CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19768/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 3567/25 - [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.) Esaminato l'unico motivo di ricorso, che censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; Considerato che, sul punto, la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte d'appello correttamente valorizzato - in senso ostativo al riconoscimento del beneficio - i plurimi precedenti, anche specifici, del ricorrente e la complessiva gravità del fatto (cfr. pp. 6-8 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0