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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47630/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SOCIETA' AGRICOLA F.[OSCURATO:PERSONA] S.S. avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 26 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale monocratico di Trento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di danneggiamento aggravato ed illecito smaltimento di rifiuti nonché, la F.11i Battisti s.r.I., alla sanzione pecuniaria di n. 250 quote quale responsabile in via amministrativa dell'illecito commesso nel suo interesse. 2.1 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Battisti, in proprio e quale legale rappresentante della società, il quale, premessa una ampia ricostruzione dei fatti, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per avere la corte di appello travisato la prova relativa alla reale struttura della rete fognaria delle acque bianche; in particolare si sottolineava come i due tombini esaminati non fossero tra loro collegati, sicchè i risultati delle prove assunte erano in conflitto con le conclusioni della consulenza di parte; invero il corpo forestale non aveva controllato tutti i tombini da cui sarebbe potuto provenire lo sversamento, ed in particolare -i pozzetti posti a monte della stalla del Battisti, dai quali pure poteva provenire il materiale scaricato, e ciò nonostante esistessero altre aziende che avrebbero potuto effettuare gli scarichi, in contrasto con quanto riferito dal teste del corpo forestale nella sua audizione dibattimentale; tale mancata verifica doveva fare ritenere sussistere un ragionevole dubbio circa il possibile autore dell'attività illecita, maturato alla luce dell'errore e del travisamento in cui erano incorsi i giudici di merito; - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa valutazione di un punto decisivo attinente la prova dell'avvenuta fertirrigazione dei terreni della azienda Battisti nei giorni precedenti il fatto reato; - nullità della sentenza con riferimento all'omessa valutazione di prove circostanziali quanto alle macchie di liquame ed all'individuazione dei tubi "femmina" che non permettevano alcun collegamento; - nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta responsabilità della F.11i Battisti nonostante il reato presupposto non fosse stato commesso a suo favore o vantaggio; si deduceva che era mancata la concreta dimostrazione di una colpa organizzativa della società e del nesso teleologico in violazione dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001. 2.2 Con successivi motivi aggiunti la difesa dell'imputato eccepiva la nullità della sentenza nel punto relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello sulla omessa concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve essere premesso che la corretta qualificazione giuridica dei fatti va affermata in ragione di quel precedente secondo cui in tema di danneggiamento, sussiste continuità normativa tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n.7, cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità), e la nuova formulazione dell'art. 635, cod. pen., in quanto, detta circostanza aggravante, pur essendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all'attuale formulazione della norma; in applicazione di questo principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di condanna per danneggiamento aggravato commesso mediante sversamento in un fiume di residui di lavorazione aziendale, con conseguente deterioramento delle acque e moria di pesci (Sez. 2, n. 28360 del 26/05/2017 Rv. 271002 - 01).

2. Tanto premesso, il ricorso è proposto per motivi del tutto reiterativi di aspetti di puro fatto già devoluti all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti.

Ed invero, quanto alle prime tre doglianze, con le quali attraverso una ulteriore ricostruzione alternativa dei dati probatori si propone una possibile responsabilità di terzi nella consumazione dei fatti di reato, va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro •disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Invero, la corte di appello di Trento, attraverso una più che accurata ricostruzione dei fatti e delle prove, analizzando approfonditamente anche la relazione di consulenza di parte della difesa, è pervenuta, con valutazione conforme a quella operata in primo grado, alla identificazione dell'azienda Battisti quale autore dello sversamento dei liquami nel fiume che cagionava la grave moria di pesci.

Con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 18 e seguenti il giudice di appello ha assegnato rilievo probatorio non solo all'individuazione del tombino incriminato - che infatti presentava visibili tracce di liquami sia all'esterno che all'interno - ma anche ad altre significative emergenze processuali costituite dagli accertamenti sulla qualità e sulla composizione dei liquami, rivelatori di un tipo di alimentazione dei bovini "ottenuta grazie a una miscela degli alimenti eseguita con un esclusivo macchinario", essendosi verificato che "il tipo di foraggio ottenuto è del tutto particolare ed è somministrato soltanto dalla società di cui l'imputato è legale rappresentante e non dalle aziende che hanno sede nelle aree vicine".

Ed anche i supposti dati travisati ed indicati al secondo e terzo motivo hanno trovato ampia motivazione nella pronuncia dei giudici di appello i quali escludevano il possibile utilizzo dei liquami per l'attività di fertirrigazione sulla base di ampia ed approfondita valutazione in fatto.

In conclusione va sottolineato come i tre motivi di ricorso tutti dedotti sotto il profilo dell'assenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio vanno comunque valutati alla luce del principio secondo cui la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01).

Manifesta illogicità che nella sentenza impugnata per le ragioni precedentemente esposte non è in alcun modo ravvisabile.

3. Anche il quarto motivo è reiterativo posto che con le specifiche osservazioni svolte a pagina 24 della motivazione la pronuncia di appello ha spiegato proprio come il modello organizzativo venne attuato dopo i fatti e come l'illecito venne proprio posto in essere per permettere alla società di risparmiare sui costi di smaltimento dei liquami.

Infine il motivo aggiunto è inammissibile perché attinente ad un punto della decisione totalmente non devoluto con i motivi principali e quindi agli stessi non connesso.

Al proposito infatti va fatta applicazione del principio secondo cui i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione - principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485 - 01).

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Provincia autonoma di Trento che liquida in C 3686,00 oltre accessori di legge.

Roma, 25 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SOCIETA' AGRICOLA F.[OSCURATO:PERSONA] S.S. avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 26 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale monocratico di Trento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di danneggiamento aggravato ed illecito smaltimento di rifiuti nonché, la F.11i Battisti s.r.I., alla sanzione pecuniaria di n. 250 quote quale responsabile in via amministrativa dell'illecito commesso nel suo interesse. 2.1 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Battisti, in proprio e quale legale rappresentante della società, il quale, premessa una ampia ricostruzione dei fatti, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per avere la corte di appello travisato la prova relativa alla reale struttura della rete fognaria delle acque bianche; in particolare si sottolineava come i due tombini esaminati non fossero tra loro collegati, sicchè i risultati delle prove assunte erano in conflitto con le conclusioni della consulenza di parte; invero il corpo forestale non aveva controllato tutti i tombini da cui sarebbe potuto provenire lo sversamento, ed in particolare -i pozzetti posti a monte della stalla del Battisti, dai quali pure poteva provenire il materiale scaricato, e ciò nonostante esistessero altre aziende che avrebbero potuto effettuare gli scarichi, in contrasto con quanto riferito dal teste del corpo forestale nella sua audizione dibattimentale; tale mancata verifica doveva fare ritenere sussistere un ragionevole dubbio circa il possibile autore dell'attività illecita, maturato alla luce dell'errore e del travisamento in cui erano incorsi i giudici di merito; - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa valutazione di un punto decisivo attinente la prova dell'avvenuta fertirrigazione dei terreni della azienda Battisti nei giorni precedenti il fatto reato; - nullità della sentenza con riferimento all'omessa valutazione di prove circostanziali quanto alle macchie di liquame ed all'individuazione dei tubi "femmina" che non permettevano alcun collegamento; - nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta responsabilità della F.11i Battisti nonostante il reato presupposto non fosse stato commesso a suo favore o vantaggio; si deduceva che era mancata la concreta dimostrazione di una colpa organizzativa della società e del nesso teleologico in violazione dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001. 2.2 Con successivi motivi aggiunti la difesa dell'imputato eccepiva la nullità della sentenza nel punto relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello sulla omessa concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere premesso che la corretta qualificazione giuridica dei fatti va affermata in ragione di quel precedente secondo cui in tema di danneggiamento, sussiste continuità normativa tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n.7, cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità), e la nuova formulazione dell'art. 635, cod. pen., in quanto, detta circostanza aggravante, pur essendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all'attuale formulazione della norma; in applicazione di questo principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di condanna per danneggiamento aggravato commesso mediante sversamento in un fiume di residui di lavorazione aziendale, con conseguente deterioramento delle acque e moria di pesci (Sez. 2, n. 28360 del 26/05/2017 Rv. 271002 - 01). 2. Tanto premesso, il ricorso è proposto per motivi del tutto reiterativi di aspetti di puro fatto già devoluti all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti. Ed invero, quanto alle prime tre doglianze, con le quali attraverso una ulteriore ricostruzione alternativa dei dati probatori si propone una possibile responsabilità di terzi nella consumazione dei fatti di reato, va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro •disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Invero, la corte di appello di Trento, attraverso una più che accurata ricostruzione dei fatti e delle prove, analizzando approfonditamente anche la relazione di consulenza di parte della difesa, è pervenuta, con valutazione conforme a quella operata in primo grado, alla identificazione dell'azienda Battisti quale autore dello sversamento dei liquami nel fiume che cagionava la grave moria di pesci. Con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 18 e seguenti il giudice di appello ha assegnato rilievo probatorio non solo all'individuazione del tombino incriminato - che infatti presentava visibili tracce di liquami sia all'esterno che all'interno - ma anche ad altre significative emergenze processuali costituite dagli accertamenti sulla qualità e sulla composizione dei liquami, rivelatori di un tipo di alimentazione dei bovini "ottenuta grazie a una miscela degli alimenti eseguita con un esclusivo macchinario", essendosi verificato che "il tipo di foraggio ottenuto è del tutto particolare ed è somministrato soltanto dalla società di cui l'imputato è legale rappresentante e non dalle aziende che hanno sede nelle aree vicine". Ed anche i supposti dati travisati ed indicati al secondo e terzo motivo hanno trovato ampia motivazione nella pronuncia dei giudici di appello i quali escludevano il possibile utilizzo dei liquami per l'attività di fertirrigazione sulla base di ampia ed approfondita valutazione in fatto. In conclusione va sottolineato come i tre motivi di ricorso tutti dedotti sotto il profilo dell'assenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio vanno comunque valutati alla luce del principio secondo cui la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). Manifesta illogicità che nella sentenza impugnata per le ragioni precedentemente esposte non è in alcun modo ravvisabile. 3. Anche il quarto motivo è reiterativo posto che con le specifiche osservazioni svolte a pagina 24 della motivazione la pronuncia di appello ha spiegato proprio come il modello organizzativo venne attuato dopo i fatti e come l'illecito venne proprio posto in essere per permettere alla società di risparmiare sui costi di smaltimento dei liquami. Infine il motivo aggiunto è inammissibile perché attinente ad un punto della decisione totalmente non devoluto con i motivi principali e quindi agli stessi non connesso. Al proposito infatti va fatta applicazione del principio secondo cui i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione - principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Provincia autonoma di Trento che liquida in C 3686,00 oltre accessori di legge. Roma, 25 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA].
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