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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23236/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 18.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lagonegro, in data 13.7.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di appropriazione indebita aggravata descritti ai punti a) e b) della imputazione e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 200 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili in cui favore aveva liquidato le spese di costituzione e di assistenza;

2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione e falsa applicazione della legge penale ed inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato contestato: rileva che le due sentenze di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato pur alla luce di prove contraddittorie, non pacifiche e non concordanti, avendo condiviso le dichiarazioni delle persone offese costituitesi parte civile senza effettuare alcun riscontro e, inoltre, mancando di verificare l'esistenza di un rapporto professionale consacrato in un incarico formale e scritto; segnalano che dalla stessa ricostruzione fornita dalle persone offese si ricava che il Calabria non aveva svolto alcun incarico ma si era limitato a predisporre un modulo prestampato vergandolo a mano in nome e per conto del Patronato INPAL di Sassano operando non come professionista ed all'interno di un rapporto di prestazione d'opera ma come mero delegato dell'Ente; 2.2 violazione e falsa applicazione della legge penale per erronea valutazione delle prove quanto alla sussistenza della prestazione d'opera, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del delitto contestato: rileva che tra le parti non è intercorso alcun rapporto professionale per l'espletamento di un incarico di prestazione d'opera avendo le persone offese riferito di essersi rivolte al Patronato; 2.3 violazione e falsa applicazione della legge penale ed inosservanza dell'art. 12 D. Lg.vo 10 aprile 2018 n. 36, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato: rileva che la legge n. 36 del 2018 ha soppresso la procedibilità di ufficio per il delitto di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. sicché il giudice avrebbe dovuto sospendere il processo ed avvisare le persone offese della facoltà di proporre querela; richiama i principi affermati dalle SS.UU. con la sentenza n. 40150 del 2018 resa proprio in una ipotesi di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di prestazione d'opera; 2.4 violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della prestazione d'opera ai fini della contestata aggravante: chiede l'annullamento della sentenza con remissione del processo ad altra Corte di Appello nel caso in cui, considerando che non era stato conferito alcun incarico professionale, sia ravvisato altro reato; 2.5 violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità delle motivazioni in relazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: rileva che, con l'atto di appello, la difesa aveva chiesto di procedere alla rinnovazione della istruttoria con il deposito di documenti che non era stato possibile produrre nel giudizio di primo grado e che erano stati allegati all'atto di appello e comprovanti la restituzione alle persone offese di quanto ricevuto ed accreditato a titolo di indennità ASPI; richiama i principi affermati dalla giurisprudenza in ordine ai presupposti per la rinnovazione della istruttoria in appello segnalando che la Corte ha disatteso la richiesta sul rilievo secondo cui la documentazione era stata prodotta in copia e quindi non era tale da garantire la autenticità delle sottoscrizioni trascurando di considerare che la stessa sarebbe stata prodotta in originale nel momento in cui fosse stata ammessa la prova in appello; rileva, ancora, che il mancato disconoscimento della parte civile equivaleva inoltre a riconoscimento tacito; 2.6 violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità delle motivazioni in ordine alla sussistenza del reato contestato: rileva ancora l'insufficienza della motivazione che non appare coerente con il rispetto del principio della dimostrazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio quale garanzia e limite ad apprezzamenti meramente discrezionali, soggettivi e sconfinanti nell'arbitrio; 2.7 violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità delle motivazioni in ordine alla non punibilità ex art. 131bis cod. pen.; chiede infine che sia riconosciuta la particolare tenuità del fatto e la declaratoria di non punibilità;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la manifesta infondatezza delle censure concernenti la aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. il cui venir meno con la riforma del 2018 non esclude, tuttavia, la procedibilità dell'azione penale su cui la persona offesa ha insistito con la costituzione di parte civile; rileva, ancora, la manifesta infondatezza della doglianza concernente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello segnalando, a tal proposito, come la documentazione ivi richiamata non sia stata allegata al ricorso e la esaustività della motivazione della Corte territoriale che ne ha ritenuto la superfluità; segnala, ancora, la inammissibilità della censura sulla violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; rileva, da ultimo, come la Corte abbia sia pure implicitamente provveduto anche con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Il primo, il secondo, il quarto ed il sesto motivo denunziano violazione di legge e vizio di motivazione sulla integrazione del delitto di appropriazione indebita nonché sulla aggravante della prestazione d'opera di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen..

Si tratta di censure che esulano dal perimetro dei vizi riconducibili nel novero di quelli evocati dall'art. 606 cod. proc. pen..

Non è inutile infatti ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc.

Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.).

Quanto al pur dedotto vizio di violazione di legge, la difesa ha contestato la ritenuta insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale.

Il profilo di violazione di legge suppone cioè che la deduzione difensiva abbia ad oggetto la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel caso in esame, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito.

Tanto premesso, e tenendo presente la ricostruzione del fatto operata dalle due sentenze di merito, l'unica questione di diritto evincibile dai summenzionati motivi di ricorso è quella della configurabilità della aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. tuttavia correttamente risolta dalla Corte di Appello in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" riconnprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (cfr., tra le tante, Sez. 6 - , Sentenza n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 634 del 06/12/2017, Zunino, Rv. 271929 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 14651 del 10/01/2013, PG in proc.

Chatbi, Rv. 255792 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 38498 del 01/10/2008, Ferro, Rv. 241463 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 895 del 23/10/2003, Aiello, Rv. 227248 - 01).

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo: il caso di specie esula dalle ipotesi contemplate dall'art. 12 del D. Lg.vo 36 del 2018: al primo comma, tale disposizione prevede, infatti, che "per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"; al secondo comma, quindi, si prevede che "se è pendente il procedimento ... il giudice ... informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela ed il termine decorre dal giorno in cui la persona è stata informata".In definitiva, quindi, per i reati divenuti perseguibili a querela di parte in forza del decreto legislativo, laddove il procedimento sia, come nel nostro caso, pendente, il giudice è tenuto ad informare la persona offesa del diritto di proporre querela; nel caso in cui la querela non sia stata proposta nel termine di novanta giorni dalla data della ricezione dell'avviso il processo dovrà essere definito con sentenza di non doversi procedere per difetto della necessaria condizione di procedibilità dell'azione penale.

Come è stato chiarito (cfr., Cass.

SS.UU., 21.6.2018 n. 40.150, Salatino), la disciplina transitoria di cui al richiamato art. 12 è certamente applicabile anche ai procedimenti pendenti in Cassazione (cfr., pag. 10 della sentenza delle SS.UU. di cui si è detto).

E, tuttavia, le stesse SS.UU.

"Salatino" hanno condivisibilmente sottolineato, nel solco delle SS.UU.

"Corapi" del 1982 (concernente la analoga questione che si era posta con l'entrata in vigore della legge 689 del 1981), ed al fine di evitare interpretazioni ingiustificatamente formalistiche, che "... l'avviso alla persona offesa non debba essere dato quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato ..." (cfr., pag. 11 della sentenza "Salatino").

Per altro verso, nel caso di specie risulta dalle due sentenze di merito che le persone offese avevano sporto querela e, in ogni caso, si erano costituite parte civile essendo perciò invocabile l'orientamento secondo cui la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del D. Lg.vo 36 del 2018, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa - come è pacifico sia avvenuto nel caso di specie - abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione anche nei successivi gradi di giudizio (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 44114 del 10/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277432 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 28305 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276540 - 02).

4. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato: la Corte di Appello ha motivato sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale precisando che "... l'allegazione ... di dichiarazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero proclamati integralmente soddisfatti nei confronti dell'imputato, difetta di qualsiasi rilevanza dimostrativa ai fini probatori in mancanza della produzione in originale degli atti: ed invero l'allegazione solo in copia informe di documenti non consente di garantire né l'autenticità delle dichiarazioni né la certezza della provenienza degli atti" (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata).D'altra parte, si tratta di dichiarazioni apparentemente datate 10.7.2013 e che erano perciò esistenti già nel corso del giudizio di primo grado: questa Corte ha chiarito, in più occasioni, che, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (cfr., Cass. Pen., 3, 27.1.2017 n. 13.888, D; cfr., anche, Cass. Pen., 3, 13.9.2016 n. 47.963, F).

Si è anche avuto modo di sottolineare che deve ritenersi inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado ove non vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova (cfr., Cass. Pen., 3, 27.6.2012 n. 37.917, G, secondo cui "proprio perché, in presenza di prove sopravvenute, non trova applicazione né la previsione di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, né il limite di deducibilità di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, non può ritenersi sufficiente la mera asserzione della parte in ordine alla circostanza che trattasi di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.

È necessario, quanto meno, che vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare, con cognizione di causa, che effettivamente la prova di cui si chiede l'assunzione sia effettivamente sopravvenuta.

Altrimenti si farebbe dipendere dalla semplice affermazione della parte l'applicabilità del disposto di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3 (con i relativi limitati poteri del giudice di appello, nell'ammissione della prova), nonché il superamento del limite di deducibilità di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4.

Con evidenti ricadute sulla celerità nella celebrazione del processo e sui conseguenti pericoli in tema di maturazione della prescrizione.

Una diversa interpretazione della norma privilegerebbe in modo assoluto ed incondizionato il "diritto alla prova", a danno e con sacrificio di altri principi tutelati costituzionalmente quanto alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato"; conf., sul punto, Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 37.233, Barone; Cass. Pen., 3, 23.6.2016 n. 42.711, H.).Tornando al caso di specie, va rilevato che il Tribunale aveva motivato la integrazione degli estremi del delitto di appropriazione indebita sul rifiuto opposto (tramite il difensore) dal Calabria alla richiesta di restituzione delle somme spettanti ai due Puglia e che erano state (pacificamente) accreditate sul conto corrente dell'odierno ricorrente.

Con l'atto di appello (cfr., pagg. 9 e ssgg.) la difesa, dopo aver articolato una serie di censure sostanzialmente ribadite con il ricorso e relative alla aggravante ed alla procedibilità, aveva chiesto la "rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" con la acquisizione di documenti attestanti la "avvenuta restituzione di tutto quanto dovuto dal rag. [OSCURATO:PERSONA] alle persone offese in relazione agli accrediti dell'indennità ASPI".

Va anche segnalato che, come risulta dalla sentenza di primo grado, in data 12.7.2013, i due Puglia avevano fatto scrivere dal proprio difensore al Calabria, all'INPS ed alla Banca "... invitando alla restituzione di quanto dovuto nel termine di 5 giorni" (cfr., pag. 9 della sentenza di primo grado ) mentre con missiva del 20 luglio 2020 il Calabria "... con riferimento alle raccomandate ricevute dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], impugna e contesta quanto in esse esposto in quanto infondato in fatto ed in diritto" non risultando alcuna traccia di tale risarcimento (cfr., ivi).

Di qui, perciò, le non irragionevolezza delle perplessità della Corte circa la autenticità delle ricevute datate 20.7.2013.

5. Il settimo motivo è del tutto generico: la difesa trascura infatti di considerare che che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc.

Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG Castelli).

6. L'ottavo motivo è precluso: vero che la Corte di Appello non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e, tuttavia, non si può non rilevare la assoluta genericità del motivo di gravame articolato sul punto dalla difesa che, a fronte della appropriazione di Euro 1.688,09 e di Euro 2.680, si era limitata del tutto genericamente ad evocare il carattere non abituale della condotta e "tenue" del pregiudizio patrimoniale cagionato alle persone offese sollecitando la Corte a tener conto inoltre "... delle circostanze del fatto, della personalità dell'autore e della natura del bene tutelato" ma senza alcun riferimento specifico alla vicenda per cui è processo.

7. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 18.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lagonegro, in data 13.7.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di appropriazione indebita aggravata descritti ai punti a) e b) della imputazione e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 200 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili in cui favore aveva liquidato le spese di costituzione e di assistenza; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione e falsa applicazione della legge penale ed inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato contestato: rileva che le due sentenze di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato pur alla luce di prove contraddittorie, non pacifiche e non concordanti, avendo condiviso le dichiarazioni delle persone offese costituitesi parte civile senza effettuare alcun riscontro e, inoltre, mancando di verificare l'esistenza di un rapporto professionale consacrato in un incarico formale e scritto; segnalano che dalla stessa ricostruzione fornita dalle persone offese si ricava che il Calabria non aveva svolto alcun incarico ma si era limitato a predisporre un modulo prestampato vergandolo a mano in nome e per conto del Patronato INPAL di Sassano operando non come professionista ed all'interno di un rapporto di prestazione d'opera ma come mero delegato dell'Ente; 2.2 violazione e falsa applicazione della legge penale per erronea valutazione delle prove quanto alla sussistenza della prestazione d'opera, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del delitto contestato: rileva che tra le parti non è intercorso alcun rapporto professionale per l'espletamento di un incarico di prestazione d'opera avendo le persone offese riferito di essersi rivolte al Patronato; 2.3 violazione e falsa applicazione della legge penale ed inosservanza dell'art. 12 D. Lg.vo 10 aprile 2018 n. 36, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato: rileva che la legge n. 36 del 2018 ha soppresso la procedibilità di ufficio per il delitto di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. sicché il giudice avrebbe dovuto sospendere il processo ed avvisare le persone offese della facoltà di proporre querela; richiama i principi affermati dalle SS.UU. con la sentenza n. 40150 del 2018 resa proprio in una ipotesi di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di prestazione d'opera; 2.4 violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della prestazione d'opera ai fini della contestata aggravante: chiede l'annullamento della sentenza con remissione del processo ad altra Corte di Appello nel caso in cui, considerando che non era stato conferito alcun incarico professionale, sia ravvisato altro reato; 2.5 violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità delle motivazioni in relazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: rileva che, con l'atto di appello, la difesa aveva chiesto di procedere alla rinnovazione della istruttoria con il deposito di documenti che non era stato possibile produrre nel giudizio di primo grado e che erano stati allegati all'atto di appello e comprovanti la restituzione alle persone offese di quanto ricevuto ed accreditato a titolo di indennità ASPI; richiama i principi affermati dalla giurisprudenza in ordine ai presupposti per la rinnovazione della istruttoria in appello segnalando che la Corte ha disatteso la richiesta sul rilievo secondo cui la documentazione era stata prodotta in copia e quindi non era tale da garantire la autenticità delle sottoscrizioni trascurando di considerare che la stessa sarebbe stata prodotta in originale nel momento in cui fosse stata ammessa la prova in appello; rileva, ancora, che il mancato disconoscimento della parte civile equivaleva inoltre a riconoscimento tacito; 2.6 violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità delle motivazioni in ordine alla sussistenza del reato contestato: rileva ancora l'insufficienza della motivazione che non appare coerente con il rispetto del principio della dimostrazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio quale garanzia e limite ad apprezzamenti meramente discrezionali, soggettivi e sconfinanti nell'arbitrio; 2.7 violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità delle motivazioni in ordine alla non punibilità ex art. 131bis cod. pen.; chiede infine che sia riconosciuta la particolare tenuità del fatto e la declaratoria di non punibilità; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la manifesta infondatezza delle censure concernenti la aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. il cui venir meno con la riforma del 2018 non esclude, tuttavia, la procedibilità dell'azione penale su cui la persona offesa ha insistito con la costituzione di parte civile; rileva, ancora, la manifesta infondatezza della doglianza concernente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello segnalando, a tal proposito, come la documentazione ivi richiamata non sia stata allegata al ricorso e la esaustività della motivazione della Corte territoriale che ne ha ritenuto la superfluità; segnala, ancora, la inammissibilità della censura sulla violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; rileva, da ultimo, come la Corte abbia sia pure implicitamente provveduto anche con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il primo, il secondo, il quarto ed il sesto motivo denunziano violazione di legge e vizio di motivazione sulla integrazione del delitto di appropriazione indebita nonché sulla aggravante della prestazione d'opera di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen.. Si tratta di censure che esulano dal perimetro dei vizi riconducibili nel novero di quelli evocati dall'art. 606 cod. proc. pen.. Non è inutile infatti ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Quanto al pur dedotto vizio di violazione di legge, la difesa ha contestato la ritenuta insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Il profilo di violazione di legge suppone cioè che la deduzione difensiva abbia ad oggetto la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel caso in esame, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito. Tanto premesso, e tenendo presente la ricostruzione del fatto operata dalle due sentenze di merito, l'unica questione di diritto evincibile dai summenzionati motivi di ricorso è quella della configurabilità della aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. tuttavia correttamente risolta dalla Corte di Appello in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" riconnprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (cfr., tra le tante, Sez. 6 - , Sentenza n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 634 del 06/12/2017, Zunino, Rv. 271929 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 14651 del 10/01/2013, PG in proc. Chatbi, Rv. 255792 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 38498 del 01/10/2008, Ferro, Rv. 241463 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 895 del 23/10/2003, Aiello, Rv. 227248 - 01). 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo: il caso di specie esula dalle ipotesi contemplate dall'art. 12 del D. Lg.vo 36 del 2018: al primo comma, tale disposizione prevede, infatti, che "per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"; al secondo comma, quindi, si prevede che "se è pendente il procedimento ... il giudice ... informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela ed il termine decorre dal giorno in cui la persona è stata informata".In definitiva, quindi, per i reati divenuti perseguibili a querela di parte in forza del decreto legislativo, laddove il procedimento sia, come nel nostro caso, pendente, il giudice è tenuto ad informare la persona offesa del diritto di proporre querela; nel caso in cui la querela non sia stata proposta nel termine di novanta giorni dalla data della ricezione dell'avviso il processo dovrà essere definito con sentenza di non doversi procedere per difetto della necessaria condizione di procedibilità dell'azione penale. Come è stato chiarito (cfr., Cass. SS.UU., 21.6.2018 n. 40.150, Salatino), la disciplina transitoria di cui al richiamato art. 12 è certamente applicabile anche ai procedimenti pendenti in Cassazione (cfr., pag. 10 della sentenza delle SS.UU. di cui si è detto). E, tuttavia, le stesse SS.UU. "Salatino" hanno condivisibilmente sottolineato, nel solco delle SS.UU. "Corapi" del 1982 (concernente la analoga questione che si era posta con l'entrata in vigore della legge 689 del 1981), ed al fine di evitare interpretazioni ingiustificatamente formalistiche, che "... l'avviso alla persona offesa non debba essere dato quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato ..." (cfr., pag. 11 della sentenza "Salatino"). Per altro verso, nel caso di specie risulta dalle due sentenze di merito che le persone offese avevano sporto querela e, in ogni caso, si erano costituite parte civile essendo perciò invocabile l'orientamento secondo cui la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del D. Lg.vo 36 del 2018, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa - come è pacifico sia avvenuto nel caso di specie - abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione anche nei successivi gradi di giudizio (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 44114 del 10/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277432 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 28305 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276540 - 02). 4. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato: la Corte di Appello ha motivato sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale precisando che "... l'allegazione ... di dichiarazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero proclamati integralmente soddisfatti nei confronti dell'imputato, difetta di qualsiasi rilevanza dimostrativa ai fini probatori in mancanza della produzione in originale degli atti: ed invero l'allegazione solo in copia informe di documenti non consente di garantire né l'autenticità delle dichiarazioni né la certezza della provenienza degli atti" (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata).D'altra parte, si tratta di dichiarazioni apparentemente datate 10.7.2013 e che erano perciò esistenti già nel corso del giudizio di primo grado: questa Corte ha chiarito, in più occasioni, che, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (cfr., Cass. Pen., 3, 27.1.2017 n. 13.888, D; cfr., anche, Cass. Pen., 3, 13.9.2016 n. 47.963, F). Si è anche avuto modo di sottolineare che deve ritenersi inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado ove non vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova (cfr., Cass. Pen., 3, 27.6.2012 n. 37.917, G, secondo cui "proprio perché, in presenza di prove sopravvenute, non trova applicazione né la previsione di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, né il limite di deducibilità di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, non può ritenersi sufficiente la mera asserzione della parte in ordine alla circostanza che trattasi di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. È necessario, quanto meno, che vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare, con cognizione di causa, che effettivamente la prova di cui si chiede l'assunzione sia effettivamente sopravvenuta. Altrimenti si farebbe dipendere dalla semplice affermazione della parte l'applicabilità del disposto di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3 (con i relativi limitati poteri del giudice di appello, nell'ammissione della prova), nonché il superamento del limite di deducibilità di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4. Con evidenti ricadute sulla celerità nella celebrazione del processo e sui conseguenti pericoli in tema di maturazione della prescrizione. Una diversa interpretazione della norma privilegerebbe in modo assoluto ed incondizionato il "diritto alla prova", a danno e con sacrificio di altri principi tutelati costituzionalmente quanto alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato"; conf., sul punto, Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 37.233, Barone; Cass. Pen., 3, 23.6.2016 n. 42.711, H.).Tornando al caso di specie, va rilevato che il Tribunale aveva motivato la integrazione degli estremi del delitto di appropriazione indebita sul rifiuto opposto (tramite il difensore) dal Calabria alla richiesta di restituzione delle somme spettanti ai due Puglia e che erano state (pacificamente) accreditate sul conto corrente dell'odierno ricorrente. Con l'atto di appello (cfr., pagg. 9 e ssgg.) la difesa, dopo aver articolato una serie di censure sostanzialmente ribadite con il ricorso e relative alla aggravante ed alla procedibilità, aveva chiesto la "rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" con la acquisizione di documenti attestanti la "avvenuta restituzione di tutto quanto dovuto dal rag. [OSCURATO:PERSONA] alle persone offese in relazione agli accrediti dell'indennità ASPI". Va anche segnalato che, come risulta dalla sentenza di primo grado, in data 12.7.2013, i due Puglia avevano fatto scrivere dal proprio difensore al Calabria, all'INPS ed alla Banca "... invitando alla restituzione di quanto dovuto nel termine di 5 giorni" (cfr., pag. 9 della sentenza di primo grado ) mentre con missiva del 20 luglio 2020 il Calabria "... con riferimento alle raccomandate ricevute dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], impugna e contesta quanto in esse esposto in quanto infondato in fatto ed in diritto" non risultando alcuna traccia di tale risarcimento (cfr., ivi). Di qui, perciò, le non irragionevolezza delle perplessità della Corte circa la autenticità delle ricevute datate 20.7.2013. 5. Il settimo motivo è del tutto generico: la difesa trascura infatti di considerare che che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG Castelli). 6. L'ottavo motivo è precluso: vero che la Corte di Appello non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e, tuttavia, non si può non rilevare la assoluta genericità del motivo di gravame articolato sul punto dalla difesa che, a fronte della appropriazione di Euro 1.688,09 e di Euro 2.680, si era limitata del tutto genericamente ad evocare il carattere non abituale della condotta e "tenue" del pregiudizio patrimoniale cagionato alle persone offese sollecitando la Corte a tener conto inoltre "... delle circostanze del fatto, della personalità dell'autore e della natura del bene tutelato" ma senza alcun riferimento specifico alla vicenda per cui è processo. 7. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'
Sentenza Cassazione n. 23236/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris