CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01518/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avvi r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile perché proposto pers , )nalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere s Atoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cas ;azione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente .edatto, è inammissibile, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impl gnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi c ell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. :14636); ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalil à ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ric r -rente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle amnr-:.nde, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di! le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] Presidente