CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 04100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18562/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Via CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 231/2020 depositata il 20/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ., conveniva, dinanzi al Tribunale di Bergamo, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendone, previo accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria n. 5015806 e 6006099, la condanna al rilascio di due unità immobiliari detenute in forza dei suddetti contratti; contestualmente la società di leasing otteneva il decreto n. 293/2017 con cui ingiungeva all’utilizzatrice il pagamento dei canoni scaduti; detto decreto veniva opposto sia dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. sia da [OSCURATO:PERSONA], fideiussore; la società [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito, chiedeva la riunione del giudizio con quello di opposizione al decreto ingiuntivo, e, nel merito, domandava il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l’accertamento di plurime nullità dei contratti di locazione finanziaria, ex art. 1815, 2 ° comma, 1325, 1246 e 1418 cod.civ., e, per l’effetto, la determinazione del capitale residuo da corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un nuovo piano di ammortamento, oltre alla dichiarazione di inefficacia della dichiarazione di risoluzione contrattuale; con ordinanza ex art. 702 ter cod.proc.civ., previ o stralcio delle domande riconvenzionali, il Tribunale di Bergamo ordinava alla società [OSCURATO:PERSONA] il rilascio degli immobili; con citazione notificata in data 12 febbraio 2018 la società [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello; la [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, eccepiva l’inammissibilità dell’appello, perché notificato tardivamente, cioè oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale di Bergamo risalente al 10 gennaio 2018; con sentenza n. 231/2020, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello, perché: a) ha considerato provato che la cancelleria del Tribunale di Bergamo aveva inviato una pec al difensore della società [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], in data 10 gennaio 2018, ricevuta lo stesso giorno alle ore 12.24, contenente l’ordinanza ex art. 702 ter cod.proc.civ. in formato pdf, come da attestazione telematica tratta dal registro di cancelleria; b) ha ritenuto che la comunicazione che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] asseriva di avere ricevuto solo in data 13 gennaio 2018 si riferiva ad altra causa e che comunque in essa non si faceva riferimento all’ordinanza del Tribunale di Bergamo nè conteneva alcun file allegato, perché, appunto, si limitava a comunicare lo stralcio delle domande riconvenzionali; c) ha accertato, sulla scorta delle prove documentali in atti, che non corrispondeva al vero che la cancelleria del Tribunale di Bergamo avesse solo tentato di inviare all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione contenente l’ordinanza; d) ha escluso che l’argomento difensivo secondo cui il messaggio consegnato alla casella pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] conteneva un allegato con estensione “.hash”, non consentito e non leggibile , conducesse a discostarsi dall’orientamento di legittimità che considera l’attestazione della cancelleria fondata su dati desunti dai registri di cancelleria (da essi era emerso che, in data 10 gennaio 2018, era stato inviato all’indirizzo pec dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] un messaggio con allegata, in formato pdf, l’ordinanza del Tribunale di Bergamo), pur priva la certezza pubblica, propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, documento idoneo a dimostrare, sino a prova contraria, che il messaggio informatico è giunto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. n. 15035/2017); e) ha sostenuto che il ricevimento di un messaggio proveniente dalla cancelleria del Tribunale asseritamente illeggibile avrebbe imposto al difensore dell’appellante di farsi parte diligente, rivolgendosi tempestivamente alla cancelleria del giudice per risolvere il problema, anche chiedendo una nuova comunicazione o di essere rimesso in termini; la società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, avvalendosi di due motivi; resiste con controricorso lasocietà [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; la società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) con il primo motivo la società ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 702 quater e 152 cod.proc.civ., dell’art. 17 Specifiche tecniche PCT (provvedimento DGSIA del 14/4/2014, pubblicato in GU n. 39/2014) e dell’art. 6, comma 4 , del dpr n. 68/2005, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; premesso che solo l’effettiva conoscenza dell’ordinanza ex art. 702 ter cod.proc.civ. in forma integrale, cioè comprensiva del dispositivo e della motivazione, è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.: i) sostiene che l’attestazione acquisita dalla Corte d’appello conteneva la seguente affermazione: “si rende noto che il messaggio contenente le ricevute di avvenuta consegna o di mancata consegna è disponibile per la consultazione integrale nel registro di cancelleria”; il che – a suo avviso – avrebbe dovuto indurre il giudice a quo a ritenere l’attestazione della cancelleria non equipollente ad una ricevuta di avvenuta consegna; ii) nega di aver mai ammesso di aver ricevuto la pec inviata dalla cancelleria del Tribunale in data 10 gennaio 2018; iii) afferma di avere sempre sostenuto e provato documentalmente che il messaggio pec non era mai giunto all’indirizzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale invece era pervenuta la ricevuta di consegna contenente un file illeggibile, perché non in formato pdf; iv) insiste sul fatto diaver ricevuto solo in data 13 gennaio 2018 un messaggio pec che faceva riferimento all’ordinanza resa dal Tribunale di Bergamo ai sensi dell’art. 702 ter cod.proc.civ.; v) asserisce che solo a seguito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata da [OSCURATO:PERSONA] era stato possibile appurare che la cancelleria aveva effettuato un invio a mezzo pec in data 10 gennaio 2018 e che quindi non gli era stato possibile formulare istanza di rimessione in termini per l’impugnazione; 2) con il secondo motivo la ricorrente censura l’omesso esame del file 25507978.pdf.zip.hash, contenuto nel messaggio pec del 10 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; detto file contenuto nella ricevuta di avvenuta consegna avrebbe potuto essere facilmente esaminato dalla Corte d’appello allo scopo di accertare che era illeggibile per errore della funzione -hash che verosimilmente aveva danneggiato il file della comunicazione ; 3) i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili; la ragione assorbente è costituita dalla mancata utile impugnazione di tutte le rationes decidendi su cui si è basata la sentenza d’appello; la ricorrente – anche ammesso che non abbia ricevuto, come sostiene, la comunicazione del 10 gennaio 2018 contenente l’ordinanza del Tribunale di Bergamo – riconosce , tuttavia, che in data 10 gennaio 2018 era pervenuta all’indirizzo di posta elettronica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] una ricevuta con allegato un messaggio pec illeggibile; detto messaggio proveniente dalla cancelleria del Tribunale di Bergamo onerava il difensore di parte ricorrente di attivarsi per acquisire informazioni sul contenuto dell’allegato asseritamente illeggibile – a prescindere dalle cause dell’illeggibilità - ; si vedano in tal senso Cass. 22/12/2016 , n. 26773; Cass. 31/10/2017, n. 25819; Cass. 28/05/2021, n. 15001, tutte conformemente orientate a sanzionare l’inerzia del difensore che constati di avere problemi con la ricezione/conoscenza di un atto inviatogli telematicamente al suo indirizzo pec; tanto assorbe tutte le censure di parte ricorrente, dovendo trovare applicazione il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi e la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (ex plurimis cfr. Cass.19/05/2021, n. 13595); 3) all’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso; 4) le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente , seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre aspese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a