specifici elementi favorevoli, evidenziati dalla difesa in sede di appello.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso, invero, è basato su mere asserzioni ed è anche privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

In particolare, va rilevato che la Corte di appello ha rigorosamente argomentato in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare, alle testimonianze della dipendente [OSCURATO:PERSONA] e della ex moglie [OSCURATO:PERSONA] nonché alle dichiarazioni rese dal concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA] e alle stesse dichiarazioni spontanee rese dall'imputato.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, non ha riconosciuto all'imputato un ruolo gestorio nel solo settore commerciale, avendo invece ritenuto che l'imputato si occupasse in via esclusiva dell'amministrazione societaria, avvalendosi del [OSCURATO:PERSONA] solo per le mere formalità (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

1.3. Il terzo motivo è infondato.

Va premesso che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di bancarotta patrimoniale distrattiva, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, «non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue» (cfr. Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, Verdini, Rv. 281031).

La pluralità di reati sussiste laddove le singole condotte, riconducibili alle azioni tipiche previste dalle singole fattispecie incriminatrici, siano distinte sul piano ontologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti (cfr. Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253).

Ebbene, applicando i principi giurisprudenziali in materia, si deve ritenere corretta l’applicazione nel caso in esame dell’aggravante prevista dall’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.

Infatti, le condotte distrattive contestate sono state realizzate in un ampio lasso temporale, con schemi negoziali e azioni materiali completamente differenti tra loro.

Differenti erano anche i beni oggetto delle condotte (beni mobili registrati, prestiti infruttiferi, cessioni di quote societarie, destinazione di crediti per finalità extrasociali, ecc.) e i beneficiari delle distrazioni.

1.4. Il quarto motivo è infondato.

Per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata).

In particolare, la Corte di appello ha dato rilievo ai precedenti penali dell’imputato, alla reiterazione della condotta e al rilevante danno cagionato ai creditori.

Con riferimento a tali profili, va rilevato, che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può fare ricorso ai criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., tra i quali vi sono le modalità della condotta e la gravità del danno cagionato.

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che vanno liquidate complessivamente in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida complessivamente in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, il 28 ottobre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1637/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25173/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, fallita il 29 dicembre 2014. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 198/2026 Roma, lì, 05/01/2026 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – nella qualità amministratore di fatto della società –, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di diritto della società e figlio della sua ex moglie [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente), avrebbe distratto rilevanti risorse aziendali in favore della signora [OSCURATO:PERSONA]. In particolare: avrebbe trasferito alla [OSCURATO:PERSONA], il 5 settembre 2014, un’automobile Mercedes classe E220, al prezzo di euro 10.000,00 senza pretenderne il corrispettivo; avrebbe concesso alla medesima, il 16 aprile 2014, un finanziamento infruttifero pari a euro 147.200,00 senza chiedere e ottenere alcuna garanzia; avrebbe elargito sempre alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori somme, sino a un importo complessivo di euro 159.483,00, senza ottenere alcunché in cambio. L’imputato, inoltre, avrebbe distratto ulteriori risorse aziendali cedendo il 25% delle quote detenute in “[OSCURATO:PERSONA] 01 s.r.l.” a [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo incongruo e senza riceverne in ogni caso il corrispettivo. Avrebbe ceduto il 25% delle quote detenute in “[OSCURATO:PERSONA] 01 s.r.l.” alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” per un prezzo incongruo e senza riceverne in ogni caso il corrispettivo. Avrebbe elargito euro 100.000,00 alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, poi fatti pervenire a [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA] e coniuge di [OSCURATO:PERSONA]). Avrebbe, infine, destinato il credito di euro 15.000,00, vantato nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, al pagamento di spese estranee all'attività aziendale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall. Contesta la qualità di amministratore di fatto della società fallita riconosciuta all’imputato, sostenendo che, dalle risultanze processuali, emergerebbe che questi sarebbe stato solo il responsabile commerciale della fallita. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo detenuto in passato una quota di minoranza del capitale sociale, avrebbe successivamente ceduto le proprie partecipazioni al [OSCURATO:PERSONA]. La prosecuzione della sua attività all’interno dell’impresa, limitata alla gestione commerciale, non potrebbe essere ritenuta sufficiente ad attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall. Sostiene che, anche qualora si volesse accedere alla ricostruzione dei giudici di merito, «secondo cui l’attività svolta dall’imputato nella gestione dei rapporti commerciali della società fallita varrebbe ad attribuirgli un ruolo gestorio», tale ruolo, in ogni caso, si configurerebbe come limitato al solo settore commerciale, e non estensibile all’intera sfera amministrativa. La giurisprudenza di legittimità, invero, avrebbe chiarito che, in tema di reati fallimentari, l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto potrebbe avvenire solo in relazione ad atti che rientrano nel settore specifico in cui il soggetto ha effettivamente operato. Ne conseguirebbe che, anche volendo riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo gestorio circoscritto al settore commerciale, la sua responsabilità penale non potrebbe estendersi a condotte estranee a tale ambito, come quelle distrattive oggetto di imputazione, le quali non risulterebbero connesse alla gestione commerciale dei rapporti con i clienti. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 219 legge fall. Rappresenta che l’aggravante della commissione di più fatti di bancarotta è stata applicata sulla base della contestazione di quattro condotte distrattive, tutte qualificate ai sensi dell’art. 216, comma 1, legge fall., realizzate in un arco temporale ristretto, tra il 2012 e il 2013. Tanto premesso, contesta l’applicazione dell’aggravante, sostenendo che, nel caso di specie, le condotte contestate sarebbero omogenee e sarebbero state realizzate in un contesto temporale e operativo unitario. Esse non integrerebbero, pertanto, una pluralità di reati, ma costituirebbero manifestazioni esecutive di un’unica condotta distrattiva. L’aggravante dei più fatti di bancarotta, pertanto, andrebbe esclusa. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 81 cod. pen. Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando la sistematicità delle condotte e la gravità del danno. Tale motivazione, secondo il ricorrente, sarebbe manifestamente illogica, in quanto fonderebbe il diniego del beneficio su elementi che coinciderebbero con la stessa condotta tipica del reato. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di considerare specifici elementi favorevoli, evidenziati dalla difesa in sede di appello. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, è basato su mere asserzioni ed è anche privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, va rilevato che la Corte di appello ha rigorosamente argomentato in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare, alle testimonianze della dipendente [OSCURATO:PERSONA] e della ex moglie [OSCURATO:PERSONA] nonché alle dichiarazioni rese dal concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA] e alle stesse dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, non ha riconosciuto all'imputato un ruolo gestorio nel solo settore commerciale, avendo invece ritenuto che l'imputato si occupasse in via esclusiva dell'amministrazione societaria, avvalendosi del [OSCURATO:PERSONA] solo per le mere formalità (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 1.3. Il terzo motivo è infondato. Va premesso che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di bancarotta patrimoniale distrattiva, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, «non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue» (cfr. Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, Verdini, Rv. 281031). La pluralità di reati sussiste laddove le singole condotte, riconducibili alle azioni tipiche previste dalle singole fattispecie incriminatrici, siano distinte sul piano ontologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti (cfr. Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253). Ebbene, applicando i principi giurisprudenziali in materia, si deve ritenere corretta l’applicazione nel caso in esame dell’aggravante prevista dall’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. Infatti, le condotte distrattive contestate sono state realizzate in un ampio lasso temporale, con schemi negoziali e azioni materiali completamente differenti tra loro. Differenti erano anche i beni oggetto delle condotte (beni mobili registrati, prestiti infruttiferi, cessioni di quote societarie, destinazione di crediti per finalità extrasociali, ecc.) e i beneficiari delle distrazioni. 1.4. Il quarto motivo è infondato. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte di appello ha dato rilievo ai precedenti penali dell’imputato, alla reiterazione della condotta e al rilevante danno cagionato ai creditori. Con riferimento a tali profili, va rilevato, che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può fare ricorso ai criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., tra i quali vi sono le modalità della condotta e la gravità del danno cagionato. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che vanno liquidate complessivamente in euro 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida complessivamente in euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 28 ottobre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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