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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14432/2026

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ocedimento in cui è parte civile:[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Reggio EmiliaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria di replica alle conclusioni del P.G. del diifensore della partecivile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha assoltoDissegna [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 612 c.p., con formula dubitativa,perché il fatto non sussiste.2.Avverso la suindicata sentenza, ha proposto appello l’imputato, lamentando,in primis, il rigetto della richiesta di condanna della parte civile al risarcimento deldanno e alla rifusione delle spese processuali, e chiedendo, in subordine, lamodifica della formula assolutoria cd. dubitativa in favore della formula assolutoriacd. piena, e ciò lo si chiede nel caso in cui la formula dubitativa fosse ritenutapreclusiva della condanna della querelante al risarcimento del danno e alle spese.3.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 274/2000 diessere incompetente a conoscere dell’impugnazione, da proporre con ricorso percassazione, ha ordinato la conversione dell’appello proposto nell’interesse delDissegna in ricorso per cassazione, disponendo l’immediata trasmissione degli atti aquesta Corte di cassazione.3.

Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendoannullarsi con rinvio la sentenza impugnata;il difensore della parte civile ha depositato memoria in replica agli argomentidel P.G. e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.I due motivi, per essere strettamente connessi, possono essere trattaticongiuntamente.L'art. 542 cod. proc. pen. stabilisce che, quando si tratta di reati punibili aquerela di parte (come quello previsto dall'art. 612 cod. pen.), nel caso diassoluzione perché il fatto non sussiste (ipotesi questa che ricorre nel caso dispecie), o perché l'imputato non lo ha commesso si applicano le disposizioni di cuiall'art. 427 cod. proc. pen. per quanto riguarda - tra l'altro - la rifusione delle speseed il risarcimento del danno in favore dell'imputato.

L'art. 427 cod. proc. pen., asua volta, dispone, al comma 2, che, in caso di assoluzione perché il fatto nonsussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, il querelante è condannato allarifusione delle spese sostenute dall'imputato, ma che le spese possono esserecompensate quando ricorrono giusti motivi; al comma 3 che, se vi è colpa grave, ilquerelante può essere condannato a risarcire i danni all'imputato.L'art. 574, comma 2, cod. proc. pen., prevede che l'imputato possa proporreimpugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alledomande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle speseprocessuali.Ed è ricorribile per cassazione dall'imputato (e non appellabile), la sentenza diassoluzione del giudice di pace che abbia omesso di pronunciarsi sulla condanna delquerelante alla rifusione delle spese processuali e, in caso di colpa grave, alrisarcimento dei danni (Sezione 2, n. 23142 del 8/4/2011, Fiorito, Rv. 250564 -01).

Invero, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 "nel procedimentodavanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto, siosservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedurapenale".

Ne consegue che, in mancanza di specifica previsione del suddetto decreto,l'impugnazione dell'imputato assolto contro le disposizioni della sentenza relativealle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione dellespese processuali è prevista dall'art. 574, comma 2, cod. proc. pen. e, per quantoconcerne il mezzo di impugnazione, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce cheessa "è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza".

Talidisposizioni sono quelle di cui all'art. 37, comma 2, del d. lgs. 274/2000, relativeall'impugnazione delle sentenze di proscioglimento e non quelle di cui al comma 1dello stesso articolo, poiché non si tratta dell'impugnazione di statuizioni civili acarico dell'imputato, bensì della omessa condanna del querelante alla rifusione dellespese sostenute dall'imputato e al risarcimento dei danni (art. 541, comma 2, cod.proc. pen.).Tanto premesso, si osserva che, nel caso in scrutinio, effettivamente il Giudicedi pace - pur dando atto in sentenza delle conclusioni del difensore dell'imputatocon specifico riferimento alla richiesta di condanna della querelante alla refusionedelle spese sostenute per la sua difesa - ha poi omesso di pronunciarsi sul punto.La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere illegittima lasentenza del giudice di pace che ometta di provvedere sulla richiesta dell'imputato,assolto per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, di condanna delquerelante alla rifusione delle spese processuali, potendo tale statuizione essereesclusa solo in presenza di giusti motivi individuati e valutati dal giudice (Sezione 5,n. 13809 del 18/2/2020, Ragusa, Rv. 279076 - 01).Tuttavia, occorre evidenziare che nel caso di specie la sentenza ha statuitol'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché ilfatto non sussiste “stante l’incertezza circa i fatti”, dunque, per la insufficienza dellaprova che il fatto sussista, circostanza questa che - come si chiarirà - di per séesclude la sussistenza della colpa grave del querelante.Sul punto, invero, la Corte Costituzionale, interpretando gli artt. 427, comma2 e 542 cod. proc. pen., ha escluso qualsiasi automatismo della condanna allespese del querelante in caso di assoluzione, ritenendo che la stessa non possaprescindere da un atteggiamento colposo nella proposizione della querela (sentenzenn. 180 e 423 del 1993) e sulla scia di detta lettura costituzionalmente orientatadel comma 2 dell'art. 427 cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità ha avutocura di precisare che la condanna del querelante al pagamento delle speseprocessuali sostenute dall'imputato, assolto perché il fatto non sussiste o per nonaver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivosull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sezione2, n. 3099 del 23/11/2022, Marino, Rv. 284345 - 01; Sezione 2, n. 56929 del3/10/2017, Sovrana, Rv. 271697 - 01; Sezione 5, n. 47967 del 7/10/2014,Vecchio, Rv. 261042 - 01; Sezione 6, n. 27494 del 27/3/2009, Trangoni, Rv.244524 - 01; Sezione 2, n. 27590 del 22/5/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238895 - 01),con la conseguenza che la condanna deve essere esclusa allorché risulti chel'attribuzione del reato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelantestesso; con la ulteriore precisazione che «non deve trattarsi di un rimprovero expost, [in quanto] ciò che viene censurato è la colpa, leggerezza o temerarietàrimproverabile in chi abbia esercitato il diritto di querela con riguardo al silenzio oalla sottovalutazione - quali condotte tenute al momento del "racconto" esposto inquerela - di aspetti noti e rilevanti sul piano dei fatti» (Sezione 2, n. 56929/2017cit.).Sicché, a fronte di un proscioglimento ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc. pen., dunque, fondato sul dubbio probatorio, la condanna del querelante alpagamento delle spese sostenute dall'imputato ed a maggior ragione alrisarcimento del danno (per il quale l'art. 427, comma 3, cod. proc. pen. richiede lacolpa grave) risulterebbe all'evidenza in contrasto con i principi affermati dallaCorte costituzionale e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ne èseguita nella misura in cui l'atteggiamento colposo della persona offesa appare noncompatibile con tale formula assolutoria, che prevede, pur sempre, la sussistenza diun quadro insufficiente, contraddittorio o incerto e, pertanto, idoneo quantomeno aprospettare una possibilità di colpevolezza, che è condizione a fronte della qualel'esercizio del diritto di querela non può ritenersi ingiustificato e, tantomeno,esercitato con profili colposi (Sezione 2, n. 3099/2022 cit.).Quanto all'omessa motivazione sulle richieste difensive, si osserva che lagiurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che non è censurabile, insede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione auna specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risultidalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sezione 4, n. 5396 del15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 - 01).Nel caso di specie, la reiezione della richiesta di condanna della parte civile allarifusione delle spese sostenute dal querelato – assente invece quella di risarcimentodel danno di cui pure fa cenno il ricorso ma, in realtà, non avanzata dalla difesa - sideduce implicitamente dalla struttura complessiva dell'impianto motivazionale cheha condotto alla assoluzione per insufficienza della prova in ordine allainsussistenza del fatto (peraltro dal verbale di udienza del 19.3.2025, la richiesta dicondanna alle spese della parte civile sembra subordinata al caso di assoluzione aisensi del primo comma dell’art. 530 c.p.p.).In conclusione, deve ribadirsi che l'assoluzione pronunciata ai sensi delcapoverso dell'art. 530 cod. proc. pen. per insufficienza o per contraddittorietà delleprove esclude sia la condanna alle spese del querelante, sia la configurabilità dellalite temeraria con il conseguente risarcimento del danno, essendo per così dire in reipsa l'insussistenza della colpa ed a maggior ragione della colpa grave (Sez. 2,Sentenza n. 51681 del 30/11/2023, Rv. 285568 – 01).Tanto premesso, a rigore, fa scattare la sussistenza dell’interessedell’imputato, assolto con formula dubitativa dal reato perché il fatto non sussiste,ad impugnare tale pronuncia sotto il profilo della formula assolutoria adottata dalgiudice, dipendendo da essa la sorte delle spese ex art.542 c.p.p.Tuttavia, quanto si prospetta a tal fine col secondo motivo del ricorso inesame, si risolve in un vizio non deducibile nella presente sede di legittimità.Attraverso la doglianza proposta si mira, infatti, ad ottenere una inammissibilerivalutazione probatoria che si fonda peraltro su una registrazione audio che siassume attesti la veridicità della versione difensiva e al contempo la “colpa” delquerelante.Laddove la sentenza impugnata ha concluso che – di là dei rilievi formulati dalc.t.u. per non avere avuto a disposizione il dispositivo col quale era stato registratoil file audio per cui non era stato possibile verificare il sistema operativo originarioutilizzato per la registrazione della conversazione - in ogni caso gli elementiacquisiti non sono sufficienti, e ha, in particolare, osservato che non si può neppureescludere un fraintendimento da parte della persona offesa delle frasi pronunciateper telefono dal suo interlocutore, considerato il tono “autoritario, non maleducatoma forte”, la tensione del momento ed il fatto che la telefonata è stataimmediatamente interrotta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (parte civile).2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il ricorso è nel suo complessoinfondato e deve essere rigettato.

Consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 9/1/2026.Il Consigliere estensoreIl PresidenteRenata SessaRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocedimento in cui è parte civile:[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Reggio EmiliaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria di replica alle conclusioni del P.G. del diifensore della partecivile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha assoltoDissegna [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 612 c.p., con formula dubitativa,perché il fatto non sussiste.2.Avverso la suindicata sentenza, ha proposto appello l’imputato, lamentando,in primis, il rigetto della richiesta di condanna della parte civile al risarcimento deldanno e alla rifusione delle spese processuali, e chiedendo, in subordine, lamodifica della formula assolutoria cd. dubitativa in favore della formula assolutoriacd. piena, e ciò lo si chiede nel caso in cui la formula dubitativa fosse ritenutapreclusiva della condanna della querelante al risarcimento del danno e alle spese.3.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 274/2000 diessere incompetente a conoscere dell’impugnazione, da proporre con ricorso percassazione, ha ordinato la conversione dell’appello proposto nell’interesse delDissegna in ricorso per cassazione, disponendo l’immediata trasmissione degli atti aquesta Corte di cassazione.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendoannullarsi con rinvio la sentenza impugnata;il difensore della parte civile ha depositato memoria in replica agli argomentidel P.G. e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.I due motivi, per essere strettamente connessi, possono essere trattaticongiuntamente.L'art. 542 cod. proc. pen. stabilisce che, quando si tratta di reati punibili aquerela di parte (come quello previsto dall'art. 612 cod. pen.), nel caso diassoluzione perché il fatto non sussiste (ipotesi questa che ricorre nel caso dispecie), o perché l'imputato non lo ha commesso si applicano le disposizioni di cuiall'art. 427 cod. proc. pen. per quanto riguarda - tra l'altro - la rifusione delle speseed il risarcimento del danno in favore dell'imputato. L'art. 427 cod. proc. pen., asua volta, dispone, al comma 2, che, in caso di assoluzione perché il fatto nonsussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, il querelante è condannato allarifusione delle spese sostenute dall'imputato, ma che le spese possono esserecompensate quando ricorrono giusti motivi; al comma 3 che, se vi è colpa grave, ilquerelante può essere condannato a risarcire i danni all'imputato.L'art. 574, comma 2, cod. proc. pen., prevede che l'imputato possa proporreimpugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alledomande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle speseprocessuali.Ed è ricorribile per cassazione dall'imputato (e non appellabile), la sentenza diassoluzione del giudice di pace che abbia omesso di pronunciarsi sulla condanna delquerelante alla rifusione delle spese processuali e, in caso di colpa grave, alrisarcimento dei danni (Sezione 2, n. 23142 del 8/4/2011, Fiorito, Rv. 250564 -01). Invero, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 "nel procedimentodavanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto, siosservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedurapenale". Ne consegue che, in mancanza di specifica previsione del suddetto decreto,l'impugnazione dell'imputato assolto contro le disposizioni della sentenza relativealle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione dellespese processuali è prevista dall'art. 574, comma 2, cod. proc. pen. e, per quantoconcerne il mezzo di impugnazione, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce cheessa "è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza". Talidisposizioni sono quelle di cui all'art. 37, comma 2, del d. lgs. 274/2000, relativeall'impugnazione delle sentenze di proscioglimento e non quelle di cui al comma 1dello stesso articolo, poiché non si tratta dell'impugnazione di statuizioni civili acarico dell'imputato, bensì della omessa condanna del querelante alla rifusione dellespese sostenute dall'imputato e al risarcimento dei danni (art. 541, comma 2, cod.proc. pen.).Tanto premesso, si osserva che, nel caso in scrutinio, effettivamente il Giudicedi pace - pur dando atto in sentenza delle conclusioni del difensore dell'imputatocon specifico riferimento alla richiesta di condanna della querelante alla refusionedelle spese sostenute per la sua difesa - ha poi omesso di pronunciarsi sul punto.La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere illegittima lasentenza del giudice di pace che ometta di provvedere sulla richiesta dell'imputato,assolto per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, di condanna delquerelante alla rifusione delle spese processuali, potendo tale statuizione essereesclusa solo in presenza di giusti motivi individuati e valutati dal giudice (Sezione 5,n. 13809 del 18/2/2020, Ragusa, Rv. 279076 - 01).Tuttavia, occorre evidenziare che nel caso di specie la sentenza ha statuitol'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché ilfatto non sussiste “stante l’incertezza circa i fatti”, dunque, per la insufficienza dellaprova che il fatto sussista, circostanza questa che - come si chiarirà - di per séesclude la sussistenza della colpa grave del querelante.Sul punto, invero, la Corte Costituzionale, interpretando gli artt. 427, comma2 e 542 cod. proc. pen., ha escluso qualsiasi automatismo della condanna allespese del querelante in caso di assoluzione, ritenendo che la stessa non possaprescindere da un atteggiamento colposo nella proposizione della querela (sentenzenn. 180 e 423 del 1993) e sulla scia di detta lettura costituzionalmente orientatadel comma 2 dell'art. 427 cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità ha avutocura di precisare che la condanna del querelante al pagamento delle speseprocessuali sostenute dall'imputato, assolto perché il fatto non sussiste o per nonaver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivosull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sezione2, n. 3099 del 23/11/2022, Marino, Rv. 284345 - 01; Sezione 2, n. 56929 del3/10/2017, Sovrana, Rv. 271697 - 01; Sezione 5, n. 47967 del 7/10/2014,Vecchio, Rv. 261042 - 01; Sezione 6, n. 27494 del 27/3/2009, Trangoni, Rv.244524 - 01; Sezione 2, n. 27590 del 22/5/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238895 - 01),con la conseguenza che la condanna deve essere esclusa allorché risulti chel'attribuzione del reato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelantestesso; con la ulteriore precisazione che «non deve trattarsi di un rimprovero expost, [in quanto] ciò che viene censurato è la colpa, leggerezza o temerarietàrimproverabile in chi abbia esercitato il diritto di querela con riguardo al silenzio oalla sottovalutazione - quali condotte tenute al momento del "racconto" esposto inquerela - di aspetti noti e rilevanti sul piano dei fatti» (Sezione 2, n. 56929/2017cit.).Sicché, a fronte di un proscioglimento ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc. pen., dunque, fondato sul dubbio probatorio, la condanna del querelante alpagamento delle spese sostenute dall'imputato ed a maggior ragione alrisarcimento del danno (per il quale l'art. 427, comma 3, cod. proc. pen. richiede lacolpa grave) risulterebbe all'evidenza in contrasto con i principi affermati dallaCorte costituzionale e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ne èseguita nella misura in cui l'atteggiamento colposo della persona offesa appare noncompatibile con tale formula assolutoria, che prevede, pur sempre, la sussistenza diun quadro insufficiente, contraddittorio o incerto e, pertanto, idoneo quantomeno aprospettare una possibilità di colpevolezza, che è condizione a fronte della qualel'esercizio del diritto di querela non può ritenersi ingiustificato e, tantomeno,esercitato con profili colposi (Sezione 2, n. 3099/2022 cit.).Quanto all'omessa motivazione sulle richieste difensive, si osserva che lagiurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che non è censurabile, insede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione auna specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risultidalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sezione 4, n. 5396 del15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 - 01).Nel caso di specie, la reiezione della richiesta di condanna della parte civile allarifusione delle spese sostenute dal querelato – assente invece quella di risarcimentodel danno di cui pure fa cenno il ricorso ma, in realtà, non avanzata dalla difesa - sideduce implicitamente dalla struttura complessiva dell'impianto motivazionale cheha condotto alla assoluzione per insufficienza della prova in ordine allainsussistenza del fatto (peraltro dal verbale di udienza del 19.3.2025, la richiesta dicondanna alle spese della parte civile sembra subordinata al caso di assoluzione aisensi del primo comma dell’art. 530 c.p.p.).In conclusione, deve ribadirsi che l'assoluzione pronunciata ai sensi delcapoverso dell'art. 530 cod. proc. pen. per insufficienza o per contraddittorietà delleprove esclude sia la condanna alle spese del querelante, sia la configurabilità dellalite temeraria con il conseguente risarcimento del danno, essendo per così dire in reipsa l'insussistenza della colpa ed a maggior ragione della colpa grave (Sez. 2,Sentenza n. 51681 del 30/11/2023, Rv. 285568 – 01).Tanto premesso, a rigore, fa scattare la sussistenza dell’interessedell’imputato, assolto con formula dubitativa dal reato perché il fatto non sussiste,ad impugnare tale pronuncia sotto il profilo della formula assolutoria adottata dalgiudice, dipendendo da essa la sorte delle spese ex art.542 c.p.p.Tuttavia, quanto si prospetta a tal fine col secondo motivo del ricorso inesame, si risolve in un vizio non deducibile nella presente sede di legittimità.Attraverso la doglianza proposta si mira, infatti, ad ottenere una inammissibilerivalutazione probatoria che si fonda peraltro su una registrazione audio che siassume attesti la veridicità della versione difensiva e al contempo la “colpa” delquerelante.Laddove la sentenza impugnata ha concluso che – di là dei rilievi formulati dalc.t.u. per non avere avuto a disposizione il dispositivo col quale era stato registratoil file audio per cui non era stato possibile verificare il sistema operativo originarioutilizzato per la registrazione della conversazione - in ogni caso gli elementiacquisiti non sono sufficienti, e ha, in particolare, osservato che non si può neppureescludere un fraintendimento da parte della persona offesa delle frasi pronunciateper telefono dal suo interlocutore, considerato il tono “autoritario, non maleducatoma forte”, la tensione del momento ed il fatto che la telefonata è stataimmediatamente interrotta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (parte civile).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il ricorso è nel suo complessoinfondato e deve essere rigettato. Consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 9/1/2026.Il Consigliere estensoreIl PresidenteRenata SessaRossella Catena
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